#Finsubito news dalla rete – Femminicidio, salvata dai carabinieri: è in prognosi riservata


Un uomo di 63 anni è stato arrestato dopo l’irruzione dei militari nell’appartamento dal quale provenivano urla e rumori di percosse. La moglie, operata d’urgenza all’ospedale di Giugliano, è in prognosi riservata. Dalla protezione della vittima alla presa in carico dell’aggressore: cosa possono fare magistratura, servizi territoriali, centri specializzati e reparti psichiatrici?Partiamo dai numeri per comprendere la drammaticità dei contorni di un fenomeno che ha radici nell’educazione degli uomini  nelle famiglie, nella società e nella cultura. Come è noto dal 17 dicembre 2025 in Italia è in vigore la Legge 181/2025 che ha introdotto il reato autonomo di femminicidio – articolo 577-bis del codice penale –  punito con l’ergastolo. Prima era solo un’aggravante dell’omicidio. Oggi il Viminale divide i casi in due categorie: donne uccise (omicidio volontario) e femminicidio contestato formalmente.I dati ufficiali del Viminale, Servizio Analisi Criminale, relativi al 2025, riportano  111 donne uccise in totale. Il report di maggio 2026 contava 97 vittime donne su 286 omicidi totali, aggiornato a luglio a 99 vittime su 295 omicidi per riallineamento con le indagini. Altre sintesi ministeriali danno 111 donne uccise nel 2025 e 62, uccise da partner o ex partner – dato stabile rispetto ai 61 del 2024. Il calo è del 18% rispetto al 2024 – da 118 a 97 e 84 femminicidi nel 2025  Dati provvisori al 1° semestre

Il 2026 è l’anno di transizione con la nuova legge.Dati ufficiali Viminale parlano di 34 donne uccise tra gennaio e giugno 2026. Di queste, 27 in ambito familiare/affettivo e 19 per mano di partner/ex. Di queste 34, solo 8 classificate formalmente come femminicidio art. 577-bis, tutte tra 41 e 64 anni. Nel solo 1° trimestre erano 3 su 59 omicidi volontari totali, di cui 12 con vittima donna.Confronto: nello stesso periodo del 2025 erano 54 donne uccise, Un calo del 37% secondo il Viminale. I dati dell’Osservatorio “Non Una di Meno” e UDI, aggiornati ad agosto 2026 contano 38 femminicidi + 2 suicidi indotti + 1 omicidio di ragazzo + 1 suicidio ragazza trans + 5 casi in accertamento nel 1° semestre. Al conteggio NUDM aggiunge 79 tentati femminicidi al 8 agosto. UDI Monteverde conta 32 femminicidi nello stesso periodo. Ad inizio marzo NUDM contava 10 femminicidi e 13 decessi legati a violenza di genere nei primi 2 mesi noidonne.orgtgtoscana.itPerché la differenza? Il Viminale conta solo i casi dove il PM contesta già il 577-bis. Gli osservatori femministi contano tutti gli omicidi di donne in cui l’autore era noto – marito, compagno, padre, figlio – e includono anche lesbicidi, transcidi e suicidi indotti da violenza.I dati del 2026 sono ancora provvisori: il report del 2025 è salito da 286 a 295 omicidi tra maggio e luglio per aggiornamenti investigativi.  Le grida provenienti da un appartamento nel centro di Melito, poi il rumore delle percosse. Quando i Carabinieri della locale Tenenza sono arrivati davanti alla porta, la richiesta di aiuto della donna era ancora chiaramente udibile.I militari hanno bussato, ma nessuno ha aperto. Le urla continuavano e ogni secondo poteva essere decisivo. La porta è stata sfondata e il presunto aggressore, un uomo di 63 anni, è stato bloccato prima che potesse colpire ancora la moglie.La donna, gravemente ferita, è stata trasportata all’ospedale di Giugliano e sottoposta a un intervento chirurgico d’urgenza. La prognosi resta riservata. Il marito è stato arrestato e condotto in carcere, in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria.Le responsabilità e l’esatta qualificazione del fatto dovranno essere accertate nel procedimento penale, nel rispetto della presunzione di innocenza. Ma il caso riporta al centro una domanda cruciale: che cosa accade dopo che un femminicidio viene sventato? E quali strumenti esistono per proteggere la vittima e impedire una nuova aggressione?Dal 2025 il femminicidio è un reato autonomoCon la legge 2 dicembre 2025, numero 181, nel Codice penale è stato introdotto l’articolo 577-bis, che disciplina il femminicidio come reato autonomo.La norma punisce con l’<strong;>ergastolo chi provoca la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di odio, discriminazione, prevaricazione, controllo, possesso o dominio in quanto donna; in relazione al rifiuto di instaurare o mantenere un rapporto affettivo; oppure per limitarne le libertà individuali. </strong;>

La legge contempla anche la forma tentata. Parlare di “tentato femminicidio” non significa però che ogni tentato omicidio commesso ai danni di una donna ricada automaticamente nel nuovo articolo: la Procura deve ricostruire il movente e dimostrare la matrice di controllo, dominio, possesso, discriminazione o limitazione della libertà richiesta dalla norma.Nel caso di Melito saranno quindi decisivi la dinamica dell’aggressione, gli eventuali precedenti, le testimonianze, i messaggi, le minacce e la storia della relazione. La qualificazione indicata nelle prime notizie di cronaca resta necessariamente provvisoria.La protezione non finisce con l’arrestoL’arresto interrompe il pericolo immediato, ma non conclude il percorso di protezione. Se l’uomo dovesse essere rimesso in libertà o sottoposto a una misura meno restrittiva, la donna dovrà essere informata tempestivamente delle decisioni che incidono sulla sua sicurezza.La legge prevede diversi strumenti cautelari:divieto di avvicinamento alla vittima e ai luoghi da lei frequentati;allontanamento dalla casa familiare;divieto o limitazione delle comunicazioni;braccialetto elettronico;arresti domiciliari in un luogo diverso dall’abitazione della donna;custodia cautelare in carcere nei casi più gravi.La legge 168 del 2023 ha rafforzato ammonimento, misure cautelari, controllo elettronico e rapidità della risposta giudiziaria nei procedimenti per violenza domestica e di genere. La successiva legge 181 del 2025 ha ampliato le garanzie informative per le vittime anche nel caso di femminicidio tentato, prevedendo fin dal primo contatto con l’autorità la possibilità di chiedere di essere ascoltate personalmente dal pubblico ministero e di ricevere comunicazioni sui passaggi rilevanti del procedimento. Il ruolo dell’ospedale: curare le ferite e riconoscere il rischioPer la donna ricoverata a Giugliano la priorità assoluta è ora clinica. Ma il Pronto soccorso non deve limitarsi alla cura delle lesioni.Le Linee guida nazionali del 2017 per l’assistenza alle donne vittime di violenza prevedono un percorso protetto, riservato e multidisciplinare. Oltre alla stabilizzazione e alla documentazione medico-legale delle ferite, devono essere valutati il rischio di nuove aggressioni, la sicurezza dell’eventuale rientro a casa e la presenza di figli o altri familiari vulnerabili.La donna deve essere ascoltata in uno spazio riservato, senza la presenza dell’accompagnatore, e informata della possibilità di rivolgersi ai centri antiviolenza, ai servizi sociali e al numero nazionale 1522. 

La dimissione ospedaliera non può trasformarsi in un ritorno inconsapevole nel luogo del pericolo. Se necessario, il percorso deve condurre verso una casa rifugio o un’altra sistemazione protetta, mantenendo riservato l’indirizzo.Valutare il rischio prima che la violenza ricominciGli episodi più gravi sono spesso preceduti da “reati spia”: minacce, lesioni, stalking, danneggiamenti, controllo del telefono, pedinamenti, isolamento economico e violazioni dei provvedimenti di allontanamento.La valutazione non dovrebbe limitarsi alla gravità dell’ultima aggressione. Devono essere considerati: precedenti episodi di violenza, minacce di morte o suicidio, disponibilità di armi, gelosia ossessiva e controllo, separazione in corso o annunciata;violazione di divieti già disposti, abuso di alcol o sostanze, escalation nella frequenza e nella violenza degli attacchi;coinvolgimento o presenza di figli. Il momento della separazione può rappresentare una fase di rischio particolarmente elevato. Per questo l’adozione di una misura giudiziaria deve essere accompagnata da controlli, comunicazioni rapide e una rete territoriale capace di reagire alle violazioni.Lo Spdc (Servizio psichiatrico di diagnosi e cura non è il reparto degli uomini violenti: ogni volta che un’aggressione appare incomprensibile si tende a evocare automaticamente la “follia”. È un errore clinico e culturale.La violenza contro la partner non dimostra di per sé la presenza di una malattia mentale. Controllo, possesso, prevaricazione e incapacità di accettare la libertà della donna appartengono frequentemente alla dinamica della violenza di genere e non possono essere trasformati in una diagnosi psichiatrica.Lo SPDC, Servizio psichiatrico di diagnosi e cura, è un reparto ospedaliero destinato alle crisi psichiatriche acute. Non è un luogo di custodia per persone aggressive e non sostituisce carcere, misure cautelari o programmi destinati agli autori di violenza.Nel caso di Melito, dalle informazioni disponibili non emerge alcun elemento che consenta di attribuire al 63enne una patologia psichiatrica. Qualsiasi collegamento sarebbe quindi arbitrario. Quando può intervenire il reparto psichiatricoLo SPDC entra in gioco soltanto se una valutazione medica rileva un disturbo mentale acuto che richiede cure ospedaliere: per esempio uno stato psicotico, una grave fase maniacale, un disturbo depressivo con imminente rischio suicidario o una condizione di grave alterazione psichica.Quando la persona accetta le cure, il ricovero può essere volontario. Il trattamento sanitario obbligatorio può essere disposto solo in presenza contemporanea di tre condizioni: alterazioni psichiche che richiedano interventi terapeutici urgenti;rifiuto delle cure; impossibilità di adottare tempestive misure sanitarie extraospedaliere.Il TSO non può quindi essere disposto semplicemente perché una persona è pericolosa, aggressiva o accusata di un reato. La legge 833 del 1978 lo configura come misura sanitaria, non come strumento di ordine pubblico. �gazzettaufficiale.it +1Anche in presenza di una malattia mentale, la valutazione della responsabilità penale appartiene alla magistratura e richiede un eventuale accertamento peritale. Diagnosi psichiatrica, incapacità di intendere e volere e pericolosità sociale sono concetti diversi. Il carcere non interrompe il diritto alle cure. Poiché il 63enne è stato condotto in carcere, un eventuale bisogno psichiatrico dovrebbe essere valutato inizialmente dai servizi sanitari dell’istituto penitenziario. Se emergesse una crisi acuta non gestibile in carcere, potrebbero essere attivati i percorsi sanitari previsti, in coordinamento con autorità giudiziaria e Dipartimento di salute mentale. L’obiettivo clinico deve essere curare l’eventuale disturbo. La protezione della donna, però, rimane affidata alle misure penali e cautelari: una terapia psichiatrica non può essere considerata da sola una garanzia contro la reiterazione della violenza. Dopo lo SPDC serve il territorioIl ricovero in SPDC è generalmente breve e finalizzato al superamento della fase acuta. Se esiste una patologia psichiatrica, la vera presa in carico deve continuare dopo la dimissione attraverso il Centro di salute mentale.Il percorso dovrebbe comprendere: diagnosi e piano terapeutico, controlli ravvicinati, verifica dell’aderenza alle cure, trattamento di eventuali dipendenze, coinvolgimento dei servizi sociali, comunicazione con l’autorità giudiziaria nei limiti previsti dalla legge;valutazione ripetuta del rischio suicidario e di comportamenti aggressivi. Separazione rigorosa tra cura dell’uomo e tutela della vittima.La continuità assistenziale è particolarmente importante nei giorni successivi alla dimissione, quando la ricomparsa dei sintomi, l’interruzione dei farmaci o l’uso di sostanze possono aumentare l’instabilità.Ma nemmeno la migliore presa in carico psichiatrica può sostituire il controllo giudiziario quando esiste un rischio concreto per la donna. Per gli autori di violenza esistono percorsi specificiQuando non c’è una crisi psichiatrica, il servizio appropriato non è lo SPDC, ma un Centro per uomini autori o potenziali autori di violenza, il cosiddetto CUAV.  Questi programmi lavorano sul riconoscimento della responsabilità, sulle convinzioni di possesso e dominio, sulla gestione dei conflitti e sulla prevenzione della recidiva. I requisiti minimi nazionali prevedono colloqui iniziali di valutazione, personale formato e attenzione prioritaria alla sicurezza delle donne e dei minori. L’accesso può essere volontario oppure inserirsi in un percorso giudiziario. Non deve però produrre automatismi premiali: frequentare qualche incontro non certifica il cambiamento e non autorizza ad abbassare le misure di protezione senza una valutazione seria.Quando coesistono violenza, dipendenze e malattia mentale, CUAV, servizi per le dipendenze e Dipartimento di salute mentale devono lavorare parallelamente. Confondere questi livelli significa lasciare scoperte sia la cura sia la sicurezza.

La rete che deve attivarsi dopo MelitoIl salvataggio della donna è stato possibile grazie alle urla udite e alla rapidità dell’intervento dei Carabinieri. La fase successiva richiede una rete più ampia: ospedale, Procura, forze dell’ordine, centro antiviolenza, servizi sociali, eventuale casa rifugio e, solo quando clinicamente necessario, servizi di salute mentale.Il punto decisivo è evitare che ogni soggetto conosca soltanto un frammento della storia. Una denuncia precedente, un accesso al Pronto soccorso, una minaccia riferita ai servizi, una violazione del divieto di avvicinamento o una dimissione psichiatrica possono assumere un significato diverso quando vengono letti insieme.A Melito una porta sfondata in tempo ha impedito, secondo la ricostruzione iniziale, che l’aggressione avesse conseguenze ancora più tragiche. Ma la protezione non può dipendere soltanto dalla possibilità che qualcuno senta le urla. Deve cominciare molto prima, quando compaiono i primi segnali di controllo e violenza, e continuare anche dopo l’arresto.Chi subisce o teme violenza può chiamare il 112 in caso di pericolo immediato oppure il 1522, gratuito e attivo 24 ore su 24, anche tramite chat e applicazione.


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