Uno dei temi più discussi nel dibattito giuridico attuale riguarda un esito che molti cittadini scoprono con sorpresa: chi si difende da un’intrusione in casa propria, può facilmente ritrovarsi condannato e obbligato a risarcire proprio la persona da cui si è difeso. Vale la pena esaminare come questo risultato, che appare contrario al comune sentire, derivi dal combinarsi di norme più o meno ragionevoli.
La legittima difesa: cosa dice la legge
La legge non vieta al cittadino di tutelare sé stesso, altre persone, i propri e gli altrui beni da un pericolo grave e immediato. Al contrario, l’art. 52 del Codice Penale stabilisce che non è punibile chi commette un fatto di reato per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui, contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata a tale offesa.
Il punto critico non è dunque la norma, bensì l’anacronismo della sua applicazione. La gravità e l’attualità del pericolo, così come la proporzionalità della reazione, sono elementi valutati a posteriori da chi indaga e da chi giudica, con un error temporis nella a ricostruzione dei fatti compiuta in condizioni molto diverse da quelle vissute da chi, in pochi istanti, si è visto costretto a reagire. Ne deriva un inevitabile margine di soggettività interpretativa: ciò che sul momento è stato percepito come un pericolo grave da chi l’ha subito, può non essere riconosciuto tale in sede processuale.
Dalla mancata scriminante alla condanna
Quando il giudice ritiene che il pericolo non fosse grave e immediato, o che la reazione sia stata sproporzionata, la causa di non punibilità viene meno. Chi si è difeso viene quindi riconosciuto colpevole del reato commesso (ad esempio, lesioni o omicidio colposo) e condannato. A questo punto entra in gioco un principio generale del diritto civile: l’art. 2043 c.c. stabilisce che qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga chi lo ha commesso a risarcirlo. Il diritto al risarcimento spetta a chiunque abbia subito un danno riconducibile alla condotta del condannato, senza eccezioni, quindi, anche nel caso in cui il danneggiato stesse commettendo un reato.
Si produce così un’inversione dei ruoli processuali: chi ha subito l’intrusione diventa il condannato, mentre chi l’ha commessa assume la posizione di danneggiato, titolare del relativo diritto al risarcimento, che nei casi di decesso, spetta ai familiari.
La quantificazione del risarcimento
Concluso il giudizio penale, nel quale il giudice ha accertato il danno liquidabile in via provvisionale, la quantificazione definitiva avviene in sede civile. Al giudice civile non compete decidere sull’esistenza del danno, gli spetta solo quantificarlo. Nell’ipotesi più grave, quella del decesso, il risarcimento è richiesto dai familiari e si articola in due categorie di danni:
iure proprio: quelli subiti direttamente da ciascun familiare, sia di natura patrimoniale sia non patrimoniale (danno biologico, danno morale, danno parentale per la perdita del congiunto). Il danno non è quantificato unitariamente con un importo da ripartire tra gli aventi causa, bensì singolarmente per ciascuno di essi, ritenuti titolari di un diritto autonomo al risarcimento.
iure hereditatis: se la vittima è sopravvissuta per un certo tempo prima di morire, gli eredi possono chiedere il risarcimento del danno biologico terminale e del cosiddetto danno catastrofale, riferiti alla sofferenza fisica e psicologica patita dal deceduto nella consapevolezza della fine imminente.
La quantificazione del danno non patrimoniale avviene in via equitativa, ma non discrezionale: i tribunali applicano tabelle e criteri predeterminati. Il sistema a punti adottato dai Tribunali di Milano e di Roma assegna un punteggio variabile in base al grado di parentela e ad altri fattori specifici, poi moltiplicato per un valore di riferimento. In base alle tabelle integrate a punti del Tribunale di Milano, il risarcimento spettante al coniuge, ai genitori e a ciascun figlio della vittima, si colloca tra 168.250 e 336.500 euro; quello a ciascun fratello o nipote, tra 24.350 e 146.120 euro.
Il nodo del danno patrimoniale
Il danno patrimoniale si fonda su dati da comprovare: le spese sostenute per effetto del decesso (danno emergente) e il venir meno del sostegno economico che la vittima assicurava ai familiari (lucro cessante). Per i familiari di un lavoratore, il lucro cessante è di norma determinato in base alla metà dell’ultimo reddito dichiarato, capitalizzata per gli anni di vita lavorativa residua. In assenza di redditi dichiarati, la giurisprudenza consente che il danno sia dimostrabile con altri modi: attraverso la prova di redditi percepiti in modo irregolare o attraverso il proprio tenore di vita.
Qui emerge il paradosso più evidente: se il deceduto traeva le proprie risorse da attività illecite, il tenore di vita alimentato da quei proventi può, di fatto, diventare il parametro per quantificare il risarcimento posto a carico di chi si è difeso. Si può così verificare che il risarcimento riconosciuto ai familiari di chi viveva di attività criminali, risulti superiore a quello spettante ai familiari di un onesto lavoratore, un esito difficilmente conciliabile con il senso comune di giustizia.
Esemplificazione del paradosso
Si pensi ad un uomo che, svegliato nella notte dall’intrusione di sconosciuti nella propria abitazione, con i figli in casa e la moglie in preda al panico, impugni la pistola legalmente detenuta e, di fronte a gesti percepiti come minacciosi, esploda alcuni colpi uccidendo uno degli intrusi.
Se in sede penale viene si accertato che gli intrusi non erano armati e il pericolo giudicato inidoneo a giustificare l’uso dell’arma, l’uomo che ha tentato di contrastare l’intrusione viene condannato per omicidio colposo, con liquidazione di una provvisionale a favore dei familiari del ladro deceduto. In sede civile, poi, moglie, fidanzata, figlio, nipoti, fratelli e genitori del deceduto – ciascuno titolare di un proprio autonomo diritto – otterranno la quantificazione definitiva del risarcimento, calcolata secondo i criteri sopra descritti e posta interamente a carico di chi si era difeso, che al danno del furto subito aggiunge così anche l’onere dell’obbligo risarcitorio.
Differenziazioni tra il furto e la rapina
Si ritiene utile effettuare un distinguo ove l’intrusione in un’abitazione avvenga a scopo di furto o di rapina. La discriminante tra i due reati, è la presenza di violenza, minacce, coercizioni o uso delle armi, che caratterizzano la rapina, rispetto all’intenzione di sottrare furtivamente beni – e la differenza non è certo da poco. Il reato più grave è stato oggetto di un drastico intervento normativo nel 2019 promossa dall’allora Ministro dell’Interno Salvini, che ha introdotto nell’art. 52 c.p. la presunzione di legittima difesa per chi si difende da un’intrusione a scopo di rapina. Parimenti, fu introdotta una modifica all’art. 2044 c.c., prevedendo l’esclusione da qualsiasi risarcimento per gli eventuali danni subiti consumando tale reato.
Nessuna modifica risulta invece apportata alla fattispecie dell’intrusione a scopo di furto, ove la legittima difesa devi invece comprovarsi in termini di gravità, immediatezza e proporzionalità.
La proposta di riforma
Il recente disegno di legge governativo in materia di sicurezza, non interviene sulle disposizioni di legittima difesa ma, prevedendo come il danno subito nel commettere specifiche fattispecie di reato, non dia diritto a pretendere ad alcun risarcimento, sia per chi lo commette, che per i familiari superstiti . Si tratta di una modifica concettualmente talmente semplice da lasciar presuppore una condivisione unanime ma, potrebbe anche non essere così, per cui l’iter parlamentare andrà seguito con attenzione, sussistendo il concreto rischio che possano vedersi invocate incompatibilità con i principi costituzionali e o con consolidati orientamenti giurisprudenziali in materia di responsabilità civile.
Resta il fatto che l’attuale combinazione tra valutazione restrittiva della legittima difesa e riconoscimento generalizzato del diritto al risarcimento, produce esiti percepiti come profondamente ingiusti da larga parte dei cittadini italiani: un tema che merita una risposta legislativa chiara, quale che sia la posizione politica di chi la osserva.
*Massimo Angeletti è dottore commercialista, revisore legale e giurista d’impresa. Da 30 anni perito e consulente del Tribunale di Roma
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Massimo Angeletti
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