#Finsubito news dalla rete – Ordine di demolizione SCIA: il progettista può impugnarlo?


Quando si parla di difformità edilizie, il d.P.R. n. 380/2001
(Testo Unico Edilizia) distingue anzitutto le diverse tipologie,
collegando a ciascuna sanzioni, possibili rimedi e responsabilità.
Nel caso di opere realizzate con SCIA, l’elenco dei responsabili si
allarga al progettista, chiamato a rispondere di ciò che assevera
nella relazione che accompagna la segnalazione, ed è da questa
esposizione che nasce una domanda che molti tecnici si pongono.

Quando il Comune emette un ordine di demolizione su opere che il
professionista ha progettato e asseverato, il timore di una
segnalazione all’Ordine gli basta per impugnarlo davanti al giudice
amministrativo?

La risposta arriva dal TAR Toscana con la sentenza
n. 1882 dell’8 ottobre 2026
, che chiarisce fin dove arriva la
posizione del tecnico quando il Comune colpisce le opere da lui
asseverate, perché il progettista può impugnare l’ordine di
demolizione delle opere eseguite con SCIA soltanto se la sua
relazione contiene dichiarazioni non veritiere. Chi ha attestato il
vero sull’intervento può quindi ritrovarsi a guardare da spettatore
la demolizione di ciò che ha progettato, anche se è convinto che
l’opera sia stata inquadrata male e anche se teme ancora una
segnalazione all’Ordine.

La divergenza sul nome giuridico da dare a un manufatto non
rende falsa la relazione se nessuno contesta ciò che è stato
effettivamente costruito, e un mero interesse di fatto non basta
per ricorrere. L’art. 29 del Testo Unico Edilizia collega la
responsabilità del progettista, nelle opere soggette a SCIA, alle
dichiarazioni non veritiere della relazione asseverata, e i giudici
ne ricavano che soltanto lì può trovare fondamento la sua
legittimazione a ricorrere.

Né il ricorso sopravvive quando il proprietario ha già demolito
spontaneamente le opere, perché l’annullamento non serve più al
tecnico e la possibilità di far accertare l’illegittimità ai fini
del risarcimento spetta a chi ha subito il danno; e neppure la
valutazione del TAR sulla relazione equivale a un giudizio sulla
responsabilità del professionista, perché è svolta in via
incidentale, per stabilire se possa stare in giudizio.

Progettista e ordine di demolizione del soppalco: la vicenda

Tutto è cominciato con una SCIA presentata nel 2019 da una
società che, all’epoca promittente acquirente dell’immobile, era
stata appositamente delegata a farlo dalla proprietà. In una
relazione in variante il progettista ha poi affermato la
realizzazione di un c.d. palco morto all’interno di unità poste al
secondo piano dell’edificio.

Nel 2022 il Comune ha adottato tre ordinanze, una per ciascuna
unità, con cui ha ordinato la demolizione di quello che considerava
un soppalco. Il progettista ha impugnato la prima e, per quanto
occorra, le altre due, articolando quattro motivi che investivano
la violazione dei principi in materia di autotutela, anche per
l’asserita scadenza del termine entro cui il Comune avrebbe potuto
intervenire sulla SCIA (sul tema, l’approfondimento dedicato a

SCIA consolidata e demolizioni tardive
), l’errata
qualificazione delle opere come soppalco e la propria estraneità a
un provvedimento di cui non sarebbe destinatario e che non potrebbe
eseguire.

Il Comune ha eccepito che il ricorso non potesse proseguire,
perché l’attuale proprietario aveva già eseguito spontaneamente
l’ordine di ripristino, e ne ha contestato comunque la fondatezza.
Il progettista ha replicato che il suo interesse permaneva, perché
gli serviva a evitare le sanzioni e la responsabilità disciplinare
previste per il suo ruolo.

Responsabilità del progettista nella SCIA: cosa prevede l’art. 29
del Testo Unico Edilizia

Il perimetro normativo della vicenda è segnato dall’art. 29 del
Testo Unico Edilizia, che distribuisce la responsabilità tra i
soggetti dell’intervento. Titolare del permesso di costruire,
committente e costruttore rispondono della conformità delle opere
alla normativa urbanistica e alle previsioni di piano e sono tenuti
al pagamento delle sanzioni pecuniarie e, in solido, alle spese per
l’esecuzione in danno in caso di demolizione, salvo che dimostrino
di non essere responsabili dell’abuso, mentre il direttore dei
lavori risponde con loro della conformità al permesso e alle
modalità esecutive.

Per il progettista la norma detta una regola a sé. Il comma 3
stabilisce che, per le opere realizzate con segnalazione
certificata di inizio attività, egli assume la qualità di persona
esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt.
359 e 481 del codice penale, con il richiamo al reato di falsità
ideologica in certificati commessa da chi esercita quel servizio, e
che in caso di dichiarazioni non veritiere nella relazione
dell’art. 23, comma 1, l’amministrazione ne informa l’Ordine per le
sanzioni disciplinari. Quella relazione assevera la conformità
delle opere agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto
con quelli adottati e ai regolamenti edilizi vigenti, oltre al
rispetto delle norme di sicurezza e igienico-sanitarie.

Sul versante processuale, l’art. 35, comma 1, lett. c), del
codice del processo amministrativo (D.Lgs. n. 104/2010) rende
improcedibile il ricorso quando nel corso del giudizio sopravviene
il difetto di interesse alla decisione, mentre l’art. 34, comma 3,
prevede che, quando l’annullamento non è più utile per il
ricorrente, il giudice accerti l’illegittimità dell’atto se
sussiste l’interesse ai fini risarcitori.

Legittimazione del progettista contro l’ordine di demolizione: il
criterio del TAR Toscana

Nel caso oggetto della sentenza, i giudici partono dalla stessa
norma su cui il progettista aveva fondato il proprio ricorso,
l’art. 29 del Testo Unico Edilizia, e la leggono per quello che
dice. Il progettista ne risponde soltanto nell’ipotesi del comma 3,
quando la relazione che accompagna la SCIA contiene dichiarazioni
non veritiere su ciò che assevera, ed è per quelle false
dichiarazioni che si espone alla responsabilità penale e a quella
disciplinare.

Da qui discende la legittimazione. Il professionista può vantare
una posizione qualificata e differenziata rispetto al potere
repressivo del Comune, e non un mero interesse di fatto, solo se
ricorrono quelle condizioni; se la relazione è veritiera manca
persino l’eventualità futura di una responsabilità, e con essa il
titolo per ricorrere.

Per il TAR la relazione presentata in variante non contiene
dichiarazioni false. Indicava un c.d. palco morto che il Comune ha
considerato un soppalco, ma la consistenza materiale
dell’intervento rispetto al progetto non è in discussione e la
divergenza riguarda soltanto la qualificazione giuridica, che non
può valere come falsa dichiarazione. È una valutazione che i
giudici compiono in via incidentale, quanto alla rilevanza penale e
disciplinare della relazione ai fini dell’art. 29, e da cui
ricavano la carenza di legittimazione del progettista.

Sul giudizio pesa anche la demolizione eseguita spontaneamente
dal proprietario, circostanza allegata dal Comune e non contestata
dal ricorrente, che toglie utilità a un ricorso limitato alla
domanda di annullamento, come accade quando a proporlo non è il
proprietario. Né il progettista può ripiegare sull’art. 34, comma
3, perché l’accertamento a fini risarcitori non riguarda chi non è
il danneggiato.

Palco morto o soppalco: cosa cambia per chi firma la relazione
asseverata

Guardata con gli occhi del progettista, la vicenda lascia aperta
proprio la domanda da cui era partita. Se quel manufatto fosse un
palco morto o un soppalco i giudici non l’hanno stabilito, perché
la pronuncia si è arrestata prima, sul terreno della legittimazione
al ricorso, e senza risposta restano anche le censure
sull’autotutela, sul termine per intervenire sulla SCIA e
sull’estraneità del progettista all’ordine.

Anche se la pronuncia non lo affronta, sul piano sistematico un
riferimento esiste. Le definizioni uniformi del Regolamento
Edilizio Tipo, adottato con l’Intesa del 20 ottobre 2016,
descrivono il soppalco come partizione orizzontale interna
praticabile, ottenuta con la parziale interposizione di una
struttura portante orizzontale in uno spazio chiuso. Nella prassi è
la praticabilità a separarlo dal palco morto, inteso come semplice
ripiano di deposito, ed è su un dato di questo genere che tecnico e
ufficio possono leggere diversamente la stessa opera senza che
nessuno dei due attesti il falso.

Per chi firma ne discende, al di là di quanto la sentenza dica
espressamente, un’indicazione di metodo. La veridicità della
relazione si misura sui fatti, cioè sulla consistenza dell’opera
rispetto al progetto, mentre la qualificazione giuridica resta una
valutazione che il Comune può non condividere. Il criterio protegge
chi ha rappresentato l’opera per ciò che è, e non copre chi ne
abbia descritto una consistenza diversa.

Ordine di demolizione e ricorso del tecnico: le conclusioni
operative

In conclusione, il TAR Toscana ha dichiarato inammissibile il
ricorso del progettista per difetto originario di legittimazione,
pur avendone rilevato anche l’improcedibilità per la spontanea
demolizione eseguita dal proprietario.

La decisione non arriva da sola. Lo stesso giorno, con una
sentenza gemella, la medesima sezione ha dichiarato inammissibile
anche il ricorso del direttore dei lavori contro quell’ordine,
osservando che la sua responsabilità nell’art. 29 è legata alle
prescrizioni del permesso di costruire, che la SCIA non contiene.
Messe una accanto all’altra, le due pronunce disegnano un perimetro
netto per i tecnici, che possono contestare l’ordine di demolizione
solo quando su di loro può gravare una responsabilità personale che
la legge collega a quell’intervento, e non per il fatto di averlo
progettato o diretto.

Ne viene fuori un paradosso che la sentenza non dichiara ma che
il suo criterio porta con sé. Il progettista avrebbe titolo a
difendere in giudizio la propria opera solo se avesse attestato il
falso, mentre chi ha detto il vero, proprio per questo, resta fuori
dal processo.

Progettista e ordine di demolizione: le domande più frequenti

Il progettista può impugnare l’ordine di demolizione di opere
realizzate con SCIA?

Secondo il TAR Toscana (sentenza n. 1882/2026), il progettista è
legittimato a impugnarlo solo se la relazione asseverata contiene
dichiarazioni non veritiere, perché soltanto in quel caso l’art.
29, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001 lo espone a responsabilità
penale e disciplinare. Altrimenti il suo è un mero interesse di
fatto, che non basta per ricorrere.

La relazione asseverata è falsa se il Comune qualifica
diversamente le opere?

Secondo il TAR Toscana no, se la consistenza materiale
dell’opera rispetto al progetto non è in discussione, perché la
divergenza riguarda soltanto la qualificazione giuridica, come nel
caso del palco morto ritenuto dal Comune un soppalco. È una
valutazione che il TAR compie in via incidentale, nel giudizio
sulla legittimazione del progettista a ricorrere.

Cosa succede al ricorso se il proprietario esegue
spontaneamente l’ordine di demolizione?

Per il TAR Toscana il ricorso del progettista, che non è
proprietario e chiede il solo annullamento dell’ordine, diventa
improcedibile. Né il giudice può accertare comunque l’illegittimità
dell’atto in base all’art. 34, comma 3, del codice del processo
amministrativo, che secondo la sentenza non si applica a chi non è
il danneggiato.




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