#Finsubito news dalla rete – Condono edilizio oltre 750 mc: ordine di demolizione ancora eseguibile | Articoli


La Cassazione chiarisce che il condono edilizio non sospende automaticamente l’ordine di demolizione e il giudice dell’esecuzione può verificarne la legittimità anche dopo il rilascio. Nel caso esaminato, un fabbricato abusivo superiore a 750 metri cubi non rientrava nei limiti del secondo condono del 1994, perciò l’ordine di abbattimento resta efficace.


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La funzione del condono troppo spesso viene travisata in quanto si crede che tale procedura sospenda automaticamente l’ordine di demolizione. Se l’opera abusiva supera i limiti di cubatura previsti dalla legge, il giudice dell’esecuzione può controllare la legittimità del titolo rilasciato e lasciare efficace l’abbattimento dell’immobile. La Cassazione dichiara inammissibile il ricorso del proprietario di un fabbricato abusivo in quanto la cubatura reale dell’opera era superiore a 750 metri cubi, soglia massima prevista dal condono edilizio del 1994 (secondo condono).


Condono edilizio e demolizione

Nel 1996 viene disposta la demolizione di un fabbricato realizzato “(…) integralmente abusivo, senza titolo edilizio, progetto esecutivo, denuncia lavori al genio civile e in assenza di un tecnico abilitato.”
Successivamente, nel 2001, il proprietario ottiene un provvedimento di condono dichiarando una volumetria di 686 metri cubi. Sulla base del condono e dell’avvenuto pagamento dell’oblazione, chiede quindi al giudice dell’esecuzione di sospendere l’ordine di demolizione.
L’istanza viene però respinta dal Tribunale e la Cassazione dichiara inammissibile il ricorso presentato contro questa decisione.

Secondo condono: di cosa tratta

Secondo l’art. 39 comma 1 della legge 724/1994 (secondo condono):

“Le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni e integrazioni (…) si applicano alle opere abusive che risultino ultimate entro il 31 dicembre 1993, e che non abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria ovvero, indipendentemente dalla volumetria iniziale, un ampliamento superiore a 750 metri cubi. Le suddette disposizioni trovano altresì applicazione alle opere abusive realizzate nel termine di cui sopra relative a nuove costruzioni non superiori ai 750 metri cubi per singola richiesta di concessione edilizia in sanatoria. (…) I predetti limiti di cubatura non trovano applicazione nel caso di annullamento della concessione edilizia. La sanatoria degli abusi edilizi posti in essere da soggetti indagati per il reato di cui all’articolo 416-bis del codice penale o per i reati di riciclaggio di denaro, o da terzi per loro conto, e’ sospesa fino all’esito del procedimento penale ed e’ esclusa in caso di condanna definitiva.”

Il secondo condono riguarda solo le opere abusive ultimate entro il 31 dicembre 1993 distinguendo edifici esistenti e nuove costruzioni, in particolare:

  • se l’abuso consiste in un ampliamento di un edificio già esistente, l’ampliamento non può superare:
       ✔ il 30% della volumetria originaria, oppure in ogni caso, 750 metri cubi;
  • se invece si tratta di una nuova costruzione abusiva, questa può essere condonata solo se non supera 750 metri cubi per ciascuna domanda di condono.

I termini previsti dalla legge sul condono del 1985 (primo condono) devono essere calcolati facendo riferimento all’entrata in vigore di questa nuova disciplina del 1994, in particolare il limite di cubatura non opera quando il titolo edilizio era stato inizialmente rilasciato e poi annullato.
Infine, il condono resta sospeso per gli abusi riconducibili a persone indagate per associazione mafiosa o riciclaggio, oppure realizzati per loro conto e se arriva una condanna definitiva, la sanatoria è esclusa.

Nel caso di specie il punto centrale della sentenza è che il fabbricato superava i 750 metri cubi, quindi non poteva rientrare nel condono.

Condono illegittimo: l’ordine di demolizione non si cancella automaticamente

Secondo la difesa il giudice penale aveva messo in discussione un condono già concesso ma la Cassazione ha chiarito invece che il giudice dell’esecuzione deve verificare, anche dopo il rilascio del titolo, se la sanatoria o il condono rispettino davvero le condizioni richieste dalla legge.
Viene ribadito che “Il titolo edilizio rilasciato in sanatoria (ordinaria o in condono) è dunque sindacabile incidentalmente perché non rimuove limiti o costituisce diritti del cittadino, bensì svolge la funzione di fatto estintivo di un reato già commesso, che, in quanto tale, come ogni altro fatto estintivo, deve essere controllato dal giudice. In particolare, la sanatoria/condono non ha effetto estintivo, in quanto illegittima, allorché l’opera realizzata non sia conforme alla normativa urbanistica (…) onde il rilascio della concessione in sanatoria (o il condono) illegittimo, poiché in difformità dagli strumenti urbanistici, non determina l’estinzione del reato (…). Coglie, quindi, nel segno il Procuratore generale laddove evidenzia che il provvedimento impugnato è conforme all’indirizzo giurisprudenziale secondo cui l’ordine di demolizione del manufatto abusivo, impartito con la sentenza di condanna, non è caducato in modo automatico dal rilascio del permesso di costruire in sanatoria. Il giudice dell’esecuzione ha quindi il dovere di controllare la legittimità dell’atto concessorio sotto il duplice profilo della sussistenza dei presupposti per la sua emanazione e dei requisiti di forma e sostanza richiesti dalla legge per il corretto esercizio del potere di rilascio (…)”.

Un permesso rilasciato in sanatoria, o un condono, non estingue l’abuso edilizio, infatti il giudice penale deve controllare sempre due aspetti:

  • se esistevano i presupposti concreti per rilasciare la sanatoria o il condono;
  • se il Comune ha rispettato i requisiti formali e sostanziali imposti dalla legge.

In conclusione:

Il rilascio di un condono non annulla un ordine di demolizione impartito con la sentenza penale di condanna.
Se il titolo è privo dei presupposti sostanziali, come nel caso di un fabbricato che supera la cubatura condonabile, esso non può estinguere il reato edilizio né impedire l’esecuzione della demolizione.

Scarica la sentenza in allegato

Keywords: secondo condono 1994, ordine di demolizione, limiti di cubatura, 750 metri cubi, condono illegittimo, permesso di costruire in sanatoria, reato edilizio, art. 39 legge 724/1994, oblazione condono edilizio.


FAQ TECNICHE: Condono edilizio oltre 750 mc: ordine di demolizione ancora eseguibile | Ingenio

Che cosa prevede il limite di 750 mc nel secondo condono?
L’art. 39, comma 1, della legge n. 724/1994 ammette il condono delle nuove costruzioni abusive soltanto entro 750 metri cubi per singola richiesta di concessione edilizia in sanatoria.
Per gli ampliamenti, il limite è il 30% della volumetria originaria e, in ogni caso, 750 mc.
Le opere devono risultare ultimate entro il 31 dicembre 1993.

Il pagamento dell’oblazione blocca automaticamente la demolizione?
No. Il pagamento dell’oblazione è un adempimento del procedimento di condono, ma non basta a rendere legittima una sanatoria priva dei requisiti sostanziali.
Il giudice dell’esecuzione deve verificare se il titolo rilasciato sia compatibile con la disciplina applicabile.
L’ordine di demolizione non viene quindi meno in modo automatico.

Quando una nuova costruzione supera il limite condonabile?
Il superamento va verificato sulla consistenza reale dell’intervento abusivo e sull’unitarietà del fabbricato.
Non è ammesso un frazionamento artificiale di un edificio unitario in più domande per aggirare il tetto dei 750 mc.
Occorre riportare nell’articolo la cubatura accertata in sentenza e il metodo tecnico-documentale con cui è stata ricostruita. 

Che cosa controlla il giudice dell’esecuzione dopo il rilascio del condono?
Il controllo riguarda la disciplina applicabile, la legittimazione del richiedente, la tempestività della domanda e i requisiti temporali, strutturali, volumetrici e urbanistici dell’opera.
In presenza di vincoli, devono essere verificati anche il tipo di vincolo e le condizioni di condonabilità.

Condono edilizio e permesso di costruire in sanatoria sono la stessa cosa?
No. Il condono è una disciplina straordinaria prevista da leggi speciali e riferita a opere realizzate entro date fissate dal legislatore.
Il permesso di costruire in sanatoria segue invece la disciplina ordinaria e richiede i presupposti previsti dal d.P.R. n. 380/2001.
Nel testo è opportuno evitare di usarli come sinonimi, pur chiarendo che entrambi possono essere scrutinati incidentalmente dal giudice penale.

Quali verifiche devono svolgere tecnico e committente prima di invocare il condono?
Devono ricostruire con precisione data di ultimazione, consistenza volumetrica, configurazione unitaria dell’immobile, titolarità del richiedente, vincoli e documentazione depositata.
Servono rilievi, elaborati grafici, titoli, documenti catastali e riscontri fotografici coerenti con il periodo rilevante.

Qual è l’errore più frequente nella richiesta di sospensione della demolizione?
Confondere il rilascio formale del condono o il pagamento dell’oblazione con l’automatica eliminazione dell’ordine giudiziale di demolizione.
La sospensione o la revoca richiedono un titolo effettivamente legittimo e incompatibile con l’esecuzione dell’abbattimento.
È utile indicare la data della sentenza di condanna, del titolo in sanatoria e del provvedimento del giudice dell’esecuzione.


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