#Finsubito news dalla rete – Certificato di malattia: l’INPS copre anche il giorno prima


Ti ammali lunedì, ma il medico riesce a visitarti solo martedì: lunedì resta scoperto? Da settembre 2026 può non esserlo. Con la circolare n. 92 del 4 settembre 2026 l’INPS riconosce la malattia anche per il giorno immediatamente precedente al rilascio del certificato, in ambulatorio come a domicilio, se il medico attesta che i sintomi sono iniziati proprio quel giorno.

Di regola, ai fini della tutela previdenziale, la malattia decorre dal giorno in cui il medico rilascia il certificato. Finora la giornata precedente poteva essere riconosciuta solo con la visita domiciliare, e solo se il medico compilava il campo «dichiara di essere ammalato dal…» con la data del giorno prima. Chi veniva visitato in ambulatorio restava scoperto. La circolare INPS 4 settembre 2026, n. 92 supera questa distinzione, con una tutela che vale dal giorno della pubblicazione.

Perché l’INPS ha cambiato la regola

Trovare un appuntamento con il medico di famiglia il giorno stesso in cui si sta male è sempre meno facile. L’Istituto lo dice espressamente: i medici di medicina generale sono diminuiti, i loro carichi di lavoro sono cresciuti e l’assistenza sul territorio si organizza sempre più su appuntamento. Un lavoratore che aspetta il primo posto libero non dovrebbe pagare quella attesa con una giornata non coperta. Per questo l’INPS, d’intesa con il Ministero del Lavoro, ha aggiornato il precedente orientamento.

Quando il giorno prima è coperto

La copertura del giorno precedente non è una retrodatazione libera. Servono tre condizioni insieme:

  • il medico attesta nel certificato che la malattia è iniziata il giorno prima della visita, che sia ambulatoriale o domiciliare;
  • la data di inizio indicata è al massimo un giorno prima della data del certificato: due o più giornate antecedenti restano fuori;
  • quel giorno non è sabato, domenica o festivo infrasettimanale, perché in quelle giornate è disponibile la continuità assistenziale (l’ex guardia medica).

Qualche esempio pratico:

  • Visita martedì, inizio dei sintomi lunedì: se il medico indica lunedì come inizio, la tutela può comprendere anche lunedì.
  • Visita lunedì, inizio dei sintomi domenica: la domenica non rientra nell’estensione. Per quel giorno bisognava rivolgersi alla continuità assistenziale.
  • Visita mercoledì, sintomi iniziati martedì, ma martedì è festivo: in un festivo infrasettimanale l’estensione non opera. Il servizio di continuità assistenziale è disponibile proprio in quelle giornate.

Cosa non cambia

La regola generale resta la decorrenza dal rilascio del certificato: il giorno precedente è un’eccezione, non la nuova norma. Restano fermi anche i limiti massimi di indennizzabilità previsti dalla normativa. Secondo le prime sintesi della circolare, la novità non tocca nemmeno i tre giorni iniziali di carenza. Le regole del contratto collettivo sulla comunicazione dell’assenza e sul trattamento economico a carico dell’azienda continuano ad applicarsi come prima.

Cosa deve fare il lavoratore

Chi si ammala deve avvisare subito il datore di lavoro, con i tempi e i canali previsti dal contratto collettivo e dalle procedure aziendali. Il certificato inviato in via telematica all’INPS non sostituisce questa comunicazione.

Conviene poi chiamare il medico appena possibile e dirgli con precisione quando sono iniziati i sintomi. La valutazione clinica e la compilazione del certificato spettano a lui: il lavoratore non può modificare le date. Dopo l’invio, però, vale la pena controllare che la data di inizio malattia sia quella giusta e annotare il numero di protocollo del certificato.

Se la malattia comincia in un giorno in cui il medico curante non è disponibile, non si deve contare su un certificato retrodatato: bisogna contattare la continuità assistenziale o gli altri servizi sanitari competenti.

Cosa deve controllare l’azienda

Nella gestione delle presenze conviene mettere a confronto tre date: quella dell’assenza comunicata dal dipendente, quella di rilascio del certificato e quella di inizio malattia riportata nell’attestato. Un giorno anteriore al certificato non va più trattato in automatico come assenza non coperta. Prima si verifica se ricorrono le condizioni fissate dall’INPS.

Se le date non coincidono o il certificato contiene dati errati, si chiarisce subito con il lavoratore. Per gli aspetti sanitari, la correzione passa dal medico certificatore. Chi gestisce le paghe farà bene anche ad aggiornare le istruzioni interne, perché un’assenza che fino a poco fa restava scoperta oggi può essere coperta.

Domande frequenti

Il certificato di malattia può coprire il giorno prima della visita?

Sì, dal 4 settembre 2026. Se il medico attesta che la malattia è iniziata il giorno immediatamente precedente alla visita, l’INPS può riconoscere la tutela previdenziale anche per quella giornata.

La regola vale anche per la visita in ambulatorio?

Sì. Prima l’estensione valeva solo per la visita domiciliare, ora vale in entrambi i casi.

Si può indicare come inizio un giorno di due o tre giorni prima?

No. La previsione dell’INPS riguarda soltanto il giorno immediatamente precedente alla data del certificato. Le giornate ancora anteriori non sono coperte da questa estensione.

E se il giorno precedente è sabato, domenica o festivo?

Quella giornata è esclusa dall’estensione, perché in quei giorni è garantita la continuità assistenziale. Chi si ammala di sabato, di domenica o in un festivo infrasettimanale deve rivolgersi al servizio secondo le modalità della propria zona.

Il certificato telematico mi dispensa dall’avvisare il datore di lavoro?

No. L’obbligo di comunicare tempestivamente l’assenza, secondo il contratto collettivo e le procedure aziendali, è distinto dalla trasmissione del certificato all’INPS.

Chi decide da quando è iniziata la malattia?

Il medico, sulla base della visita e delle informazioni cliniche che riceve dal paziente. Il lavoratore non può cambiare le date, ma deve controllare che i dati riportati siano corretti.

Cambiano i giorni di carenza o i limiti di indennizzo?

Secondo le sintesi della circolare no: restano i tre giorni iniziali di carenza e i limiti massimi di indennizzabilità. Come si combinano con il contratto collettivo applicato in azienda va verificato caso per caso.

Fonti

Questo articolo ha finalità informative e non sostituisce una consulenza sul singolo caso. Se gestisci le assenze per malattia in azienda o hai dubbi sul trattamento di un tuo dipendente, contatta lo studio: verifichiamo insieme contratto collettivo e certificati.


#Adessonews seleziona nella rete articoli di particolare interesse.
Se vuoi leggere l’articolo completo clicca sul seguente link

Source link

🚀 #Finsubito | Gruppo Retefin

Affianchiamo imprese e professionisti in tutta Italia nell’accesso alle migliori opportunità di Finanza d’Impresa, Finanza Agevolata, Sostenibilità e Compliance. 🇮🇹

💼 Operiamo esclusivamente attraverso mediatori e operatori autorizzati, offrendo un servizio professionale, trasparente e orientato alle reali esigenze della tua impresa.

✨ Consulenza gratuita e zero costi di istruttoria: analizziamo la situazione della tua azienda, individuiamo le opportunità più adatte e ti supportiamo nella valorizzazione del tuo profilo finanziario e aziendale nei confronti di banche e partner.

📈 Dalla diagnosi iniziale alla strategia finanziaria, siamo al tuo fianco per trasformare le esigenze della tua impresa in concrete opportunità di crescita, investimento e sviluppo.

🔎 Scopri come possiamo supportare la tua impresa. 👉 Contattaci per una prima valutazione.

เติมเกม