Le linee guida INL 2026 rendono operativo il recupero dei crediti della patente nei cantieri quando il punteggio scende sotto la soglia minima di 15. La Commissione territoriale può riconoscere fino a 15 crediti valutando formazione aggiuntiva, investimenti in sicurezza e coerenza del piano con le violazioni accertate. L’articolo esamina decurtazioni, soglie operative, domanda, documentazione e condizioni per tornare a operare.

Il sistema della Patente a crediti nei cantieri temporanei o mobili entra nella sua fase operativa con l’attivazione delle procedure di recupero dei punti decurtati.
La disciplina mira a rafforzare la prevenzione degli infortuni e il contrasto al lavoro irregolare, prevedendo un punteggio iniziale che può essere ridotto in caso di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro; qualora il totale scenda al di sotto delle soglie fissate, l’impresa o il lavoratore autonomo non possono più operare nei cantieri.
A marzo 2026 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha disciplinato, con il Decreto Direttoriale n. 24 del 6 marzo 2026, le modalità operative per il recupero dei crediti attraverso la costituzione di specifiche Commissioni territoriali. Il quadro si è completato il 24 giugno 2026 con la nota prot. n. 4634, contenente le linee guida per il funzionamento delle Commissioni, i requisiti dei percorsi formativi ammessi, le tipologie di investimenti validi e i criteri di calcolo dei crediti recuperabili. Infine, il 3 luglio 2026 l’Ispettorato ha pubblicato il modello di istanza per la richiesta di recupero.
La perdita dei crediti può derivare da violazioni individuate nel Testo unico sulla sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008) e nei relativi allegati. Per garantire il ripristino della regolarità e favorire comportamenti correttivi, la normativa prevede la possibilità di recuperare fino a 15 crediti decurtati attraverso procedure basate su interventi formativi o organizzativi realizzabili tramite l’effettuazione di investimenti specifici (quando il punteggio della patente scende sotto i 15 crediti, l’impresa o il lavoratore autonomo può accedere alla procedura prevista per recuperarne fino a 15).
La formazione deve essere aggiuntiva rispetto a quella obbligatoria e non può essere computata ai fini dell’aggiornamento ordinario, mentre gli investimenti devono essere sostenibili, coerenti con le dimensioni dell’impresa e concretamente idonei a innalzare gli standard di prevenzione.
La ricostruzione del quadro normativo e amministrativo consente di individuare i presupposti sostanziali e procedurali del recupero dei crediti, il ruolo delle Commissioni territoriali, i contenuti minimi dell’istanza e i criteri di valutazione delle misure correttive. La disciplina non si configura come una sanatoria automatica, ma rappresenta un percorso istruttorio fondato sulla dimostrazione di un effettivo cambiamento organizzativo, proporzionato alle violazioni accertate e documentato mediante formazione aggiuntiva, investimenti mirati e un piano di attuazione verificabile.
⏱️ L’articolo in 10 secondi
🎫 Punteggio iniziale
La patente viene rilasciata con 30 crediti e può arrivare fino a un massimo di 100.
⚠️ Soglia operativa
Per lavorare nei cantieri occorrono ordinariamente almeno 15 crediti.
⚖️ Decurtazione
I punti vengono sottratti sulla base dei provvedimenti definitivi previsti dalla legge.
🎓 Formazione
Ogni ora aggiuntiva vale 0,25 crediti, con arrotondamento finale per difetto.
🤖 Investimenti
Le misure di sicurezza possono attribuire 1, 3 o 6 crediti in base all’importo.
📋 Commissione
Il recupero non è automatico: la Commissione valuta coerenza, proporzionalità ed efficacia del piano.
Patente a crediti: soggetti obbligati ed esclusioni
La Patente a crediti è un sistema di qualificazione obbligatorio introdotto dal D.L. n. 19/2024, convertito dalla Legge n. 56/2024, mediante la modifica dell’articolo 27 del D.Lgs. n. 81/2008. Dal 1° ottobre 2024 si applica alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, con la finalità di rafforzare il presidio della salute e sicurezza sul lavoro attraverso un meccanismo di selezione e monitoraggio continuo degli operatori.
La principale novità consiste proprio nell’estensione dell’obbligo a tutte le imprese e ai lavoratori autonomi “che operano nei cantieri temporanei o mobili”. La qualificazione riguarda quindi non solo le imprese edili, ossia quelle che svolgono le attività indicate nell’allegato X, ma anche gli operatori non edili che intervengono nel cantiere, come installatori di impianti o appaltatori incaricati di attività diverse da quelle edilizie. Sono, invece, esclusi i soggetti che effettuano soltanto mere forniture o prestazioni di natura intellettuale.
Imprese non edili, professionisti e semplici fornitori
L’esclusione, confermata dalle prime indicazioni interpretative dell’INL, riguarda in particolare coloro che non intervengono fisicamente nelle fasi esecutive del cantiere e che, pertanto, non sono esposti al rischio operativo tipico delle lavorazioni edili. Rientrano in questa area di esclusione, a titolo esemplificativo, i professionisti tecnici e i fornitori che si limitano alla consegna di beni, senza attività di posa o di esecuzione materiale in cantiere.
Inoltre, è importante evidenziare che non sono tenute all’obbligo di possesso della Patente a crediti le imprese con attestazione di qualificazione SOA di cui all’articolo 100, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 “in classifica pari o superiore alla III”.
Requisiti per il rilascio della patente
Ai fini del rilascio della Patente a crediti, il soggetto interessato deve autocertificare il possesso dei requisiti previsti dall’articolo 27, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008. In particolare, nei casi previsti occorre dichiarare:
- l’iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA);
- l’adempimento degli obblighi formativi previsti dalla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- il possesso del DURC in corso di validità;
- il possesso del DVR, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- la regolarità fiscale (DURF), nei casi in cui sia espressamente richiesta;
- l’avvenuta designazione del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), nei casi previsti dall’ordinamento.
Va precisato che alcuni requisiti non operano in modo uniforme per tutti i soggetti, ma si applicano solo in relazione alla concreta attività svolta e alla posizione del dichiarante. In particolare, l’obbligo di possedere il DURF o di designare l’RSPP va ve
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