#Finsubito news dalla rete – Edifici ante 1967: quali prove evitano l’ordine di demolizione | Articoli



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L’articolo tratta una sentenza riguardante un ordine di demolizione per vari manufatti privi di titolo edilizio. In particolare la vicenda tratta di un manufatto (n. 6), usato come garage, legnaia e wc, che il proprietario sosteneva fosse stato costruito prima del 1967.
Per provare tale tesi aveva richiamato alcune dichiarazioni, una foto aerea del 1960, una licenza edilizia del 1969 e una pratica di condono del 1986 ma il TAR Veneto ha ritenuto queste prove insufficienti o non riferibili con certezza al manufatto contestato. Di conseguenza, nel caso in questione ha confermato la demolizione, chiarendo che il condono non basta a dimostrare la legittimità dell’edificio se non indica chiaramente la data di costruzione antecedente al 1967.


Cosa si intende per ante 1967?

Spesso in edilizia si sente parlare di edifici “ante ’67”, ma che cosa si intende?
Con tale termine si indicano quegli edifici costruiti prima del 1° settembre 1967, data in cui è entrata in vigore la “Legge Ponte” (Legge 765/67). L’importanza di questa norma risiede nel fatto che la precedente riforma estese l’obbligo della licenza edilizia all’intero territorio comunale. Tuttavia un edificio realizzato prima di tale data non è automaticamente legittimato ma è necessario verificare se, nel sito e al momento della costruzione, fosse richiesto comunque un titolo abilitativo oppure se l’opera rispettasse le disposizioni vigenti all’epoca.
L’onere di dimostrare l’epoca di realizzazione ricade, di regola, sul proprietario.

Quali documenti possono essere necessari?
Possono essere utili:

  • documenti d’archivio;
  • atti catastali;
  • fotografie storiche;
  • mappe;
  • aerofotogrammetrie e altri elementi attendibili.

I documenti devono consentire di individuare con certezza un manufatto contestato e di collocarne nel tempo la realizzazione.

Manufatti abusivi: ordinata la demolizione

Dopo un sopralluogo il comune aveva individuato diversi manufatti ritenuti privi di titolo edilizio: ricoveri per attrezzi e animali, tettoie, un fabbricato a due piani e alcuni locali destinati a garage, legnaia e wc.
Di conseguenza l’amministrazione ne impone la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi entro 90 giorni, ma il proprietario impugnava il provvedimento, sostenendo che alcuni manufatti fossero risalenti a prima del 1° settembre 1967.

Il condono del 1986 non salva il manufatto

Il Tar evidenzia che “(…) al contrario di quanto osservato dal ricorrente, negli allegati al condono del 1986 il manufatto in questione (a differenza del manufatto sub 5) non è indicato come “ante 1967”;
– nella aereofotogrammetria del 1960 il manufatto predetto non risulta invero “chiaramente riconoscibile”, come sostenuto nel gravame;
– l’argomentazione del ricorrente, secondo cui l’accessorio coinciderebbe con l’“ampliamento stalla” assentito nel 1969 contraddice la ricostruzione temporale dallo stesso proposta con le produzioni testimoniali, secondo cui il manufatto sarebbe stato realizzato negli anni ’50 del secolo scorso;
– l’ampliamento stalla non corrisponde per caratteristiche e dimensioni al manufatto di cui è questione.”

Il proprietario non ha dimostrato che il manufatto esistesse prima del 1° settembre 1967, rilevando una serie di incongruenze, in particolare:

  • nei documenti del condono del 1986, ove il manufatto non era indicato come “ante 1967”, a differenza di un altro fabbricato;
  • nella fotografia aerea del 1960 il manufatto non si riconosce con chiarezza;
  • il proprietario sostiene che fosse l’ampliamento di una stalla autorizzato nel 1969, ma questa tesi contrasta con le dichiarazioni testimoniali;
  • l’ampliamento della stalla del 1969 non coincide, per dimensioni e caratteristiche, con l’opera contestata.

Per gli edifici ante 1967 serve una prova concreta

Inoltre “(…) A) in via generale, va posto in capo al proprietario (o al responsabile dell’abuso) assoggettato a ingiunzione di demolizione l’onere di provare il carattere risalente del manufatto della cui demolizione si tratta, collocandone la realizzazione in epoca anteriore alla c. d. legge “ponte” n. 761 del 1967, che con l’art. 10, novellando l’art. 31 della l. n. 1150 del 1942, ha esteso l’obbligo di previa licenza edilizia alle costruzioni realizzate al di fuori del perimetro del centro urbano;
B) tale indirizzo giurisprudenziale si è consolidato non solo per l’ipotesi in cui si chiede di fruire del beneficio del condono edilizio, ma anche – in generale – per potere escludere la necessità del previo rilascio del titolo abilitativo, ove si faccia questione, appunto, di opera risalente ad epoca anteriore all’introduzione del regime amministrativo autorizzatorio dello ius aedificandi;
C) esso trova fondamento nella evidenza che solo il privato può fornire (in quanto ordinariamente ne dispone e dunque in applicazione del principio di vicinanza della prova) inconfutabili atti, documenti o altri elementi probatori che siano in grado di radicare la ragionevole certezza dell’epoca di realizzazione del manufatto; mentre l’amministrazione non può, di solito, materialmente accertare quale fosse la situazione all’interno dell’intero suo territorio (…);
D) la prova deve essere rigorosa e fondarsi su documentazione certa e univoca e comunque su elementi oggettivi, dovendosi, tra l’altro, negare ogni rilevanza a dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà o a semplici dichiarazioni rese da terzi, in quanto non suscettibili di essere verificate (…).”.
(…) (V)a rilevato che il ricorrente non è riuscito a provare la realizzazione prima del 1° settembre 1967 del manufatto identificato al numero 6 nell’ordinanza comunale 31/2025, come modificata con ordinanza n. 1/2026, che resistono quindi alle censure mosse nel gravame.”

Chi riceve un ordine di demolizione e afferma che l’opera sia “ante ’67” ha l’onere e l’interesse della prova, perché è il soggetto che più facilmente può disporre di documenti, foto, mappe, titoli edilizi o altri elementi storici verificabili essendo in possesso del bene (principio di vicinanza alla prova).
Non bastano quindi semplici dichiarazioni di testimoni o autocertificazioni (non riscontrabili) ma la prova deve essere oggettiva, certa e univoca.

Nel caso in essere questa prova non è stata fornita, quindi l’ordine comunale di demolizione riferito al manufatto n. 6 è legittimo.

Dalla sentenza si può dedurre che una pratica di condono relativa a opere non prova automaticamente la legittimità di ogni manufatto presente sul lotto. Inoltre, per evitare un ordine di demolizione, chi sostiene che un edificio sia “ante 1967” deve dimostrare, con dati oggettivi e coerenti, che proprio quel manufatto esisteva prima dell’entrata in vigore dell’obbligo di licenza edilizia.

Scarica la sentenza in allegato

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FAQ Tecniche: Edifici ante 1967: quali prove evitano l’ordine di demolizione | Ingenio

Che cosa significa edificio “ante 1967”?
Indica un immobile o manufatto realizzato prima del 1° settembre 1967, data di entrata in vigore della legge n. 765/1967.
La data, però, non equivale a una regolarità automatica.
Occorre verificare se, nel luogo e al momento della costruzione, fosse già necessario un titolo edilizio.

Chi deve provare che il manufatto è ante 1967?
L’onere grava, di regola, sul proprietario o sul responsabile dell’abuso destinatario dell’ordine di demolizione.
Il criterio è quello della vicinanza della prova: il privato è normalmente nella condizione di reperire documenti e dati storici dell’immobile.
L’amministrazione non deve ricostruire d’ufficio la storia di ogni manufatto presente sul territorio.

Quali documenti sono utili per provare l’epoca di costruzione?
Possono rilevare titoli edilizi, elaborati progettuali, atti d’archivio, mappe, fotografie storiche e aerofotogrammetrie leggibili.
Anche dati catastali e documentazione tecnica possono concorrere alla prova, se riferibili con precisione all’opera.
Il punto decisivo è la coerenza tra data, posizione, sagoma, dimensioni e destinazione del manufatto.

Una pratica di condono prova che l’edificio esisteva prima del 1967?
Non necessariamente. Il condono può essere un elemento documentale, ma va letto nei suoi allegati e nelle dichiarazioni rese per ciascun manufatto.
Se l’opera contestata non è indicata come ante 1967, la pratica non dimostra quella data di realizzazione.
Non prova inoltre automaticamente la legittimità di tutti i manufatti presenti sul lotto.

Le dichiarazioni di testimoni o le autocertificazioni sono sufficienti?
No, se restano isolate e non verificabili. La giurisprudenza richiede elementi oggettivi, certi e univoci.
Le dichiarazioni possono avere valore indiziario, ma non sostituiscono documenti tecnici o storici idonei a localizzare e datare il manufatto.
È opportuno corredarle con elaborati comparativi e fonti documentali controllabili.

Come deve essere valutata un’aerofotogrammetria storica?
L’immagine deve consentire di riconoscere chiaramente il manufatto oggetto del procedimento.
Occorre confrontare posizione, ingombro, accessi, fabbricati limitrofi e morfologia del lotto.
Un’immagine ambigua o riferibile a un’opera diversa non è idonea a provare l’epoca di costruzione. [Integrare esempio applicativo]

Quali errori devono evitare tecnico e proprietario?
Non bisogna sovrapporre opere diverse: un ampliamento assentito può non coincidere con il manufatto oggetto di demolizione.
Va evitata anche una ricostruzione temporale contraddittoria tra titoli, condono e testimonianze.
Prima del ricorso è necessario predisporre un dossier storico-tecnico con tavole comparative, fonti datate e verifica della normativa vigente all’epoca.


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