Con il Decreto Direttoriale n. 198 del 10 agosto 2026, il Capo Dipartimento per le Politiche sociali, del Terzo settore e migratorie ha adottato i tre modelli di verbale che gli uffici RUNTS, le reti associative nazionali ed i Centri di Servizio per il Volontariato autorizzati dovranno utilizzare per documentare i controlli sugli ETS. Si tratta del passaggio attuativo di cui il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha dato notizia completando il quadro delineato dal D.M. 7 agosto 2025, n. 125, in attuazione dell’art. 96, co. 4, del D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), di cui avevamo parlato più di un anno fa QUI.
Certamente ne avrete avuto notizia nei giorni scorsi, spesso come novità “fine a sé stessa“, motivo per cui vale la pena, a parere di chi scrive, di fare un passaggio in più, entrando nel merito dei modelli di verbale sui controlli degli ETS: leggerli con attenzione, infatti, significa sapere in anticipo cosa un controllore andrà a verificare, indipendentemente da quando il controllo arriverà … perché certamente arriverà!
Il quadro normativo di riferimento: perché adottare modelli di verbale per i controlli degli ETS
La base primaria è l’art. 96 del Codice del Terzo Settore, che affida ad un decreto ministeriale la disciplina delle funzioni di vigilanza, controllo e monitoraggio sugli ETS iscritti al RUNTS. Il D.M. 125/2025 (pubblicato in G.U. il 15 settembre 25) ha dato attuazione a tale previsione definendo forme, contenuti, termini e modalità del sistema dei controlli, demandando ad un successivo provvedimento l’adozione dei modelli operativi di verbale. Il D.D. 198/2026 ha dunque chiuso il cerchio, fornendo tre modelli di verbale per i controlli degli ETS:
Le tre tipologie di controllo e i soggetti competenti
Il controllo ordinario è condotto dagli uffici RUNTS territoriali, dalle reti associative nazionali e dai CSV autorizzati; a regime è prevista una verifica per Ente ogni tre anni, con l’obbligo – nel primo triennio di applicazione – di sottoporre a controllo almeno il 55% degli Enti. Ne restano escluse, come avevamo detto, le Imprese Sociali e le Società di Mutuo Soccorso, sottoposte a regimi di vigilanza distinti.
Il controllo straordinario è invece disposto dagli uffici RUNTS per esigenze di approfondimento emerse in un controllo ordinario, oppure su segnalazione di fatti ritenuti rilevanti.
Il terzo modello, quello di mancato controllo per irreperibilità, si utilizza invece quando l’Ente non risulta raggiungibile presso i recapiti comunicati al RUNTS: un’ipotesi che, come si vedrà, produce conseguenze autonome rispetto al merito della gestione dell’Ente.
Anatomia del verbale di controllo ordinario di un ETS: cosa verifica davvero
Il modello si articola in due parti.
La parte I raccoglie i dati anagrafici: soggetto responsabile ed incaricato del controllo, modalità di svolgimento – che può essere esclusivamente documentale, condotta sui dati e sui documenti già trasmessi al RUNTS, oppure tramite un accesso in loco presso la sede dell’Ente, con relativa verbalizzazione – identità del rappresentante dell’Ente, ed estremi dell’eventuale controllo precedente.
La parte II, l’oggetto sostanziale del controllo, ricalca puntualmente l’impianto del Codice del Terzo Settore. In sintesi, per macro-aree:
- Denominazione e forma giuridica: corretta formazione della denominazione secondo la sezione RUNTS di iscrizione e compatibilità della forma giuridica con la qualifica dichiarata (artt. 12, 32, 35, 37 D. Lgs. 117/2017), in assenza delle cause di esclusione ex art. 4, co. 2 e delle forme di controllo – di diritto, di fatto o esterno – da parte di soggetti esclusi (richiamata anche la nota n. 2243/2020).
- Compagine associativa: numero minimo di associati per ODV e APS (artt. 32 e 35), limite del 50% di Enti diversi dalla propria categoria nella base sociale, requisiti specifici per le reti associative (art. 41, co. 1-2) e per gli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.
- Atto costitutivo e statuto: presenza degli elementi obbligatori elencati dall’art. 21 (assenza di scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche, e di utilità sociale, oggetto sociale, patrimonio minimo se richiesto, criteri di ammissione, devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, ecc.).
- Attività di interesse generale e attività diverse: verifica, per tre annualità, dello svolgimento in via esclusiva o prevalente delle attività di interesse generale; mentre per le attività diverse controllo del carattere secondario e strumentale (art. 6) e delle soglie quantitative ex D.M. 107/2021, dell’obbligo di segnalazione dell’eventuale sforamento entro 30 giorni e del recupero nell’esercizio successivo.
- Raccolta fondi: conformità ai principi e alle linee guida di cui al D.M. 9 giugno 2022.
- Assenza di scopo di lucro: divieto di distribuzione anche indiretta di utili e avanzi, con verifica puntuale della congruità dei compensi degli amministratori (lett. a), del limite del 40% rispetto ai CCNL di settore per le retribuzioni dei lavoratori (lett. b), del valore normale degli acquisti di beni e servizi (lett. c) e delle condizioni di cessione di beni e servizi ai beneficiari (lett. d).
- Bilanci e trasparenza: correttezza formale del bilancio (art. 13 e D.M. 5 marzo 2020 e 18 febbraio 2026), obbligo e conformità del bilancio sociale (art. 14 e D.M. 4 luglio 2019) con relativa pubblicazione online, pubblicazione degli emolumenti per gli Enti sopra soglia (art. 14, co. 2, e nota n. 293/2021), deposito delle relazioni dell’organo di controllo (art. 30, co. 6) e della revisione legale (art. 31).
- Libri sociali obbligatori (art. 15): libro degli associati, libro delle adunanze e delibere dell’assemblea, dell’organo di amministrazione, dell’eventuale organo di controllo.
- Volontari e lavoratori: corretta tenuta del registro dei volontari non occasionali (nota n. 7180/2021), assicurazione obbligatoria (art. 18), modalità di rimborso spese, documentate o autocertificate, assenza delle incompatibilità ex art. 17, co. 5, e rispetto del rapporto proporzionale volontari/lavoratori per ODV e APS (artt. 33 e 36).
- Patrimonio minimo per gli Enti dotati di personalità giuridica (art. 22): soglie di 15.000 euro per le associazioni e 30.000 euro per le fondazioni.
- Organi sociali e controllo: corretta nomina e composizione degli amministratori (art. 26, co. 5), divieto di compensi per gli amministratori delle ODV, corretto assetto dell’organo di controllo (art. 30) e della revisione legale (art. 31).
- Comunicazioni e depositi obbligatori al RUNTS: rispetto dei termini per la trasmissione dei dati (art. 48 D.Lgs. 117/2017; art. 20, co. 5, D.M. 106/2020) e per il deposito di bilancio, bilancio sociale e rendiconto della raccolta fondi.
- Una sezione dedicata alle cause di scioglimento o estinzione e, per le fondazioni, alla realizzabilità dello scopo/conformità delle delibere degli amministratori a legge, statuto e atto di fondazione.
Cosa succede in caso di irregolarità: regolarizzazione ed esiti
Il controllo non si limita a fotografare la situazione dell’Ente, prevedendo un iter procedimentale che, se non si conclude con la conferma della “bontà” delle verifiche effettuate, può tradursi nell’indicazione di irregolarità sanabili (e l’assegnazione di un termine per la regolarizzazione, con verifica successiva entro 30 giorni) e/o di quelle non sanabili (o non corrette nei termini), con notifica all’Ente via PEC e facoltà di presentare osservazioni e controdeduzioni entro 15 giorni tramite portale. A quel punto il soggetto incaricato dovrà formulare una proposta non vincolante sull’esito del controllo effettuato, che potrà consistere nell’attestazione dell’avvenuto controllo, nell’attivazione di un controllo straordinario, in una diffida a regolarizzare o nell’avvio del procedimento di cancellazione dal RUNTS (mentre per le fondazioni si aggiunge la proposta di nomina/sostituzione degli amministratori fino allo scioglimento dell’amministrazione con nomina di un commissario straordinario).
Un’ipotesi a parte, ma con effetti pratici rilevanti, è quella del mancato riscontro alle richieste di integrazione documentale: se l’Ente infatti non risponde entro 20 giorni (art. 14, co. 2, D.M. 125/2025), il soggetto incaricato attesta l’impossibilità di completare la verifica e propone direttamente la cancellazione dal Registro (art. 13, co. 4).
Verbale dei controlli straordinari degli ETS: differenze
Rispetto al controllo ordinario, il verbale straordinario richiede l’indicazione esplicita delle motivazioni che hanno determinato l’attivazione della verifica, e può avere oggetto generale – con compilazione integrale del verbale – oppure circoscritto a specifici profili individuati dall’art. 11 del D.M. 125/2025. Tra questi ultimi compare, con una sezione dedicata, la verifica sulla corretta fruizione del social bonus, l’agevolazione ex art. 81 CTS, attuata dal D.I. 89/2022.
Il verbale di mancato controllo per irreperibilità
Il terzo modello di verbale si utilizza quando la notifica di avvio del controllo, trasmessa via PEC, non risulta consegnata e l’Ente si rivela irreperibile ai recapiti indicati nel RUNTS. In tal caso il soggetto incaricato non entra nemmeno nel merito della gestione dell’Ente: attesta semplicemente il mancato svolgimento del controllo e propone tout court la cancellazione dal Registro (art. 13, co. 4, D.M. 125/2025). È una conseguenza che può quindi colpire anche un Ente che non abbia commesso alcuna irregolarità sostanziale, per il solo fatto di non essere raggiungibile: un buon motivo, indipendentemente da qualsiasi valutazione sul proprio operato, per verificare sin da ora che l’indirizzo PEC comunicato al RUNTS sia effettivamente corretto, attivo e presidiato.
Le semplificazioni previste nel verbale dei controlli degli ETS
Il sistema prevede infine due meccanismi di semplificazione:
– il primo riguarda gli Enti con entrate complessive non superiori a 60.000 euro nel triennio precedente: per essi il controllo ordinario si limita alla parte I (sezioni A, B, C) ed a una selezione ridotta della parte II (A, C, D, F, I, Q, R, T, U, più la sezione S per le fondazioni), restando escluse – tra le altre – le verifiche sulla perdita della qualifica di ETS e sulla raccolta fondi;
– il secondo riguarda gli Enti che abbiano adottato uno statuto standard già approvato con decreto ministeriale: per questi, il controllo ordinario non riesamina il contenuto statutario, ritenuto già valido.
Cosa manca ancora prima dell’avvio effettivo dei controlli?
L’adozione dei modelli di verbale è condizione necessaria ma non sufficiente per l’avvio delle verifiche e dei controlli sui singoli ETS. Restano ancora infatti da definire, prima che si possa procedere:
1. l’autorizzazione delle reti associative nazionali e dei CSV che condurranno i controlli ordinari in delega (per i cui operatori è prevista una formazione di almeno 40 ore conclusa da una prova finale);
2. la predisposizione dei programmi triennali di controllo da parte degli uffici RUNTS territoriali;
3. l’adozione del decreto dirigenziale che fisserà la data operativa di avvio.
Perché conviene leggerli comunque, già ora!
Pur in assenza di una data certa, i tre modelli sono già oggi uno strumento di lavoro concreto: descrivono infatti, voce per voce, ciò che un controllore andrà a verificare, consentendo ad ogni Ente – ed a chi lo assiste – di condurre già oggi una verifica interna su statuto, libri sociali, bilanci, gestione di volontari e lavoratori, la tenuta delle soglie relative alle attività diverse … Un esercizio questo che, se condotto con rigore, può permettere di prevenire prima anziché curare dopo.
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