Chi decide successivamente di far recapitare gli atti del processo presso il proprio avvocato deve eleggere domicilio presso quest’ultimo o comunicare tempestivamente la variazione
Nel processo tributario l’atto di appello deve essere notificato, in via prioritaria, nel domicilio che la parte ha eletto nel giudizio di primo grado, anche quando questo non coincide con lo studio del difensore costituito. È il principio affermato dalla sezione tributaria della Corte di cassazione con l’ordinanza n. 25428 del 16 settembre 2026, che accoglie il ricorso dell’Agenzia delle entrate e cassa con rinvio la sentenza di secondo grado che aveva dichiarato inammissibile l’appello erariale.
La vicenda processuale
Una società in amministrazione straordinaria aveva impugnato un avviso di accertamento con il quale l’Ufficio, per l’anno d’imposta 2010, aveva rettificato l’imponibile Iva contestando l’indebita applicazione del reverse charge a una cessione immobiliare. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso.
L’Agenzia, di conseguenza, proponeva appello, notificandolo presso gli uffici della procedura di amministrazione straordinaria, dove la contribuente aveva eletto domicilio sin dall’atto introduttivo. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado dichiarava il gravame inammissibile, ritenendo che la notifica dovesse essere eseguita presso il difensore costituito in primo grado.
Nelle more, la società era stata dichiarata fallita e, in sede di legittimità, ha resistito la curatela.
L’Agenzia propone ricorso per Cassazione affidato a tre motivi. Con il primo denuncia, ai sensi dell’articolo 360, comma 1, n. 4, cpc, la violazione dell’articolo 17 del Dlgs n. 546/1992; con il secondo ripropone la stessa censura sotto il profilo dell’omesso esame di un fatto decisivo; con il terzo contesta la scelta del giudice d’appello di dichiarare l’inammissibilità anziché assegnare un termine per rinnovare la notificazione.
La decisione
In via preliminare la Corte respinge le eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dalla curatela. La prima faceva leva sull’erronea indicazione della parte intimata, individuata nella società in amministrazione straordinaria anziché nel fallimento. Il Collegio richiama il costante indirizzo secondo cui l’articolo 366, comma 1, n. 1, cpc non esige forme particolari: è sufficiente che la controparte sia identificabile con certezza dal contesto del ricorso e dai richiami agli atti dei gradi precedenti (Cassazione nn. 7551/2005, 254/2006 e 8778/2023), come del resto confermato dalla costituzione in giudizio dello stesso fallimento. Quanto alla riproduzione nel ricorso di pagine degli atti di causa, essa risponde proprio all’esigenza di rendere specifiche le censure.
Nel merito, il primo motivo, che la Corte riqualifica come denuncia di un error in iudicando de iure procedendi, è fondato. Il ragionamento muove dal rapporto fra la disciplina speciale del processo tributario e quella del codice di rito. Per individuare il luogo di notificazione dell’appello si applica l’articolo 17 del Dlgs n. 546/1992, che prevale sull’articolo 330 cpc, riferibile soltanto al ricorso per cassazione contro le sentenze di secondo grado (Cassazione n. 4233/2017; sezioni unite n. 14916/2016). La norma speciale stabilisce che comunicazioni e notificazioni sono eseguite, salva la consegna in mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte al momento della costituzione in giudizio: se vi è stata elezione di domicilio, è lì che la notifica dell’appello deve essere prioritariamente effettuata (Cassazione n. 14549/2018).
La Corte aggiunge che, sempre in forza della prevalenza dell’articolo 17 sull’articolo 170 cpc, nel giudizio tributario l’elezione di domicilio è soltanto eventuale e può essere fatta presso qualsiasi soggetto, non necessariamente presso il difensore (Cassazione, n. 24376/2025). Anche quando è effettuata presso l’avvocato, essa sopravvive all’estinzione del rapporto professionale o alla cancellazione del domiciliatario dall’albo, salvo diversa indicazione desumibile dall’atto di elezione (Cassazione, n. 20474/2011).
Nel caso esaminato era pacifico, e documentato, che la contribuente avesse eletto domicilio presso gli uffici della procedura e non presso il proprio difensore: la notifica dell’appello andava dunque eseguita proprio lì. Né assume rilievo la dichiarazione di fallimento intervenuta prima della notificazione, e poi revocata, poiché, essendo sopraggiunta nel termine per appellare, operava il principio di ultrattività dell’indicazione della residenza o della sede e dell’elezione di domicilio effettuate in primo grado, sancito dal comma 2 dello stesso articolo 17 (Cassazione, Sezioni Unite, n. 14916/2016).
Accolto il primo motivo, restano assorbiti gli altri due. La sentenza, pertanto, è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, in diversa composizione, che dovrà esaminare la vicenda nel merito, comprese le difese riproposte dalla curatela.
Conclusioni
L’ordinanza consolida un indirizzo ormai lineare: nel processo tributario il sistema delle notificazioni ha un baricentro proprio, che è la dichiarazione della parte (elezione di domicilio, residenza o sede) e non la figura del difensore costituito. Le regole del codice di procedura civile che legano la notifica dell’impugnazione al procuratore non si trasferiscono al giudizio d’appello tributario, dove prevale la disciplina speciale.
Si tratta di un’applicazione del principio di autoresponsabilità: la parte che sceglie dove ricevere gli atti del processo sopporta le conseguenze di quella scelta anche nei gradi successivi, finché non la modifica nelle forme previste. La tesi opposta, fatta propria dal giudice d’appello, avrebbe consentito alla contribuente di dolersi di una notifica eseguita esattamente nel luogo da essa indicato.
La pronuncia si affianca all’ordinanza n. 24973 del 3 settembre 2026, con cui la Corte ha agganciato la decorrenza del termine per ricorrere alla conoscenza effettiva dell’atto impositivo. In entrambe le decisioni il regime delle notificazioni è ricondotto alla sua funzione, assicurare che l’atto giunga nella sfera di conoscibilità del destinatario, e non diventa un ostacolo formale all’esame del merito.
Sul piano operativo, per l’ufficio ne discende che, prima di notificare l’appello, occorre verificare negli atti di primo grado, a partire dal ricorso introduttivo, se e dove la controparte abbia eletto domicilio: se l’elezione è avvenuta presso un soggetto diverso dal difensore, la notifica va eseguita in quel luogo. Il dato merita particolare attenzione nelle controversie con imprese sottoposte a procedure concorsuali, dove il domicilio eletto presso gli uffici della procedura resta operante anche a fronte di una dichiarazione di fallimento sopravvenuta nel termine per impugnare.
Per il contribuente la regola di condotta è speculare: l’elezione di domicilio compiuta in primo grado lo vincola anche per i gradi successivi, e chi intende ricevere le notificazioni presso il proprio avvocato deve eleggere domicilio presso di lui o comunicare tempestivamente la variazione.
#Adessonews seleziona nella rete articoli di particolare interesse.
Se vuoi leggere l’articolo completo clicca sul seguente link


