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Per gli intermediari fiscali, il rapporto con l’Agenzia delle Entrate passa sempre più attraverso strumenti digitali, deleghe strutturate e servizi telematici pensati per gestire in modo più efficiente gli adempimenti dei clienti. Dall’abilitazione a Entratel alla trasmissione dei file, fino all’accesso massivo ai dati del cassetto fiscale, la gestione delle pratiche professionali è ormai fortemente integrata con i servizi online dell’Amministrazione finanziaria.
Il quadro operativo è riepilogato nella guida dell’Agenzia delle Entrate “I servizi dell’Agenzia delle entrate”, aggiornata a settembre 2026, che dedica un intero capitolo ai professionisti, alle società, alle associazioni e agli enti qualificati ad assistere i contribuenti nei rapporti con il Fisco.
Una guida ampia ai servizi dell’Agenzia
La pubblicazione “I servizi dell’Agenzia delle entrate”, aggiornata a settembre 2026, raccoglie in un unico documento i principali strumenti messi a disposizione di cittadini, contribuenti e professionisti per gestire adempimenti e rapporti con il Fisco, privilegiando i canali telematici e l’assistenza a distanza.
La guida affronta, tra gli altri, i temi relativi a:
- contatti e assistenza tramite sito, call center, e-mail, app e social;
- accesso ai servizi online e utilizzo delle deleghe;
- invio di documenti e istanze e prenotazione degli appuntamenti;
- codice fiscale, tessera sanitaria e partita Iva;
- registrazione di locazioni, comodati e altri atti;
- rimborsi fiscali e comunicazione dell’IBAN;
- pagamenti con modello F24 e correzione degli errori;
- consultazione di dati catastali e ipotecari;
- accesso al cassetto fiscale e alle fatture elettroniche;
- dichiarazioni, successioni, controlli e cartelle di pagamento;
- richiesta di certificati.
In questo quadro generale, una parte specifica è dedicata agli intermediari fiscali, ai quali sono riservati servizi e procedure per operare per conto dei clienti, trasmettere documenti, utilizzare le deleghe e acquisire dati in modalità massiva. È su questi strumenti che si concentra l’analisi che segue.
Entratel, primo passaggio per operare come intermediario
I professionisti abilitati alla trasmissione telematica di dichiarazioni e atti devono innanzitutto ottenere l’abilitazione al servizio Entratel.
La procedura parte dalla preiscrizione disponibile sul sito dell’Agenzia. Il sistema genera il modulo di richiesta che, con i relativi allegati, deve essere trasmesso a un ufficio territoriale della regione in cui ricade il domicilio fiscale del professionista.
La documentazione può essere:
- consegnata personalmente, previo appuntamento;
- inviata tramite PEC.
A seguito della richiesta, l’ufficio mette a disposizione la documentazione necessaria per il primo accesso, compreso il numero della cosiddetta busta virtuale.
Trasmissione dei documenti con Desktop telematico
Per inviare dichiarazioni, modelli F24, RLI e gli altri documenti fiscali per conto dei clienti, l’intermediario può utilizzare Desktop telematico.
All’interno dell’applicazione, il menu Entratel consente di gestire le diverse fasi che precedono la trasmissione. In sintesi, il processo comprende:
- il controllo del documento, quando previsto;
- l’autenticazione del file tramite i certificati di firma e cifratura;
- l’invio del file firmato, compresso e cifrato.
Per i flussi particolarmente consistenti è disponibile anche Entratel-Multifile, applicazione destinata alla gestione delle trasmissioni massive e delle relative ricevute.
La guida dell’Agenzia delle Entrate aggiornata a settembre 2026 ricorda, inoltre, che prima delle operazioni di controllo è necessario mantenere aggiornato Desktop telematico, installando i moduli richiesti per i diversi documenti fiscali.
Delega unica per i servizi dei clienti
Uno degli strumenti centrali per gli intermediari è la delega unica, disciplinata dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 2 ottobre 2024.
Con un’unica operazione il contribuente può consentire all’intermediario di utilizzare più servizi telematici. Tra quelli delegabili rientrano:
- consultazione del Cassetto fiscale;
- servizi online dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione;
- consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche;
- consultazione dei dati rilevanti ai fini Iva;
- registrazione dell’indirizzo telematico;
- fatturazione elettronica e conservazione;
- accreditamento e censimento dei dispositivi;
- acquisizione dei dati ISA e dei dati relativi alla proposta di concordato preventivo biennale.
Il contribuente può delegare al massimo due intermediari.
La delega scade il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di conferimento, ferma restando la possibilità di revoca da parte del contribuente o di rinuncia dell’intermediario.
Il rinnovo può essere effettuato nei 90 giorni precedenti la scadenza. Se, invece, viene modificato anche un solo elemento della delega già conferita, ad esempio l’elenco dei servizi autorizzati, la delega precedente viene revocata e ne viene attivata una nuova.
NOTA BENE: Le funzionalità della delega unica sono operative dall’8 dicembre 2025. Le deleghe che risultavano già attive a tale data continuano a produrre effetti fino alla loro naturale scadenza e, comunque, non oltre il 28 febbraio 2027.
Accesso ai dati: arrivano anche le API
Un passaggio particolarmente rilevante per gli studi professionali riguarda l’acquisizione massiva dei dati.
Gli intermediari delegati alla consultazione del cassetto fiscale possono utilizzare i servizi di interoperabilità basati sul modello API – Application Programming Interface. Le relative specifiche tecniche sono state approvate con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 6 luglio 2026.
L’obiettivo è consentire il trasferimento delle informazioni direttamente dai sistemi dell’Agenzia a quelli dell’utente, riducendo gli interventi manuali.
Il primo servizio messo a disposizione consente lo scarico massivo delle Certificazioni Uniche relative agli anni d’imposta 2024 e 2025.
Resta disponibile anche il canale Entratel. In questo caso, per acquisire le CU dei clienti deleganti, l’intermediario trasmette un file contenente:
- il proprio codice fiscale;
- l’elenco dei codici fiscali dei contribuenti interessati.
Le modalità operative sono definite dai provvedimenti del 20 ottobre 2025 e del 20 aprile 2026.
Una volta accolta la richiesta, l’Agenzia rende disponibile il file con i dati delle CU entro cinque giorni; il documento rimane consultabile per dieci giorni.
Visto di conformità e iscrizione nell’Elenco professionisti
Un ulteriore profilo riguarda i professionisti che rilasciano il visto di conformità, il cosiddetto visto leggero.
Per poterlo apporre, non è sufficiente essere abilitati a Entratel. È necessaria anche l’iscrizione nell’Elenco Professionisti dell’Agenzia delle Entrate.
La richiesta deve essere presentata alla Direzione regionale competente in base al domicilio fiscale, utilizzando l’apposita comunicazione e allegando la documentazione prevista.
L’elenco è consultabile pubblicamente sul sito dell’Agenzia e permette di verificare, tra l’altro:
- l’indirizzo dell’attività risultante in Anagrafe tributaria;
- l’eventuale denominazione dello studio associato;
- la presenza di una società di servizi;
- l’eventuale specifica abilitazione al visto sulle dichiarazioni modello 730.
Cessazione dell’incarico di depositario
La digitalizzazione riguarda anche la gestione delle scritture contabili.
Quando il cliente non comunica nei termini la cessazione dell’incarico del depositario, quest’ultimo può procedere direttamente tramite la funzione disponibile nell’area riservata.
La comunicazione può essere effettuata decorso il termine di 30 giorni previsto per il cliente, dopo averlo informato dell’intenzione di procedere autonomamente.
Una volta acquisita la comunicazione, l’Agenzia rilascia un’attestazione dalla quale risulta la data a partire dalla quale il luogo di deposito di libri, registri, scritture e documenti si presume coincidere con il domicilio fiscale del cliente.
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