Un’impresa ammortizza un macchinario per dieci anni. Fino a quando il Fisco può contestarne l’acquisto? Con il decreto Omnibus il termine decorre dal primo anno di deduzione. Cambiano anche le presunzioni sui soci delle piccole società e le contestazioni sui prezzi troppo bassi.
Con il decreto legislativo n. 148 del 2026, il cosiddetto decreto Omnibus, si è completata l’attuazione della delega per la riforma fiscale. Tra le ultime novità ci sono tre interventi in materia di accertamento, che riguardano da vicino le imprese e i loro soci: il termine per contestare i costi che si deducono in più anni, le presunzioni di distribuzione degli utili ai soci delle società con pochi soci e gli accertamenti fondati sull’antieconomicità delle operazioni. Di qui la domanda: cosa cambia negli accertamenti fiscali su ammortamenti, soci delle piccole società e operazioni a prezzi diversi da quelli di mercato? Per i costi pluriennali, come gli ammortamenti, il termine per accertare decorre dalla dichiarazione dell’anno in cui la prima quota è stata dedotta, per le violazioni già riscontrabili al momento dell’acquisto, esclusi i costi inesistenti, a partire dai beni acquistati nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027. Per le società a ristretta base partecipativa, la presunzione che i maggiori redditi accertati siano stati distribuiti ai soci opera solo per i ricavi non contabilizzati e non dichiarati e per i costi inesistenti. Lo scostamento tra prezzo e valore di mercato, infine, può fondare un accertamento solo se accompagnato da altri indizi gravi, precisi e concordanti o se è manifesto e rilevante. Qui di seguito ci occuperemo di spiegare le tre novità e i dubbi che sollevano.
Fino a quando il Fisco può contestare un costo che si deduce in più anni?
Molti costi delle imprese non si deducono interamente nell’anno in cui vengono sostenuti, ma si ripartiscono su più anni: è il caso delle quote di ammortamento dei beni materiali e immateriali, come macchinari, immobili, marchi o software, e delle spese relative a più esercizi. Fino a oggi, ogni quota dedotta poteva essere contestata entro il termine di accertamento della dichiarazione in cui era stata dedotta. Così un acquisto effettuato molti anni prima poteva essere contestato attraverso le quote dedotte negli ultimi anni.
La riforma ha inserito un nuovo comma 1-bis nell’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e nell’articolo 293 del decreto legislativo n. 141 del 2026, il testo unico degli adempimenti e dell’accertamento. Per i componenti negativi del reddito d’impresa con efficacia pluriennale, il termine ordinario di accertamento decorre dalla dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui una quota di quei componenti è stata dedotta per la prima volta.
Dal testo della norma sembra che le quote di ammortamento seguano un termine di decadenza diverso da quello ordinario: non rileva più il singolo anno in cui ciascuna quota è stata dedotta, ma il primo anno di deduzione. Una volta notificato l’avviso di accertamento, però, per l’anno in corso al momento della notifica, per quello precedente e per quelli successivi si applica il termine ordinario. In altri termini, tutti gli anni precedenti hanno lo stesso termine di decadenza, che decorre dalla prima quota dedotta.
A quali violazioni si applica il nuovo termine?
Il nuovo comma 1-ter precisa che, per le quote di ammortamento dei beni materiali e immateriali e per le quote delle spese relative a più esercizi, il nuovo termine si applica alle violazioni riscontrabili al momento dell’acquisto del bene o del sostenimento della spesa. Riguarda quindi le contestazioni sull’acquisto in sé, come il costo attribuito al bene o la sua inerenza all’attività, e non quelle che possono emergere solo in seguito.
Sono esclusi dalla nuova disciplina i costi inesistenti, senza distinzione tra quelli relativi a operazioni oggettivamente inesistenti, mai avvenute, e quelli relativi a operazioni soggettivamente inesistenti, avvenute ma con un fornitore diverso da quello indicato in fattura. Per questi costi, il Fisco può continuare a contestare le singole quote nei termini ordinari di ciascun anno.
Da quando si applica la nuova regola?
La nuova norma si applica ai beni e ai servizi acquistati a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027, come ha confermato anche l’Agenzia delle Entrate rispondendo a un quesito in occasione di un incontro con la stampa specializzata del 2026. Per i beni acquistati prima, continuano a valere le regole precedenti.
Una società acquista nel 2027 un macchinario da 500.000 euro e lo ammortizza in dieci anni, dal 2027 al 2036. La prima quota viene dedotta nella dichiarazione relativa al 2027, presentata nel 2028. Il termine ordinario per contestare l’acquisto, per esempio sostenendo che il prezzo sia stato gonfiato, decorre da quella dichiarazione e scade alla fine del 2033. Dopo quella data, il Fisco non può più contestare le quote degli anni passati per violazioni riscontrabili all’acquisto. Se invece il macchinario non fosse mai stato acquistato, e la fattura fosse falsa, il nuovo termine non si applicherebbe, e il Fisco potrebbe contestare ogni quota nei termini ordinari del relativo anno.
Cosa si presume per i soci di una società con pochi soci?
Nelle società di capitali con pochi soci, spesso legati da rapporti familiari, la giurisprudenza ha da tempo affermato una presunzione: se il Fisco accerta un maggior reddito della società, si presume che quel reddito sia stato distribuito ai soci, che devono pagare le imposte sugli utili non dichiarati, salvo prova contraria.
Il nuovo articolo 256-bis del testo unico degli adempimenti e dell’accertamento disciplina ora questa presunzione. In caso di accertamento del reddito di una società di capitali a ristretta base partecipativa, si presume, salvo prova contraria, che i corrispondenti utili siano stati distribuiti ai soci esclusivamente se è accertata, sulla base di elementi certi e precisi, anche di natura presuntiva, l’esistenza di componenti positivi imponibili non contabilizzati e non dichiarati, cioè di ricavi in nero, oppure di componenti negativi che hanno concorso a formare il reddito ma sono indeducibili perché inesistenti, cioè di costi falsi.
Quali dubbi solleva la nuova presunzione?
La norma lascia aperti diversi dubbi. Anzitutto non chiarisce quando la base partecipativa possa considerarsi ristretta: se riguardi solo società con soci persone fisiche o anche quelle con soci società, e quale sia il numero massimo di soci oltre il quale la base non è più ristretta.
La norma presume poi che siano stati distribuiti ai soci i «corrispondenti utili». Il termine dovrebbe essere riferito, con la dovuta cautela, al risultato economico della società, e non al semplice maggior imponibile accertato, che può essere superiore all’utile effettivamente prodotto.
Il riferimento a componenti positivi non contabilizzati e non dichiarati dovrebbe escludere la rettifica nei confronti del socio quando la società ha contabilizzato i ricavi ma non li ha dichiarati, o li ha dichiarati senza contabilizzarli. In questi casi le somme risultano comunque in qualche modo tracciate, e la presunzione di una distribuzione occulta ai soci perde fondamento.
L’aspetto più rilevante rispetto alla giurisprudenza consolidata è la limitazione della presunzione ai costi indeducibili perché inesistenti. Restano esclusi i costi veri ma indeducibili, per esempio perché non inerenti all’attività o non adeguatamente documentati. In questi casi la società ha davvero speso il denaro, e non si può presumere che lo abbia distribuito ai soci.
Quando il Fisco può contestare un prezzo troppo basso o troppo alto?
L’antieconomicità è la situazione in cui un’impresa compie un’operazione a condizioni che appaiono irragionevoli dal punto di vista economico: vende un bene a un prezzo molto inferiore al suo valore, o acquista un servizio a un prezzo molto superiore. In passato il Fisco ha fondato molti accertamenti sulla semplice non convenienza dell’operazione, sostenendo che celasse ricavi non dichiarati o costi non inerenti.
La nuova norma rappresenta un tentativo di limitare questi accertamenti. Opera solo ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap, e non dell’Iva. Prevede che la differenza tra il corrispettivo pattuito e il valore di mercato del bene o del servizio possa costituire un indice sintomatico di un maggior ricavo o della mancanza di inerenza di un costo solo in due situazioni: quando vi sono ulteriori elementi indiziari che, valutati insieme allo scostamento, sono gravi, precisi e concordanti; oppure quando la differenza tra prezzo contrattuale e valore di mercato è manifesta e rilevante.
Lo scostamento dal valore di mercato basta per un accertamento?
Il punto di partenza dei futuri accertamenti sull’antieconomicità sarà la differenza tra il prezzo e il valore di mercato. Ma lo scostamento, da solo, non dovrebbe bastare a giustificare il recupero, salvo che sia manifesto e rilevante. L’antieconomicità diventa un indizio, da verificare in un quadro più ampio, anche se la norma non chiarisce in modo espresso quali siano gli ulteriori elementi indiziari necessari.
La norma qualifica lo scostamento come un semplice indice sintomatico: l’accertamento resta di natura presuntiva, e non viene ricondotto automaticamente alla violazione del principio di inerenza. L’impresa potrà dimostrare le ragioni economiche della propria scelta, per esempio la necessità di liberarsi di un magazzino invenduto, di entrare in un nuovo mercato o di mantenere un cliente importante. Per prepararsi, conviene documentare le ragioni delle operazioni concluse a condizioni lontane dai prezzi di mercato, conservando perizie, analisi di mercato e corrispondenza che ne spieghino la convenienza nel contesto concreto.
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