Genova – Ammissione temporanea, perfezionamento attivo, garanzie doganali, Iva sul leasing, accertamento sintetico del reddito e modifiche al Codice della nautica da diporto. Sono alcuni dei temi affrontati nel corso del convegno “Nautica, Fisco e Dogane”, organizzato da Confindustria Nautica, con la partecipazione di Claudio Oliviero, direttore della Direzione Centrale Dogane, Sergio Cristallo, direttore centrale Normativa e Contenzioso dell’Agenzia delle Entrate, Sara Armella di Armella & Associati, Ezio Vannucci di Moores Rowland Partners, Massimiliano Grimaldi dello Studio Legale Grimaldi e Davide Centurelli di Andersen Italia.
L’occasione è servita anche per presentare l’ottava edizione della guida “Nautica, Fisco e Dogane”, pubblicazione nata nel 2003 e aggiornata nel tempo sulla base dell’evoluzione normativa. La nuova edizione è articolata in quattro sezioni dedicate al Codice della nautica da diporto, alla materia doganale, al fisco e alla portualità.
Sul fronte doganale, Ezio Vannucci ha evidenziato come il quadro normativo nazionale sia cambiato dopo la riforma dell’ottobre 2024 e l’introduzione del Testo unico delle leggi doganali. Tra gli aggiornamenti inseriti nella guida figura anche la circolare 11/2026 dell’Agenzia delle Dogane, pubblicata nel maggio scorso, che ha ricostruito la disciplina dell’ammissione temporanea per le unità da diporto a uso privato e commerciale. Un altro tema riguarda la reintroduzione in franchigia dei mezzi di trasporto e la possibilità di applicare questo regime alle unità che escono dal territorio doganale dell’Unione europea per un determinato periodo. La guida aggiorna inoltre la disciplina sulla dichiarazione valutaria e quella relativa all’importazione in esenzione di dazi e Iva dell’imbarcazione di un soggetto che trasferisce la propria residenza in Italia beneficiando del nuovo regime fiscale per i neo-residenti.
Proprio sull’ammissione temporanea si è concentrato l’intervento di Claudio Oliviero. Il direttore della Direzione Centrale Dogane ha richiamato la distinzione tra uso privato e uso commerciale e ha chiarito un punto rilevante per i cantieri. “L’uso privato non lo intendiamo come riferito alla persona fisica o all’armatore – ha spiegato Oliviero – ma come l’uso che si fa di quel mezzo di trasporto in quel momento”. La distinzione assume rilievo anche nel caso di un’imbarcazione appartenente a una società che entra in Italia per essere sottoposta a manutenzione. In questo caso, secondo la lettura illustrata da Oliviero, non si configura un’attività di trasporto commerciale e l’utilizzo dell’unità può rientrare nella disciplina dell’uso privato ai fini dell’ammissione temporanea. Per l’uso privato il termine indicato è di 18 mesi, mentre per l’uso commerciale sono previsti termini più stretti e condizioni specifiche.
È stata inoltre richiamata la possibilità di dimostrare la chiusura dell’ammissione temporanea attraverso elementi quali il giornale di bordo, la tracciatura satellitare o la prova dello scalo in un porto extra-Ue. L’obiettivo indicato da Oliviero è dare maggiore certezza agli operatori e agli uffici nell’applicazione della disciplina. Il confronto si è poi spostato sulle garanzie richieste nell’ambito delle operazioni di perfezionamento attivo. Un tema particolarmente rilevante per i cantieri che lavorano su unità provenienti da Paesi extra-Ue. Sara Armella ha sottolineato come la questione derivi dalla combinazione tra normativa europea e italiana e dalla necessità di individuare correttamente il regime doganale applicabile alle diverse operazioni.
Secondo Armella, per gli operatori certificati Aeo il rapporto tra garanzia ed esonero dovrebbe essere rovesciato: “Se si è operatore economico autorizzato, il processo dovrebbe essere la garanzia è la regola e l’esonero della garanzia è la regola – ha detto – mentre la garanzia dovrebbe essere un’eccezione”. Il tema non è soltanto finanziario. L’esonero dalla garanzia, ha osservato Armella, può incidere sulla competitività dei cantieri e più in generale sul costo delle lavorazioni effettuate in Italia. La rappresentante di Armella & Associati ha inoltre segnalato che l’applicazione della disciplina non sarebbe ancora uniforme sul territorio nazionale. Il confronto sulle garanzie si inserisce in una trasformazione più ampia della compliance doganale europea. Armella ha ricordato l’evoluzione verso il modello del “Trust and Check Trader”, previsto dal nuovo Codice doganale dell’Unione. Per i cantieri, quindi, la certificazione Aeo rappresenta anche un passaggio verso un sistema nel quale la qualità e l’affidabilità dei processi aziendali diventano sempre più determinanti per accedere a semplificazioni procedurali e altri vantaggi doganali.
Altro tema sensibile per la nautica è quello dell’accertamento sintetico del reddito. Sergio Cristallo ha precisato la differenza tra accertamento analitico e sintetico e ha ricordato che il cosiddetto redditometro rappresenta una specifica forma di accertamento sintetico. Il precedente sistema, basato anche su coefficienti legati al possesso di determinati beni, non è più in vigore. L’impostazione attuale considera invece le spese effettivamente sostenute e non fa scattare automaticamente un accertamento in presenza di un’imbarcazione. Nel contraddittorio il contribuente può dimostrare l’origine delle somme utilizzate, per esempio attraverso redditi esenti, redditi soggetti a ritenuta a titolo definitivo, risparmi accumulati negli anni precedenti o finanziamenti. Sono inoltre previste soglie specifiche per l’utilizzo dell’accertamento sintetico. Cristallo ha sottolineato che l’Agenzia privilegia comunque la ricostruzione analitica del reddito e utilizza l’accertamento sintetico in via residuale, soprattutto per intercettare situazioni di sproporzione particolarmente evidenti.
Sul leasing nautico, Cristallo ha ricostruito l’evoluzione della disciplina successiva alla procedura d’infrazione europea che ha portato al superamento del precedente criterio forfettario per determinare la quota di utilizzo dell’imbarcazione in acque extra-Ue. La legge di Bilancio 2020 ha chiarito che per “utilizzo” non deve intendersi soltanto la navigazione: rientrano anche la sosta in porto e l’utilizzo dell’unità quando questa rimane nella disponibilità del locatario. Fa eccezione il periodo in cui l’imbarcazione è tecnicamente impossibilitata a navigare, per esempio perché sottoposta a manutenzione.
Massimiliano Grimaldi ha invece illustrato le modifiche introdotte dalla legge 70/2026, il provvedimento sull’economia del mare entrato in vigore a maggio, con particolare riferimento all’uso commerciale delle unità da diporto. Tra le novità figura la possibilità per un privato di concedere la propria imbarcazione in locazione a un’impresa di locazione o noleggio, con l’annotazione dell’uso commerciale effettuata dall’impresa e l’indicazione del periodo di esercizio dell’attività. La nuova disciplina interviene anche sulle unità battenti bandiera estera utilizzate per attività commerciali in Italia, precisando il rispetto delle normative fiscali e doganali nazionali ed europee. Vengono inoltre modificati gli obblighi documentali dell’esercente e le disposizioni relative alle dotazioni di sicurezza. Una novità riguarda anche il contratto di locazione con prescrizione di comandante. La struttura prevede un contratto tra locatore e conduttore e un secondo rapporto tra il conduttore, che assume la posizione di armatore, e il comandante dell’unità.
Per il noleggio, la nuova definizione comprende non soltanto la messa a disposizione dell’unità per un determinato periodo, ma anche lo svolgimento di un itinerario concordato tra noleggiante e noleggiatore. Grimaldi ha segnalato che questa modifica potrà avere ricadute applicative da verificare, anche in relazione alla disciplina del noleggio con conducente. La legge 70 interviene infine sul leasing, consentendo in determinate condizioni all’utilizzatore di chiedere direttamente l’iscrizione dell’unità e prevedendo una responsabilità solidale dell’utilizzatore per alcune violazioni amministrative in materia di navigazione.
Davide Centurelli ha portato al convegno il caso dell’America’s Cup come esempio di intervento normativo costruito per gestire un grande evento internazionale con una forte componente nautica. Per la competizione sono state introdotte semplificazioni in materia doganale, a partire dall’ammissione temporanea senza garanzia, con una durata di 24 mesi prorogabile in funzione delle esigenze dell’evento. Le misure riguardano anche le imbarcazioni e i componenti utilizzati dalle squadre.
Centurelli ha sottolineato la rilevanza della sperimentazione anche sul piano fiscale. Un intervento del decreto legge 108 di giugno ha previsto, per determinate imprese extra-Ue senza stabile organizzazione in Italia, la possibilità di chiedere il rimborso dell’Iva sostenuta nel Paese in relazione alla partecipazione all’America’s Cup. “Speriamo apra un solco anche per il futuro – ha osservato Centurelli – per cui queste semplificazioni, sempre ovviamente sotto la vigilanza, possano essere utilizzate anche per altri grandi eventi sportivi”. Dal confronto è emerso un quadro nel quale la nautica si trova a operare all’interno di una disciplina fiscale e doganale sempre più articolata. Le novità introdotte negli ultimi anni hanno ridotto alcune aree di incertezza, ma restano temi che richiedono interpretazioni uniformi e un confronto costante tra amministrazioni e operatori.
Per cantieri e imprese nautiche, in particolare, la compliance doganale assume un peso crescente. La gestione dell’ammissione temporanea, il perfezionamento attivo, l’eventuale esonero dalle garanzie e la certificazione Aeo sono ormai elementi che incidono direttamente sull’organizzazione e sui costi delle attività di refit e manutenzione.
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