come funziona, limiti e costi


  • La partita IVA forfettaria prevede un’imposta sostitutiva del 15%, ridotta al 5% per i primi cinque anni delle nuove attività, al posto di IRPEF e addizionali, e fatture senza IVA;
  • Il limite per restare nel regime è di 85.000 euro di incassi annui; oltre i 100.000 euro l’uscita è immediata. Per il 2026 resta confermata la soglia di 35.000 euro di redditi da lavoro dipendente;
  • A parità di incassi, il carico complessivo tra imposta e contributi può andare dal 12% a oltre il 30%: dipende dal coefficiente ATECO e dalla gestione previdenziale, più che dall’aliquota.

Si parla comunemente di partita IVA forfettaria per indicare la partita IVA aperta con le regole del regime forfettario, il regime fiscale agevolato introdotto dalla Legge 190/2014 e riservato alle persone fisiche – liberi professionisti e ditte individuali – che rispettano precisi requisiti. È la scelta più diffusa tra chi si mette in proprio: nel primo trimestre 2026 sono state aperte 184.895 nuove partite IVA e oltre la metà, il 56,3%, ha adottato il regime forfettario.

I forfettari non sono però tutti uguali, e conoscere la composizione della platea aiuta a capire dove ci si colloca. Secondo la Relazione sul rendiconto della Corte dei conti presentata a giugno 2026, su 2.027.665 aderenti quasi la metà – 936.000 – dichiara meno di 20.000 euro di ricavi l’anno, mentre solo 81.077, il 4% del totale, si avvicina al tetto degli 85.000 euro.

In questa guida: come funziona il calcolo delle tasse, i limiti aggiornati al 2026, quanto si paga davvero nei diversi casi, come si apre e quando invece conviene il regime ordinario.

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Come funziona la partita IVA forfettaria

Il regime forfettario sostituisce l’IRPEF (l’imposta progressiva a scaglioni, dal 23% al 43%) e le addizionali con una sola imposta sostitutiva: il 15% come regola generale, il 5% per i primi cinque anni delle nuove attività che rispettano i requisiti start-up. In fattura non si applica l’IVA e non si subisce la ritenuta d’acconto; in cambio non si detrae l’IVA sugli acquisti e non si deducono i costi reali.

I costi sono infatti riconosciuti in modo forfettario attraverso il coefficiente di redditività: una percentuale, legata al codice ATECO dell’attività, che stabilisce quanta parte degli incassi è considerata reddito. Un professionista con coefficiente al 78% è tassato sul 78% di quello che incassa: il restante 22% è riconosciuto come costo, senza bisogno di documentare nulla.

Come osserva il commercialista Salvatore Scannapieco a PartitaIva.it, “si tassa una percentuale dei ricavi a prescindere dai costi effettivi”: un meccanismo che favorisce chi ha poche spese operative, ma che può diventare penalizzante per attività con costi elevati.

Vale il principio di cassa, ovvero contano le somme effettivamente incassate nell’anno, non le fatture emesse. Una fattura di dicembre incassata a gennaio pesa sull’anno successivo – un dettaglio decisivo per chi si avvicina alla soglia. A differenza del regime dei minimi, inoltre, il forfettario non prevede né limiti di durata né limiti di età, ed è aperto a tutti i codici ATECO.

Requisiti e limiti 2026

I requisiti vanno rispettati tutti insieme, sia all’apertura sia anno per anno per restare nel regime. La verifica si fa sui dati dell’anno precedente.

Parametro Limite 2026 Perché conta
Ricavi o compensi incassati 85.000 € Superarlo fa uscire dal regime; conta l’incassato, non il fatturato
Spese per dipendenti e collaboratori 20.000 € lordi Include stipendi, TFR, contributi e lavoro accessorio
Redditi da lavoro dipendente o pensione 35.000 € Riferiti all’anno precedente; la soglia non si applica se il rapporto è cessato

Sulla terza soglia va segnalata una cosa che quasi nessuno dice: l’innalzamento da 30.000 a 35.000 euro è una proroga annuale, confermata dalla Legge di Bilancio 2026 ma non strutturale. Salvo nuovi interventi, dal 2027 il limite tornerebbe a 30.000 euro: chi è vicino a quella fascia deve pianificare sapendolo.

Se la partita IVA viene aperta in corso d’anno, il limite di 85.000 euro va ragguagliato ai giorni di attività: chi apre a metà anno ha una soglia di circa 42.500 euro, non piena. La soglia dei 100.000 euro, invece, non si ragguaglia mai.

Chi resta escluso

Oltre alle soglie, esistono cause di esclusione che chiudono l’accesso a prescindere dai numeri:

  • chi partecipa a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari, oppure controlla direttamente o indirettamente una SRL che svolge attività riconducibile alla propria;
  • chi fattura prevalentemente all’attuale o ex datore di lavoro dei due anni precedenti (la regola contro le false partite IVA; fanno eccezione i professionisti che avviano l’attività dopo il praticantato obbligatorio). Il caso limite è trattato nella guida sul forfettario con unico committente;
  • chi si avvale di regimi speciali IVA o di altri regimi forfettari di determinazione del reddito;
  • chi non risiede in Italia, salvo i residenti in uno Stato UE o aderente allo Spazio economico europeo che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivo;
  • chi effettua in via esclusiva o prevalente cessioni di fabbricati, terreni edificabili o mezzi di trasporto nuovi.

Quali sono i regimi speciali IVA esclusi

L’incompatibilità con i regimi speciali IVA è stata chiarita dall’Agenzia delle Entrate con la circolare 10/E del 4 aprile 2016. Restano quindi fuori dal forfettario le attività di agricoltura e pesca, la vendita di sali e tabacchi, l’editoria, la gestione di servizi di telefonia pubblica, il settore degli intrattenimenti, le agenzie di viaggio e turismo, la vendita a domicilio, la rivendita di beni usati e oggetti d’arte (regime del margine) e le vendite all’asta.

Lavoro dipendente e partita IVA forfettaria

È una delle domande più frequenti, e la risposta è sì: i due si possono avere insieme, a condizione che il reddito da lavoro dipendente o assimilato dell’anno precedente non superi i 35.000 euro e che l’attività non sia svolta prevalentemente verso il proprio datore di lavoro. La soglia non opera se il rapporto di lavoro è cessato entro il 31 dicembre dell’anno precedente: in quel caso si può accedere al regime anche con una retribuzione più alta.

Una possibilità più recente riguarda il contratto misto, con cui chi lavora come dipendente può, a determinate condizioni, essere anche collaboratore della stessa azienda.

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Le due soglie di uscita: 85.000 e 100.000 euro

Il superamento del limite produce effetti diversi a seconda dell’importo, ed è la distinzione più importante da conoscere per chi ha un’attività avviata:

Tra 85.001 e 100.000 € Oltre 100.000 €
Quando si esce Dal 1° gennaio successivo Subito, dall’incasso che sfora
IVA Non nell’anno in corso Dalla fattura che supera la soglia
Imposte dell’anno Sostitutiva su tutto l’anno IRPEF ordinaria
Ritenuta d’acconto No, per tutto l’anno Sì, dagli incassi successivi

Il tema meriterebbe una guida a parte – e infatti c’è: cosa succede quando si superano gli 85.000 euro, con i casi limite e la “zona morta” in cui incassare di più fa guadagnare di meno.

Quanto al rientro: chi esce per la perdita di un requisito può tornare nel forfettario dall’anno successivo a quello in cui torna a rispettarli tutti. Chi sfora nel 2026 passa all’ordinario nel 2027 e, se chiude il 2027 sotto gli 85.000 euro, dal 2028 può riapplicare il regime. Il vincolo triennale esiste solo per chi sceglie volontariamente la contabilità ordinaria pur avendo i requisiti. Attenzione però all’aliquota: chi ha già utilizzato il 5% non lo recupera al rientro.

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Quante tasse si pagano e cosa si può scaricare con la Partita Iva forfettaria

Partita IVA forfettaria: calcolo di tasse e contributiPartita IVA forfettaria: calcolo di tasse e contributi

Il calcolo dell’imposta segue tre passaggi: si applica il coefficiente agli incassi, si sottraggono i contributi previdenziali versati nell’anno, si applica l’aliquota al risultato.

Passaggio Formula Esempio (30.000 € incassati, coeff. 78%)
1. Reddito forfettario Incassi × coefficiente 30.000 × 78% = 23.400 €
2. Reddito imponibile Reddito − contributi versati 23.400 − 6.100 = 17.300 €
3. Imposta sostitutiva Imponibile × 15% (o 5%) 17.300 × 15% = 2.595 € (5%: 865 €)

L’errore più comune è confondere incassi e imponibile, infatti, l’aliquota non si applica mai al fatturato, ma al reddito dopo coefficiente e contributi. Chi salta il secondo passaggio si ritrova con una stima delle tasse da versare gonfiata di centinaia di euro.

Per una stima immediata sul proprio codice ATECO c’è il calcolatore tasse e guadagno netto di PartitaIva.it; per capire come si distribuiscono i versamenti nel tempo – e perché il secondo anno costa quasi il doppio del primo – la guida su quanto si paga il primo e il secondo anno.

Cosa si può scaricare nel regime forfettario

La risposta breve è: solo i contributi previdenziali obbligatori. Nel forfettario non esiste la deduzione analitica dei costi: affitto dello studio, auto, computer, carburante, telefono, formazione, materiali non si scaricano, perché si considerano già riconosciuti in modo forfettario dal coefficiente di redditività. Chi ha un coefficiente al 78%, per esempio, ha un 22% degli incassi che lo Stato presume speso in costi, a prescindere da quanto si sia speso davvero.

Sui contributi valgono due regole precise: contano quelli effettivamente versati nell’anno, non quelli maturati, e se superano il reddito forfettario l’eccedenza non va perduta ma si deduce dal reddito complessivo. Non è deducibile, invece, l’IVA pagata sugli acquisti: non applicandola in fattura, il forfettario non la detrae e la sostiene come costo pieno.

Voce Si scarica? Nota
Contributi INPS o cassa obbligatori Unica deduzione ammessa, per cassa
Costi dell’attività (affitto, auto, attrezzature, utenze) No Già compresi nel coefficiente ATECO
IVA sugli acquisti No Non si detrae: resta un costo
Compensi a collaboratori No Non deducibili, e sopra 20.000 € fanno perdere il regime
Contributi versati per familiari a carico Se collaboratori dell’impresa familiare, alle condizioni di legge

Le detrazioni IRPEF che il forfettario rischia di perdere

È l’aspetto meno noto e potenzialmente più costoso, e vale la pena metterlo in conto prima di scegliere il regime. Il reddito assoggettato a imposta sostitutiva non concorre al reddito complessivo IRPEF. La conseguenza è che le detrazioni d’imposta – spese mediche, ristrutturazioni edilizie, interessi sul mutuo, familiari a carico, spese scolastiche – non trovano un’imposta da cui essere sottratte.

In pratica: chi ha solo reddito forfettario e sostiene 3.000 euro di spese detraibili non recupera nulla, perché non versa IRPEF. Chi invece ha anche altri redditi tassati ordinariamente – un lavoro dipendente, una pensione, affitti a tassazione ordinaria – può utilizzare le detrazioni su quelli. Per chi ha un bonus edilizio in corso o spese sanitarie rilevanti in famiglia, questo elemento può pesare più del risparmio sull’aliquota.

Attenzione a un equivoco frequente: il reddito forfettario rileva comunque quando una norma richiede requisiti reddituali. Conta quindi ai fini dell’ISEE, per stabilire se si è fiscalmente a carico e per l’accesso a bonus e agevolazioni legati al reddito.

I coefficienti di redditività principali

Attività Coefficiente
Costruzioni e attività immobiliari 86%
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, istruzione 78%
Altre attività economiche (trasporti, servizi, informatica) 67%
Intermediari del commercio 62%
Commercio ambulante di prodotti non alimentari 54%
Commercio, ristorazione, alloggio, industrie alimentari 40%

Quando si pagano le tasse

I versamenti seguono il meccanismo di saldo e acconto e si effettuano con modello F24: entro il 30 giugno il saldo dell’anno precedente e il primo acconto dell’anno in corso, entro il 30 novembre il secondo acconto. Le somme dovute a giugno possono essere rateizzate fino a dicembre, mentre l’acconto di novembre va versato in un’unica soluzione.

Nel primo anno di attività non è dovuto alcun acconto: si versa solo il saldo. È la ragione per cui il secondo anno l’esborso raddoppia, quando saldo e acconto arrivano insieme. Le scadenze possono slittare per effetto di proroghe: nel 2026, per esempio, il termine di giugno è stato spostato al 20 luglio.

Quanto si paga davvero: quattro profili a confronto

L’aliquota è uguale per tutti, ma il carico reale no. A parità di incassi, coefficiente e gestione previdenziale producono differenze enormi – ed è questa, più della soglia, la variabile che decide quanto resta in tasca alla stragrande maggioranza dei forfettari. Ecco il conto completo – imposta al 15% più contributi – per quattro attività che incassano tutte 40.000 euro l’anno, a regime:

Profilo Contributi Imposta 15% Totale Sui ricavi
Commerciante (coeff. 40%) ~4.610 € ~1.710 € ~6.320 € 15,8%
Ristoratore (coeff. 40%) ~4.610 € ~1.710 € ~6.320 € 15,8%
Consulente (Gestione Separata, 78%) ~8.130 € ~3.460 € ~11.590 € 29,0%
Artigiano edile (coeff. 86%) ~8.260 € ~3.920 € ~12.180 € 30,5%
Calcolo a regime con contributi 2026 e imposta al 15%, importi arrotondati. Il commerciante che richiede la riduzione contributiva del 35% scende ulteriormente, intorno al 12,4% complessivo.

La lettura è netta: stesso regime, stesso incasso, un carico che raddoppia passando dal commerciante all’artigiano edile. È l’effetto combinato del coefficiente (che per l’edilizia considera reddito l’86% degli incassi) e della gestione previdenziale. Per questo la scelta del codice ATECO all’apertura non è una formalità: sposta migliaia di euro l’anno.

I contributi INPS nel forfettario

Calcolo dei contributi INPS per la partita IVA in regime forfettarioCalcolo dei contributi INPS per la partita IVA in regime forfettario

I contributi previdenziali sono la voce più pesante del conto, spesso più delle imposte, e dipendono dalla gestione di appartenenza – che non si sceglie: la determina l’attività svolta.

Gestione Chi riguarda Come si calcola (2026)
Gestione Separata Professionisti senza cassa 26,07% del reddito; a reddito zero, contributi zero
Artigiani Attività artigianali 4.521,36 € fissi sul minimale di 18.808 € + 24% sull’eccedenza
Commercianti Attività commerciali 4.611,64 € fissi + 24,48% sull’eccedenza
Casse professionali Iscritti agli albi Regole del proprio ente, in genere con un minimo obbligatorio
Contributi fissi 2026 di artigiani e commercianti, comprensivi della quota maternità. Fonte: Circolare INPS n. 14 del 9 febbraio 2026.

Due cose da sapere. La prima è che chi si trova in Gestione Separata aggiunge in fattura la rivalsa del 4%, che concorre ai ricavi e quindi alla soglia degli 85.000 euro. La seconda è che artigiani e commercianti in forfettario possono richiedere all’INPS la riduzione del 35% dei contributi, fissi e variabili – un risparmio superiore ai 1.500 euro l’anno che però riduce in proporzione l’accredito pensionistico.

Il funzionamento, i requisiti e il confronto con la riduzione del 50% – introdotta dalla Legge di Bilancio 2025 per chi si è iscritto per la prima volta alla gestione nel 2025 e non estesa al 2026 – sono nella guida allo sconto INPS del 35%.

E chi apre la partita IVA ma non fattura? Le imposte a reddito zero non si pagano, i contributi dipendono dalla gestione: il quadro completo è nella guida sulla partita IVA senza fatturato.

L’aliquota al 5%: chi ne ha diritto e per quanto

L’aliquota ridotta al 5% dura cinque periodi d’imposta dall’apertura e spetta a tre condizioni, tutte insieme:

  1. non aver esercitato, nei tre anni precedenti, un’attività d’impresa, artistica o professionale, neanche in forma associata o familiare;
  2. la nuova attività non deve proseguire un’attività svolta prima come dipendente o autonomo (salvo il periodo di pratica obbligatoria per l’esercizio di arti e professioni);
  3. se si prosegue l’attività di un altro soggetto, i suoi ricavi dell’anno precedente devono rispettare il limite di 85.000 euro.

Un dettaglio che molti scoprono tardi: chi chiude la partita IVA e la riapre non recupera il 5%, nemmeno con un codice ATECO diverso. Il beneficio start-up si usa una volta sola. Terminati i cinque anni non si esce dal regime: semplicemente, dal sesto anno l’imposta passa al 15%.

Le novità 2026: cosa è cambiato davvero

Il quadro 2026 è di sostanziale continuità – la soglia degli 85.000 euro NON è stata innalzata a 100.000 come da più parti ipotizzato, anche per i vincoli della normativa UE sulla franchigia IVA – con quattro punti da conoscere:

  • Soglia lavoro dipendente confermata a 35.000 euro, ma come proroga annuale: salvo interventi, dal 2027 tornerebbe a 30.000;
  • Stop alla riduzione contributiva del 50% per chi apre nel 2026: resta operativa solo per chi ha maturato i requisiti nel 2025, per la durata residua dei 36 mesi;
  • Regime transfrontaliero di franchigia IVA: dal 2025 i forfettari possono estendere l’esenzione IVA alle operazioni intra-UE fino a 100.000 euro. È però un’opzione facoltativa che si aggiunge alle regole ordinarie senza sostituirle: per chi lavora con aziende europee, reverse charge, iscrizione al VIES e modello INTRA restano spesso la via più semplice;
  • Rimborsi spese analitici: questione aperta. Per i professionisti in regime ordinario, dal 2025 i rimborsi riaddebitati analiticamente al cliente non concorrono più al reddito (D.Lgs. 192/2024). Per i forfettari l’estensione della regola non è pacifica: una parte degli operatori la ritiene applicabile, la linea prudente considera i rimborsi ancora rilevanti per l’imponibile e per la soglia degli 85.000 euro, con l’eccezione delle sole anticipazioni in nome e per conto del cliente (art. 15, DPR 633/72). In attesa di un chiarimento ufficiale, chi riaddebita spese consistenti dovrebbe valutare la propria posizione con un professionista.

Un’ultima novità riguarda la nuova classificazione ATECO 2025, allineata alla nomenclatura europea. Come precisa Scannapieco, “nella fase transitoria il passaggio ai nuovi codici non determina automaticamente un cambiamento dei coefficienti di redditività applicabili ai forfettari”: va però verificato che la riclassificazione corrisponda all’attività realmente svolta.

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Fatturazione elettronica e adempimenti

Dal 1° gennaio 2024 la fatturazione elettronica è obbligatoria per tutti i forfettari, senza più l’esonero per chi restava sotto i 25.000 euro di ricavi. Ogni fattura transita in formato XML dal Sistema di Interscambio e deve riportare la dicitura di legge sull’operazione in franchigia da IVA, oltre a quella sull’esclusione della ritenuta d’acconto. Restano esonerati solo chi fattura a soggetti non residenti e i professionisti sanitari per le prestazioni verso persone fisiche.

Per il resto gli adempimenti sono ridotti: niente registri IVA, niente dichiarazione IVA, niente ISA. Restano la dichiarazione dei redditi con il quadro LM, dovuta anche a reddito zero, la conservazione delle fatture emesse e ricevute e l’imposta di bollo da 2 euro sulle fatture sopra 77,47 euro – che, se riaddebitata al cliente, concorre ai ricavi.

Come si apre una partita IVA forfettaria

Per un libero professionista l’apertura della partita IVA è gratuita e si fa con il modello AA9/12 all’Agenzia delle Entrate, indicando il codice ATECO e barrando il regime forfettario nel quadro B; segue l’iscrizione alla gestione previdenziale. Con l’invio telematico la partita IVA è operativa in poche ore.

Per artigiani e commercianti la procedura è più articolata: serve la pratica ComUnica, che assolve in un unico invio l’apertura della partita IVA, l’iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, l’iscrizione alla gestione INPS e, dove prevista, all’INAIL. In molti casi va presentata anche la SCIA al Comune. I tempi si allungano a circa una settimana e ai costi si aggiungono bolli, diritti di segreteria, PEC e firma digitale.

L’errore più costoso in fase di apertura non è burocratico ma strategico: sbagliare codice ATECO. Come mostra la tabella dei profili, il coefficiente determina il carico fiscale per tutti gli anni a venire – e un inquadramento previdenziale sbagliato può costare un minimale non dovuto o una copertura mancante.

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Quanto costa la partita IVA forfettaria

Oltre a imposte e contributi, la gestione ha costi fissi che variano molto in base all’attività:

  • Commercialista: la voce più variabile, da poche centinaia di euro l’anno per una gestione semplice in su, a seconda dei servizi inclusi;
  • Software di fatturazione elettronica e PEC: costi annui in genere contenuti, ma obbligati;
  • Diritto camerale: dovuto solo da chi è iscritto al Registro delle Imprese, quindi da ditte individuali, artigiani e commercianti, non dai professionisti;
  • Costi operativi: attrezzature, merci, affitto dei locali, forniture. Nel forfettario non si deducono, ma incidono sul reddito reale – ed è proprio questo il punto da valutare nella scelta del regime.

Serve un conto corrente dedicato?

Il conto corrente dedicato per chi apre partita iva in regime forfettario non è affatto obbligatorio. L’obbligo di conto corrente dedicato per i lavoratori autonomi è stato abrogato dall’art. 32 del D.L. 112/2008.

Nella pratica, però, separare le entrate professionali da quelle personali semplifica molto la vita: rende immediato il monitoraggio degli incassi ai fini della soglia – che nel forfettario si misura proprio sui movimenti bancari – e permette di accantonare mese per mese le somme per imposte e contributi.

Un conto business online consente inoltre di pagare gli F24 direttamente dall’home banking, con costi di gestione generalmente più bassi rispetto ai conti tradizionali.

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Chiusura della partita IVA forfettaria

Chiusura della partita IVA in regime forfettarioChiusura della partita IVA in regime forfettario

Se l’attività non prosegue, ci sono tre strade per chiudere la partita IVA:

  • presentare il modello di cessazione AA9/12 entro 30 giorni dalla cessazione dell’attività;
  • usare la pratica ComUnica, se si è iscritti al Registro delle Imprese;
  • lasciare la posizione inattiva per tre anni: in base al D.L. 193/2016 la chiusura avviene d’ufficio.

Due avvertenze. La chiusura non cancella i contributi già maturati: l’INPS calcola quanto dovuto fino alla data di cessazione e ne richiede il saldo. E, come detto, la riapertura non restituisce l’aliquota al 5%.

Quando conviene il forfettario e quando no

Il forfettario conviene a chi ha costi reali bassi: se le spese effettive sono inferiori alla quota riconosciuta dal coefficiente, il regime concede deduzioni che nella realtà non ci sono. È il caso tipico di consulenti, freelance e professionisti digitali. Come sintetizza Scannapieco, “questo regime premia chi ha una struttura di costi leggera”; e a spiegare la crescita delle adesioni non è solo l’aliquota: “è il costo di compliance tendenzialmente minimo, più ancora dell’aliquota”.

Conviene meno – o non conviene affatto – a chi sostiene costi elevati, acquista beni strumentali, impiega collaboratori o lavora con margini ridotti. In quei casi il regime ordinario, con la deduzione analitica dei costi e la detrazione dell’IVA, può risultare più efficiente nonostante l’aliquota più alta. Il rischio, avverte Scannapieco, è che “un’attività con margini effettivi bassi può essere tassata su un reddito largamente figurativo”.

C’è poi un caso intermedio che merita attenzione: chi è vicino alla soglia. Tra la perdita del regime e il salto all’IRPEF progressiva esiste una fascia in cui incassare di più significa portare a casa di meno; le valutazioni da fare – dilazionare gli incassi, spingere oltre, o pianificare il passaggio – sono nella guida sul superamento degli 85.000 euro.

Vuoi capire se il forfettario è il regime giusto per la tua attività, o come gestire l’apertura senza errori di inquadramento? I commercialisti di PartitaIva.it possono analizzare il tuo caso: codice ATECO, gestione previdenziale e stima completa di tasse e contributi.

Partita IVA forfettaria – Domande frequenti

Chi è pensionato può aprire una partita IVA forfettaria?

Sì, ma con un limite: i redditi da pensione sono assimilati a quelli da lavoro dipendente, quindi se nell’anno precedente la pensione lorda ha superato i 35.000 euro non si può accedere al regime forfettario. Sotto quella soglia l’apertura è possibile, con le regole ordinarie del regime.

Se apro la partita IVA a metà anno, il limite è sempre 85.000 euro?

No. Il limite va ragguagliato ai giorni di attività: chi apre il 1° luglio ha una soglia di circa 42.500 euro per quell’anno. Il calcolo si fa dividendo 85.000 per 365 e moltiplicando per i giorni dall’apertura al 31 dicembre. La soglia dei 100.000 euro, invece, resta fissa e non si ragguaglia mai.

Posso avere la partita IVA forfettaria e un lavoro dipendente insieme?

Sì, se il reddito da lavoro dipendente dell’anno precedente non ha superato i 35.000 euro e se l’attività non è svolta prevalentemente verso il proprio datore di lavoro o verso datori avuti nei due anni precedenti. La soglia dei 35.000 euro non si applica se il rapporto di lavoro è cessato entro il 31 dicembre dell’anno precedente.

Con la NASpI si può aprire la partita IVA forfettaria?

Sì, in due modi: chiedendo l’anticipazione dell’intera indennità in un’unica soluzione per avviare l’attività, oppure mantenendo la NASpI mensile a condizione di rispettare i limiti di reddito previsti e di comunicare all’INPS l’inizio attività nei termini. Superare i limiti o omettere la comunicazione fa decadere l’indennità.

Se chiudo la partita IVA e la riapro, ho di nuovo il 5%?

No. L’aliquota agevolata al 5% spetta una sola volta: chi ne ha già beneficiato non la recupera riaprendo la partita IVA, nemmeno con un codice ATECO diverso. Al rientro nel regime si applica il 15%.

Uscito dal forfettario, quando posso rientrare?

Dall’anno successivo a quello in cui si tornano a rispettare tutti i requisiti. Chi sfora la soglia nel 2026 passa all’ordinario nel 2027; se chiude il 2027 sotto gli 85.000 euro, dal 2028 può riapplicare il forfettario. Il vincolo triennale vale solo per chi ha scelto volontariamente la contabilità ordinaria pur avendo i requisiti.

Con il regime forfettario se non incasso pago le tasse?

Le imposte no: a reddito zero non c’è imposta, anche se la dichiarazione dei redditi va comunque presentata. I contributi dipendono dalla gestione: in Gestione Separata non si versa nulla, mentre artigiani e commercianti pagano il contributo fisso sul minimale anche a fatturato zero, così come molte casse professionali prevedono un minimo obbligatorio.

Quanto dura il regime forfettario?

Non ha una durata massima: si resta nel regime finché si rispettano i requisiti, senza limiti di anni né di età. Ad avere una durata è solo l’aliquota ridotta al 5%, che vale per i primi cinque periodi d’imposta; dal sesto anno si applica il 15%, restando comunque nel forfettario.

Fonti

  • Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, commi 54-89 – istituzione del regime forfettario
  • Agenzia delle Entrate, Circolare 10/E del 4 aprile 2016 – chiarimenti su regimi speciali IVA e cause di esclusione
  • INPS, Circolare n. 14 del 9 febbraio 2026 – contributi 2026 di artigiani e commercianti
  • D.Lgs. 192/2024 – disciplina dei rimborsi spese analitici
  • MEF, Osservatorio Partite IVA – dati sulle nuove aperture, primo trimestre 2026
  • Corte dei conti, Relazione sul rendiconto generale dello Stato, giugno 2026 – composizione della platea dei forfettari


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 Giovanni Emmi

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