Corte europea dei diritti dell’uomo, Prima Sezione,
Ricorso n. 8683/14, Berlusconi c. Italia,
Decisione 22 ottobre 2026
[a cura di Lorenzo Roccatagliata]
In data 22 ottobre 2026 la Corte europea dei diritti dell’uomo ha depositato la decisione nell’ambito del ricorso n. 8683/2014 presentato da Silvio Berlusconi e, successivamente, portato avanti dai propri eredi, nel quale erano state lamentate alcune violazioni di diritti umani nell’ambito del processo penale noto come “Processo Mediaset” che aveva portato alla condanna dell’ex Premier alla pena di 4 anni di reclusione.
1. I fatti.
La nota vicenda trae origine da un procedimento penale avviato nel 2005 dalla procura di Milano nei confronti di Silvio Berlusconi, fondatore e azionista di controllo di Fininvest Spa e della sua controllata Mediaset Spa. Le accuse riguardavano tre distinte fattispecie: appropriazione indebita, dichiarazione fraudolenta ai fini fiscali e false comunicazioni sociali, tutte riconducibili a un articolato meccanismo di acquisto dei diritti televisivi costruito a partire dalla seconda metà degli anni Ottanta.
Il sistema, accertato dai giudici di merito, funzionava attraverso una catena di società — in parte segretamente riferibili a Berlusconi, in parte apparentemente terze ma gestite da suoi fiduciari — che acquistavano i diritti televisivi dai produttori e li rivendevano a Mediaset a prezzi maggiorati rispetto a quelli di acquisto, senza che le intermediazioni avessero alcuna reale funzione commerciale. Le plusvalenze così generate consentivano da un lato un’evasione fiscale di da parte di Mediaset, dall’altro l’alimentazione di conti correnti offshore gestiti nell’interesse diretto di Berlusconi.
Il tribunale di Milano, pur rilevando che l’imputato non ricopriva alcun ruolo gestionale formale dal 1994, ne affermò la responsabilità in qualità di concorrente nel reato, osservando che la sua posizione di azionista di maggioranza e di indiscutibile dominus del gruppo gli conferiva piena capacità di intervento anche in assenza di poteri di gestione.
All’esito di un processo particolarmente articolato — nel corso del quale gran parte delle imputazioni fu dichiarata prescritta — Berlusconi fu condannato in primo grado il 26 ottobre 2012 per il solo delitto di dichiarazione fraudolenta relativo agli anni 2002 e 2003, alla pena di quattro anni di reclusione (ridotta a un anno per effetto dell’indulto di cui alla legge n. 241/2006) e all’interdizione dai pubblici uffici per cinque anni.
La condanna fu integralmente confermata dalla Corte d’appello di Milano l’8 maggio 2013 e, quanto alla pena principale, dalla Corte di cassazione il 1° agosto 2013, con sentenza resa dalla Sezione feriale.
Pochi giorni dopo il deposito del dispositivo e prima che le motivazioni fossero redatte e depositate, il presidente della Sezione feriale rilasciò al quotidiano Il Mattino un’intervista telefonica in cui commentò l’esito del procedimento. L’episodio diede origine a una violenta campagna di stampa e a molteplici procedimenti disciplinari e civili che si protrassero per anni, sino alla divulgazione, nel 2020, di una registrazione di una conversazione privata tra Berlusconi e il giudice estensore della sentenza di cassazione, nel corso della quale quest’ultimo avrebbe denunciato l’esistenza di pressioni interne alla formazione della condanna.
Berlusconi è deceduto il 12 giugno 2023 e i suoi eredi hanno espresso la volontà di proseguire il procedimento dinanzi alla Corte.
2. Le violazioni lamentate.
Con ricorso presentato il 28 dicembre 2013, Berlusconi lamentava molteplici violazioni della Convenzione, essenzialmente riconducibili a tre nuclei tematici.
Il primo riguardava il diritto a un tribunale indipendente e precostituito per legge ai sensi dell’art. 6 § 1: il ricorrente sosteneva che il rifiuto di rimettere il processo a un altro distretto — nonostante sessantadue magistrati del distretto milanese fossero azionisti di Mediaset e dunque potenziali persone offese — costituisse una violazione flagrante delle norme sulla competenza di cui all’art. 11 c.p.p. Lamentava inoltre che il Presidente del collegio di primo grado avesse continuato a esercitare le proprie funzioni oltre il termine fissato dal CSM, e che l’attribuzione del ricorso alla Sezione feriale della Corte di cassazione fosse avvenuta in violazione dei criteri prestabiliti.
Il secondo nucleo atteneva all’imparzialità della Corte di cassazione ai sensi dell’art. 6 § 1: Berlusconi denunciava che l’intervista rilasciata dal Presidente — prima ancora che la motivazione fosse redatta — fosse indice di una influenza nei confronti dei colleghi nella stesura della sentenza e avesse rivelato anticipatamente l’impianto argomentativo della decisione; allegava altresì che il Presidente avesse manifestato nei suoi confronti una profonda ostilità personale in occasione di più episodi risalenti agli anni precedenti, e invocava le dichiarazioni del giudice estensore come prova decisiva dell’assenza di imparzialità della formazione. Con riferimento agli stessi fatti, lamentava la violazione dell’art. 13 per l’assenza di un ricorso interno effettivo.
Il terzo nucleo investiva una serie di garanzie processuali minime sancite dall’art. 6 §§ 1 e 3: il rifiuto di rinviare cinque udienze nonostante l’allegazione di legittimi impedimenti istituzionali e di salute; il diniego di traduzione di documenti in lingua straniera presenti nel fascicolo del pubblico ministero; l’insufficienza del tempo concesso alla difesa per prepararsi; il rigetto delle richieste di audizione di testimoni a discarico e di nomina di un perito d’ufficio; e l’utilizzazione delle dichiarazioni rese in sede di indagini da un testimone a carico, non escusso nel dibattimento. Infine, Berlusconi lamentava la violazione dell’art. 7 per l’applicazione retroattiva di una disciplina più severa in materia di attenuanti, e la violazione dell’art. 4 del Protocollo n. 7 per essere stato processato una seconda volta per fatti già oggetto di due procedimenti conclusi con sentenza di non luogo a procedere.
3. La decisione della Corte.
La Corte, pronunciandosi all’unanimità, ha dichiarato ricevibile il solo motivo relativo all’imparzialità della Corte di cassazione, respingendo tutti gli altri in quanto tardivi o manifestamente infondati.
Con riguardo al diritto a un tribunale precostituito per legge, la Corte ha dichiarato infondato nel merito il motivo relativo al mancato trasferimento del processo presso altro distretto, ritenendo che l’interpretazione dell’art. 11 c.p.p. adottata dai giudici interni — secondo cui era necessaria la qualità formale di persona offesa, non integrabile dalla mera titolarità passiva di azioni di una società quotata — non fosse né arbitraria né manifestamente irragionevole, e non costituisse pertanto una violazione flagrante delle norme sulla competenza.
I motivi relativi alle funzioni del Presidente del collegio di primo grado e all’attribuzione alla Sezione feriale, invece, sono stati dichiarati irricevibili per tardività, in quanto sollevati per la prima volta ad aprile 2014, oltre il termine di sei mesi dalla sentenza definitiva, e non sufficientemente evocati nel ricorso introduttivo del dicembre 2013. Lo stesso destino ha colpito il motivo ex art. 13, anch’esso tardivo.
Sul merito del motivo ammesso — l’imparzialità della Corte di cassazione — la Corte ha escluso qualsiasi violazione, articolando la propria analisi su tre piani distinti.
Quanto all’intervista del Presidente, ha ritenuto che, essendo stata rilasciata dopo la lettura del dispositivo in udienza pubblica e avendo riguardato esclusivamente un principio giuridico generale già desumibile dalla condanna, essa non avesse né svelato anticipatamente la motivazione né potuto influenzare la redazione della sentenza sugli aspetti ancora sub iudice, atteso che gli elementi costitutivi della responsabilità penale erano stati necessariamente già accertati al momento della condanna.
Quanto all’ostilità pregressa attribuita al Presidente, la Corte ha osservato che la presunzione di imparzialità soggettiva dei magistrati non era stata superata: le dichiarazioni dei testimoni che avrebbero riferito le frasi incriminate erano state smentite o non confermate da altri partecipanti ai medesimi episodi, erano state raccolte e prodotte in un contesto di intensa campagna mediatica, e non erano state corroborate da elementi indipendenti sufficienti. Inoltre, il mancato ricorso alla ricusazione nel momento in cui la composizione della Sezione feriale era già nota pesava negativamente sulla credibilità della doglianza.
Quanto alle dichiarazioni del giudice estensore, la Corte ha rilevato che erano di contenuto generico, prive di riferimenti a episodi specifici di pressione, contraddette dal comportamento tenuto dal giudice durante e dopo il processo, e rese inutilizzabili ai fini di un’effettiva verifica dalla scelta del ricorrente di trattenerle per sei anni sino alla morte del dichiarante.
Per quanto riguarda, infine, il complesso dei motivi processuali — partecipazione alle udienze, traduzioni, tempo per la difesa, testimoni, perito, dichiarazioni di B.G. — nonché i motivi ex art. 7 e ex art. 4 del Protocollo n. 7, la Corte li ha dichiarati tutti manifestamente infondati, ritenendo che le decisioni adottate dai giudici interni si collocassero nell’ambito della discrezionalità loro riconosciuta dalla Convenzione e non evidenziassero alcuna apparenza di violazione dei diritti garantiti.
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