Il Comune di Forio dovrà pronunciarsi sulle presunte irregolarità edilizie denunciate da due proprietarie di un appartamento in via Giovanni Mazzella, dopo essere rimasto senza rispondere a una diffida con la quale venivano sollecitati controlli su una serie di interventi realizzati all’interno di un fabbricato. A stabilirlo è la sesta sezione del Tribunale amministrativo regionale della Campania, che ha accolto il ricorso presentato da Giuliana Bastianini e Federica Pizzuti, assistite dall’avvocato Andrea Torino, dichiarando illegittimo il silenzio mantenuto dall’amministrazione comunale. La sentenza assegna all’ente sessanta giorni per esaminare le contestazioni e adottare una decisione motivata. Se il termine dovesse trascorrere inutilmente, sarà il Prefetto di Napoli a intervenire in sostituzione degli uffici comunali.
LA VICENDA E L’ORDINANZA DI DEMOLIZIONE
La controversia riguarda un edificio plurifamiliare situato in via Giovanni Mazzella, dove le due ricorrenti possiedono un appartamento. All’origine della vicenda c’è un’ordinanza del 18 settembre 2025, con la quale il responsabile del Settore VII del Comune di Forio aveva disposto, tra gli altri interventi, la demolizione della copertura di una vanella di circa 23 metri quadrati. Secondo Bastianini e Pizzuti, quella copertura sarebbe di loro esclusiva proprietà e verrebbe utilizzata come terrazzo. Il provvedimento era stato indirizzato indistintamente alle due donne e ai componenti della famiglia Perna. Proprio l’esecuzione dell’ordinanza ha dato origine a una successione di pratiche edilizie e contestazioni. Il 22 settembre 2025 Maria Teresa Perna aveva presentato una segnalazione certificata di inizio attività, la cosiddetta SCIA, per procedere alla demolizione delle opere. Nella documentazione aveva dichiarato di non possedere da sola la titolarità dell’intervento, ma di disporre dell’assenso degli altri soggetti titolari di diritti sull’immobile. Un’affermazione contestata dalle ricorrenti, secondo le quali quel consenso non sarebbe mai stato prestato né documentato. A questa prima pratica ne erano seguite altre. Il 4 dicembre 2025 era stata presentata una seconda SCIA per la ricostruzione di un muro in pietra locale. Anche in questo caso le proprietarie avevano sollevato obiezioni, sostenendo che il muro fosse stato invece realizzato con blocchetti di cemento, con una nicchia ricavata al suo interno e in posizione arretrata rispetto a quella originaria. Avevano inoltre denunciato la presunta mancanza delle necessarie autorizzazioni paesaggistiche e sismiche. Il 12 dicembre era stata poi depositata una richiesta di sanatoria riguardante la chiusura di una vanella di circa 14 metri quadrati mediante un solaio in laterocemento e la realizzazione di servizi igienici. Secondo le ricorrenti, l’intervento avrebbe comportato la creazione di nuove superfici e volumi in un’area sottoposta a vincoli, rendendo impossibile la regolarizzazione.
LA DIFFIDA RIMASTA SENZA RISPOSTA
L’ordinanza di demolizione del settembre 2025, insieme al mancato riscontro a una precedente diffida, era già stata impugnata davanti al TAR con un distinto ricorso, ancora pendente al momento della decisione. Il nuovo procedimento si è invece concentrato sul comportamento tenuto dal Comune rispetto a un’ulteriore richiesta formale. Il 20 aprile 2026 Giuliana Bastianini aveva trasmesso al sindaco e al responsabile del Settore VII una diffida, protocollata il giorno successivo. Chiedeva di bloccare gli effetti delle due SCIA, respingere la domanda di sanatoria, ordinare eventualmente la demolizione e il ripristino delle opere contestate, accertare l’esistenza di abusi edilizi e applicare le relative sanzioni. Nella stessa diffida veniva richiamata la successione delle pratiche presentate tra il 2024 e il 2025, comprendente due comunicazioni di inizio lavori, le successive segnalazioni e la domanda di regolarizzazione. Secondo le proprietarie, tale sequenza avrebbe potuto rappresentare un frazionamento artificioso di un intervento edilizio complessivo, circostanza che chiedevano agli uffici di verificare. A quella richiesta non era seguita alcuna risposta. Trascorso il termine ordinario di trenta giorni, scaduto il 21 maggio 2026, le due donne si erano rivolte nuovamente alla giustizia amministrativa, chiedendo di accertare l’illegittimità dell’inerzia comunale, obbligare l’ente ad assumere i provvedimenti sollecitati e ottenere il risarcimento dei danni derivanti dal ritardo.
LA DIFESA DELL’AMMINISTRAZIONE
Il Comune di Forio, difeso dall’avvocato Paolo Scarano, si era costituito in giudizio il 9 luglio 2026, depositando le pratiche edilizie e le relazioni tecniche. Con una successiva memoria aveva contestato innanzitutto l’interesse delle ricorrenti a ottenere una decisione sulla prima SCIA, sostenendo che i lavori di demolizione fossero stati eseguiti soltanto in parte e successivamente sospesi per volontà della committente. L’amministrazione aveva inoltre sostenuto che quella segnalazione rappresentasse la semplice attuazione dell’ordinanza di demolizione già emessa dagli uffici, circostanza che avrebbe reso irrilevante il consenso degli altri comproprietari destinatari del provvedimento. Quanto al muro, aveva richiamato la natura ripristinatoria dei lavori, resisi necessari dopo un crollo accidentale. Per l’intercapedine oggetto della richiesta di sanatoria aveva invece fatto riferimento a una concessione edilizia rilasciata il 3 agosto 1974, sostenendone la preesistenza.
LE MOTIVAZIONI DEI GIUDICI
Il collegio ha riconosciuto alle due donne il diritto di chiedere l’intervento del Comune. Gli interventi contestati, secondo la ricostruzione delle ricorrenti non smentita dall’amministrazione, interesserebbero infatti anche porzioni dell’edificio di loro proprietà oppure inciderebbero direttamente su di esse. I giudici hanno respinto l’obiezione relativa alla sospensione dei lavori di demolizione. La SCIA non risultava ritirata dalla persona che l’aveva presentata, né bloccata attraverso un provvedimento comunale. La semplice interruzione volontaria delle opere non eliminava dunque la possibilità di riprenderle successivamente. Entrando nel merito, il TAR ha stabilito che il Comune non poteva lasciare senza seguito una segnalazione così dettagliata. La diffida individuava interventi precisi, indicava le presunte difformità e chiedeva verifiche su aspetti rientranti nelle competenze degli uffici edilizi. Non si trattava soltanto di una controversia sulla proprietà tra privati, ma di questioni riguardanti anche il rispetto delle regole urbanistiche e la tutela del territorio. Nella sentenza viene ricordato che «l’Amministrazione deve concludere il procedimento anche quando ritenga la domanda irricevibile, inammissibile o infondata». Nel caso esaminato, invece, il Comune non aveva adottato alcun atto, nemmeno interlocutorio, né comunicato l’avvio di un procedimento per esaminare le contestazioni. Un passaggio specifico riguarda la dichiarazione di assenso degli altri proprietari contenuta nella prima SCIA. Il Tribunale ha chiarito che verificarne la veridicità rientra nei controlli dell’amministrazione. Spetta quindi al Comune stabilire se l’ordine di demolizione rivolto a più soggetti rendesse superfluo il consenso dei comproprietari e se le opere eseguite abbiano interessato anche parti dell’immobile estranee agli abusi contestati.
SESSANTA GIORNI PER DECIDERE, POI IL PREFETTO
L’accoglimento del ricorso non comporta però il riconoscimento degli abusi denunciati. Il TAR ha respinto la richiesta di ordinare direttamente il blocco delle SCIA, il rigetto della sanatoria e la demolizione delle opere. Prima di assumere decisioni di questo tipo sono infatti necessari accertamenti e valutazioni che spettano all’amministrazione e non possono essere anticipati dal giudice nel procedimento relativo al silenzio. È stata respinta anche la domanda di risarcimento. Le ricorrenti, secondo il collegio, non avevano dimostrato l’esistenza di un danno concreto direttamente riconducibile al ritardo del Comune, distinto dalle conseguenze degli interventi edilizi e dell’originaria ordinanza di demolizione.
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