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Ultimi giorni per gli enti non commerciali interessati dal recupero dell’ICI non versata per gli anni dal 2006 al 2011. Entro il 30 settembre 2026 deve essere trasmessa la dichiarazione telematica prevista dalla speciale procedura introdotta per dare esecuzione alle decisioni europee sugli aiuti di Stato. Il termine non è quello inizialmente previsto: la scadenza del 31 marzo 2026 è stata differita di sei mesi dal DPCM 26 marzo 2026.
Lo slittamento ha conseguenze anche sul pagamento: il versamento delle somme dovute deve essere effettuato entro 30 giorni dal termine dichiarativo, quindi entro il 30 ottobre 2026.
Vediamo chi è obbligato, perché si procede al recupero e quali sono le successive scadenze.
Recupero ICI-ENC: cos’è e perché riguarda gli anni dal 2006 al 2011
Il recupero ICI degli enti non commerciali riguarda le esenzioni fruite nel periodo 2006-2011 che, per determinate fattispecie, sono state considerate incompatibili con la disciplina europea sugli aiuti di Stato.
Non si tratta, quindi, di una nuova imposta introdotta nel 2026, ma del recupero dell’ICI non versata per effetto di agevolazioni successivamente considerate incompatibili con il diritto dell’Unione europea.
La procedura trova oggi disciplina nell’articolo 16-bis del Dl n. 131/2024 e dà attuazione alle decisioni europee intervenute sulla precedente esenzione ICI degli enti non commerciali.
Recupero ICI-ENC: proroga dal 31 marzo al 30 settembre 2026
La dichiarazione doveva essere inizialmente presentata entro il 31 marzo 2026.
Il DPCM 26 marzo 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 2026, ha modificato il precedente DPCM 23 dicembre 2025, differendo il termine al 30 settembre 2026.
Lo slittamento è intervenuto anche alla luce delle criticità operative connesse alla predisposizione e alla trasmissione telematica delle dichiarazioni.
Le scadenze da ricordare sono pertanto:
Chi deve presentare la dichiarazione ICI-ENC
Non tutti gli enti non commerciali sono obbligati all’adempimento.
La platea viene individuata dall’articolo 16-bis del Dl n. 131/2024, che utilizza come parametro la posizione dell’ente ai fini IMU e TASI per gli anni 2012 e 2013.
Sono interessati gli enti non commerciali che:
- hanno presentato una dichiarazione IMU/TASI ENC per il 2012 o il 2013 evidenziando un’imposta a debito superiore a 50.000 euro annui;
- oppure sono stati tenuti al pagamento, anche a seguito di accertamento comunale, di importi superiori a 50.000 euro annui per le stesse imposte e annualità.
La soglia serve quindi a circoscrivere l’ambito soggettivo della procedura.
Non è sufficiente, in altre parole, essere un ente non commerciale che ha beneficiato in passato dell’esenzione ICI: occorre rientrare nei requisiti individuati dalla disciplina speciale sul recupero.
Quali immobili rientrano nel recupero ICI-ENC
Una volta verificata l’appartenenza dell’ente alla platea dei soggetti obbligati, occorre ricostruire la posizione degli immobili relativa agli anni dal 2006 al 2011.
Il recupero non opera indistintamente per tutti gli immobili, ma richiede di verificare le modalità con cui venivano svolte le attività agevolate.
Per le attività interessate assume rilievo il raffronto tra il corrispettivo medio percepito dall’ente e la metà del corrispettivo medio previsto per attività analoghe svolte in condizioni di mercato.
Se il corrispettivo medio percepito dall’ente supera la metà del corrispettivo medio di mercato, l’attività assume carattere commerciale ai fini della procedura e può determinare il recupero dell’ICI relativa agli anni interessati.
Devono essere considerate anche le situazioni di utilizzo promiscuo dell’immobile e quelle in cui l’attività era svolta con corrispettivi simbolici o sociali.
La ricostruzione delle condizioni di utilizzo degli immobili nel periodo 2006-2011 rappresenta quindi uno dei passaggi più delicati dell’adempimento.
Come presentare la dichiarazione ICI-ENC entro il 30 settembre
La dichiarazione per il recupero ICI-ENC deve essere presentata esclusivamente in via telematica.
Per il controllo dei file è disponibile il modulo “Recupero ICI enti non commerciali – REC25”, utilizzabile nell’ambito della piattaforma Desktop telematico, attraverso le applicazioni Entratel e File Internet.
Il Dipartimento delle Finanze ha pubblicato anche la versione aggiornata del modulo di controllo. La versione 1.0.2 dell’8 aprile 2026 ha corretto il controllo dell’importo delle rate in assenza di un importo dovuto per il singolo Comune nel record di tipo “G”, relativo al quadro E.
Se il modulo è già installato nel Desktop telematico, l’aggiornamento viene effettuato automaticamente all’avvio della piattaforma. È comunque opportuno verificare che risulti installata la versione più recente.
Recupero ICI-ENC: versamento entro il 30 ottobre 2026
Alla dichiarazione segue il versamento delle somme dovute.
Il DPCM 23 dicembre 2025 stabilisce che il versamento debba essere effettuato entro 30 giorni dalla scadenza prevista per la dichiarazione.
Per effetto della proroga al 30 settembre, il termine per il pagamento cade quindi il 30 ottobre 2026.
Il versamento deve essere eseguito utilizzando il modello F24 oppure il modello F24 Enti pubblici, a seconda del soggetto interessato.
Codici tributo per il recupero ICI-ENC
Con la risoluzione n. 12/E del 24 marzo 2026, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo necessari per effettuare i versamenti.
I codici previsti sono:
- 3974 per l’ICI relativa ai terreni;
- 3975 per le aree fabbricabili;
- 3976 per i fabbricati il cui valore è determinato sulla base della rendita catastale;
- 3977 per i fabbricati il cui valore è determinato sulla base delle scritture contabili;
- 3978 per le sanzioni da accertamento;
- 3979 per gli interessi da accertamento.
Nel modello F24 i dati devono essere riportati nella sezione “IMU e altri tributi locali”.
Per ciascun versamento occorre indicare:
- il codice catastale del Comune destinatario;
- il numero degli immobili interessati;
- l’anno di riferimento, compreso tra il 2006 e il 2011.
Se il recupero riguarda più annualità, deve essere compilata una riga distinta per ciascun anno.
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