#Finsubito news dalla rete – Certificati di malattia: il cambio di rotta INPS e i rischi per le aziende


Con la Circolare 92 rilasciata il 04 settembre 2026, l’INPS ha fornito nuove indicazioni in merito al riconoscimento della prestazione previdenziale di malattia, introducendo una modifica alle modalità di riconoscimento della tutela relativa all’inizio dell’evento morboso. 

La nuova disciplina tiene conto delle situazioni nelle quali il lavoratore, pur avendo iniziato a manifestare una condizione di malattia, riesce a essere sottoposto a visita medica soltanto il giorno successivo.

Tali novità impattano in modo sostanziale nella gestione dei rapporti di lavoro e nella gestione dei processi payroll.

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1) La novità e il cambio di rotta. Le possibili complicazioni

Il principio di portata generale espresso dall’istituto resta sostanzialmente il medesimo in forza del quale l’evento morboso di malattia decorre dalla data di rilascio del certificato medico.

Già in passato, come rappresentato nelle medesima circolare da Inps e come già noto, esistevano alcune eccezioni a tale regola ma, ora, l’istituto ha provveduto ad effettuare un cambio di rotta significativo.

Il vero vulnus di tale cambiamento risiede non tanto nella motivazione posta a base della scelta quanto negli effetti – e conseguenze – che essa sostanzialmente comporta.

Seppur nella sostanza le motivazioni attese dall’istituto siano condivisibili e non confutabili, a parere di chi scrive, le conseguenze di tale cambio di rotta causano certamente alcune complicazioni che verranno in seguito analizzate.

A decorrere dalla data di pubblicazione della Circolare sopra indicata, ovvero dai certificati emessi dal giorno 04 settembre 2026, la malattia può essere estesa e, pertanto, legittimamente riconosciuta, anche al giorno antecedente a quello di rilascio del certificato medico.

Tale possibilità riguarda sia il caso della visita medica domiciliare, sostanzialmente confermando la prassi già in essere da diversi anni, sia il caso della visita medica effettuata presso l’ambulatorio del medico. Tale seconda casistica è quella che ha generato il cambio di prassi.  

Sussistono delle condizioni pedissequamente individuate dall’istituto affinché scatti l’applicazione della tutela e la relativa decorrenza retroattiva del certificato.

2) Condizioni e adempimenti necessari per l’azienda e il lavoratore

La possibilità di riconoscere il giorno precedente come malattia opera a condizione che tale giorno non coincida con un sabato, una domenica e non sia una festività infrasettimanale. infatti, in tali giornate, restando garantita la continuità assistenziale attraverso gli appositi servizi previsti dall’ordinamento, non è possibile procedere al riconoscimento retroattivo.

Preme sottolineare che il dies a quo da cui decorre l’evento morboso della malattia assume particolare significato e portata poiché da esso decorrono i giorni definiti di “carenza” non indennizzati da INPS e, quindi, integralmente a costo azienda. Dal quarto giorno, decorre invece il pagamento da parte dell’istituto.

Riconoscere la retroattività del certificato significa, nella sostanza, estendere la tutela della malattia nei confronti dei lavoratori dipendenti.

La circolare 92/2026 non va a modificare gli obblighi del lavoratore nei confronti dell’azienda poiché l’ente non ha competenza di ingerenza nei rapporti tra datore di lavoro e dipendente. 

La novità non deve pertanto essere intesa come una deroga all’obbligo di comunicare tempestivamente l’assenza al datore di lavoro poiché tale onere sussiste e resta disciplinato dal CCNL applicato dall’azienda e/o dal regolamento aziendale disciplinare interno.

3) Motivazione del cambio di rotta

L’ente fornisce una chiara motivazione sul perché abbia optato e deciso di procedere a tale significativo cambio di rotta che, peraltro, è pure condivisibile. 

La motivazione sta nello scenario sociosanitario attuale che è causato dalla diminuzione del numero di medici di base; dal cambiamento del ruolo e dalle maggiori responsabilità che questi si trovano ad affrontare. Considerata, inoltre, la riduzione della platea dei medici di base, i carichi di lavoro che questi si trovano ad affrontare è aumentato in modo considerevole con l’effetto di rendere sostanzialmente impossibile riuscire a visitare i lavoratori in giornata. 

Data la difficoltà oggettiva dei medici di adempiere al proprio dovere di visita, risulta spesso impossibile al lavoratore ottenere tempestivamente il certificato medico con la conseguenza che, fino a poco tempo fa, alcuni medici – per non far perdere i giorni di malattia ai lavoratori – avviavano il certificato medico senza nemmeno visitare il lavoratore. 

Nella sostanza, ancorché non possibile né previsto dalla normativa, succedeva che il medico – talvolta – rilasciava il certificato al lavoratore tempestivamente, riservandosi di visitare il lavoratore in un secondo momento. Tale modus operandi sui generis ed improprio comportava una difficoltà nel controllo effettivo ma, almeno, non causava un danno al lavoratore. 

Per sanare questa situazione è tempestivamente intervenuto l’istituto con la circolare  in commento. 

4) Quali sono gli effetti delle modifiche?

Particolarmente delicate appaiono invece le conseguenze di tale cambio di rotta dell’istituto per le aziende. Come sempre, il contemperamento degli interessi comporta da un lato la sistemazione dei problemi e, dall’altro, la creazione di problemi nuovi.

L’uso strumentale della malattia da parte del lavoratore ancorché sia contrario al dovere di diligenza e buona fede, comporta – allo stato attuale del contesto e successivamente alla pubblicazione di tale circolare – l’impossibilità per l’azienda di verificare tempestivamente l’assenza del lavoratore. 

Più precisamente, se il lavoratore è assente una giornata e ha tempo fino al secondo giorno per ottenere il certificato retrodatato, significa mettere l’azienda in condizione di subire la strategia/malafede del lavoratore senza possibilità di tutela sostanziale. Appare infatti evidente che il medico di base, scelto dal lavoratore, difficilmente non riconoscerà la retrodatazione del certificato al giorno precedente, soprattutto nella consapevolezza in cui l’assenza di tale riconoscimento comporta un danno economico per il lavoratore (giornata non pagata ed eventuale contestazione disciplinare, nei casi più gravi).

L’Inps certamente ha agito tutelando i lavoratori e garantendo un pieno diritto alla salute e al ripristino della salute psicofisica, così come previsto tra l’altro dalla nostra costituzione ma, al tempo stesso, espone l’azienda alle intemperie dell’impossibilità di difesa nel caso dell’utilizzo strumentale dei certificati medici.

Checché se ne dica, al giorno d’oggi, il ricorso a certificati medici spesso fasulli, farlocchi o strategici, è invece realtà molto più comune e diffusa di quanto possa sembrare.

 In tale contesto, l’azienda si trova a dover sostenere un costo importante ossia la giornata del lavoratore di carenza con la totale e sostanziale impossibilità di verificare la genuinità di tale malattia.


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