#Finsubito news dalla rete – risposte chatbot non sono una prova



Un atto di recupero da oltre 153mila euro, motivato con le risposte di un chatbot. Con la sentenza n. 4759/2026, pronunciata il 10 aprile 2026 e depositata il 14 luglio 2026, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania ha respinto l’appello dell’Agenzia delle Entrate. I giudici hanno escluso che l’output di un sistema di intelligenza artificiale generativa possa sorreggere una pretesa tributaria.


Il credito per ricerca e sviluppo contestato dall’ufficio

Il 20 novembre 2024 la Direzione provinciale I di Napoli notificava un atto di recupero a una società che commercia online e produce componenti per la videosorveglianza. Nel mirino c’era il credito d’imposta per ricerca e sviluppo previsto dall’art. 3 del d.l. n. 145/2013, maturato nel 2016 e nel 2017 e compensato con modello F24 nel 2018 e nel 2019. L’Agenzia reclamava 153.791,52 euro di capitale, oltre a una sanzione pari al 100% e agli interessi.

Il progetto agevolato era una centralina antifurto a 24 zone parzializzabili, capace di interagire con sensori wireless e cablati e predisposta per un modulo GSM che inviasse gli allarmi via sms. Per l’Ufficio mancava la novità richiesta dal Manuale di Frascati, il documento con cui l’OCSE fissa a livello internazionale i criteri per classificare un’attività come ricerca e sviluppo, tra cui novità e creatività. Inoltre, il mercato conosceva da tempo apparati analoghi.

In primo grado la Corte di giustizia tributaria di Napoli (sentenza n. 13533/2025, depositata il 23 luglio 2025) annullava l’atto, in quanto le tesi dell’AdE erano apparse poco specifiche e prive di un confronto con la perizia di parte. La novità del progetto era stata valutata con il metro di giudizio del 2024 anziché con le conoscenze disponibili nel 2016, e l’Ufficio non aveva nemmeno sollecitato il parere, pur facoltativo, del Ministero dello Sviluppo Economico.

Il giudizio d’appello e il ricorso all’intelligenza artificiale

Nell’atto d’appello l’Agenzia rivendicava la scelta di affidarsi a uno strumento tecnologico esterno. In pratica, aveva rivolto una serie di quesiti a sistemi di intelligenza artificiale reperibili online, per ricostruire da quando esistessero e quanto fossero diffuse assistenza remota, sensori di movimento e protocolli di comunicazione. Dalle risposte ricavava che quelle soluzioni erano note già negli anni novanta e nei primi anni duemila.

La società ha replicato che i quesiti si erano concentrati soltanto su telecamere a circuito chiuso, videosorveglianza IP e flussi ottici, mentre il suo prodotto era una centrale di allarme priva di componenti ottiche.

La decadenza

Prima di affrontare la vicenda nel merito, la Corte ha esaminato l’eccezione di decadenza per le compensazioni del 2018. Richiamando le Sezioni Unite (sentenza n. 34419 dell’11 dicembre 2023), l’impresa sosteneva che il credito fosse semplicemente non spettante e che il termine ordinario di 5 anni si fosse chiuso il 31 dicembre 2023, quindi prima della notifica. I giudici hanno rigettato la tesi. A loro avviso, quando manca il requisito dell’innovatività e la carenza non emerge dai controlli automatizzati, il credito rientra tra quelli privi dei presupposti costitutivi e l’Agenzia dispone del termine di 8 anni.

Perché le risposte del chatbot non reggono come prova

Sul merito l’appello è stato giudicato infondato. Il Collegio riconosce che algoritmi e modelli predittivi sono ormai entrati nei procedimenti amministrativi e tributari, con l’obiettivo di rendere più equa e uniforme la selezione dei contribuenti da controllare. Restano però fermi i limiti fissati dal Consiglio di Stato (sentenze n. 2270 e n. 8472 del 2019, citate dalla Corte). Chi decide con l’aiuto di un algoritmo deve garantire trasparenza, conoscibilità piena e l’assenza di automatismi.

I sistemi generativi esterni interpellati dall’Ufficio funzionano secondo logiche probabilistiche e non sono trasparenti circa le modalità in cui producono le risposte. La dottrina li chiama black box. Il loro percorso logico resta inaccessibile e nulla assicura che quanto affermano sia esatto o corrisponda alla storia reale della tecnologia.

Rileva altresì il codice di condotta interno del 23 ottobre 2025, che esclude l’impiego di sistemi generativi privi di validazione da parte dell’Agenzia nella stesura degli atti impositivi e nella gestione delle liti, davanti al giudice o fuori dal processo. Dagli atti risulta che l’appello era stato depositato il 21 ottobre 2025, due giorni prima, e la sentenza qualifica la direttiva come intervenuta nel frattempo. Per i giudici, comunque, l’Ufficio ha violato i principi di trasparenza dell’azione amministrativa e le regole di autolimitazione stabilite dal vertice dell’Agenzia.

Le domande non riguardavano il prodotto

Sussiste poi un vizio più concreto. I quesiti posti al sistema vertevano solo su telecamere, videosorveglianza digitale e flussi ottici, mentre l’oggetto del progetto era una centralina modulare per sensori fisici di presenza e allarmi GSM, un settore che la Corte definisce totalmente estraneo alla videosorveglianza ottica. L’Ufficio non aveva acquisito alcuna valutazione tecnica alternativa e non aveva chiesto il parere ministeriale. Nel fascicolo rimaneva dunque una sola prova tecnica specifica, la perizia asseverata, che attestava margini di incertezza e soluzioni sperimentali in linea con la disciplina dell’epoca. I giudici l’hanno ritenuta sufficiente a sostenere l’agevolazione.

Conseguenze per gli uffici

La pronuncia non preclude all’amministrazione il ricorso a strumenti algoritmici, ma piuttosto traccia un limite con riferimento alla prova. Un atto che incide sul patrimonio del contribuente deve poggiare su elementi verificabili, non sul prodotto di un modello incapace di rendere conto del proprio percorso. Quando la contestazione investe un profilo tecnico, la sentenza segnala come mancanti proprio gli strumenti alternativi, cioè una valutazione specialistica e il parere del Ministero.


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