#Finsubito news dalla rete – Gestione delle merci in dogana: sei errori da evitare nel quadro delle nuove regole Ue


1. La tematica

L’approvazione del Regolamento (UE) 2026/2108 – il nuovo Codice Doganale dell’Unione (CDU), entrato in vigore il 20 settembre 2026 e destinato ad applicarsi in via generale dal 21 settembre 2027 in sostituzione del Reg. (UE) n. 952/2013 – segna molto più di un aggiornamento tecnico. Introduce un mutamento profondo nell’approccio della governance nei confronti del commercio internazionale che deve configurarsi come “sostenibile”; mutamento che imprese e professionisti non possono assolutamente ignorare.

Al centro della riforma c’è l’EU Customs Data Hub: una piattaforma digitale comune che, a regime, trasferirà il baricentro dei controlli dalle singole dichiarazioni doganali ai dati strutturati della supply chain. Come ha osservato l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) nel corso degli Stati Generali 2026, la riforma comporterà per le dogane “visibilità delle operazioni in tempo reale grazie alla supply chain, aumentando l’audit sui dati grezzi e riducendo quello sulle dichiarazioni formali”.

Il messaggio è netto: non basta compilare correttamente la dichiarazione doganale; occorre che tutti i dati a monte – classificazione, origine, valore, ma anche sostenibilità ambientale e rispetto dei diritti umani – siano tracciabili, verificabili e difendibili.

In questo scenario l’Agenzia delle Dogane non è più soltanto il presidio fiscale del confine: diventa il custode di un sistema di legalità allargata che abbraccia tutela ambientale, protezione dei diritti fondamentali dei lavoratori, sicurezza dei prodotti e correttezza delle filiere di approvvigionamento. La dichiarazione doganale non è il punto finale della compliance – è il punto di emersione di responsabilità costruite lungo tutta la catena commerciale.

2. Normativa, prassi e giurisprudenza di riferimento

Il diritto doganale tradizionale rimane fondamentale. La corretta classificazione tariffaria – disciplinata dal Reg. (CEE) n. 2658/87 tramite la Nomenclatura Combinata e la banca dati TARIC – è il presupposto di ogni operazione doganale. Le Informazioni Tariffarie Vincolanti (ITV) e le Informazioni Vincolanti in materia di Origine (IVO) -rafforzate dalle Circolari ADM n. 11/2023, n. 24/2024 e n. 18/2024 -restano strumenti essenziali per garantire certezza giuridica all’operatore. La corretta determinazione del valore in dogana, anche e soprattutto per le operazioni intercompany, così come la pianificazione dei regimi speciali (deposito doganale, perfezionamento attivo, zona franca) completano il presidio classico e, se gestiti con anticipo, consentono risparmi economici rilevanti a beneficio anche di una migliore gestione finanziaria dei flussi aziendali.

I nuovi regolamenti che cambiano le regole del gioco:

  • (UE) 2026/2108 (nuovo CDU): entrato in vigore il 20 settembre 2026, applicabile dal 21 settembre 2027. Introduce tra le altre cose l’Autorità doganale dell’Unione europea e l’EU Customs Data Hub. La transizione avverrà a due velocità: le multinazionali si interfacceranno prima con il Data Hub centrale, mentre le PMI continueranno con i sistemi nazionali per un periodo transitorio.
  • (UE) 2023/1115 (EUDR -deforestazione): vieta di immettere o esportare prodotti interessati senza aver esercitato la dovuta diligenza (artt. 8-13: raccolta informazioni, valutazione del rischio, misure di attenuazione) e senza presentare una dichiarazione di dovuta diligenza (DDS) con numero di riferimento tracciabile. Applicabile dal 30 dicembre 2026 per grandi e medie imprese, dal 30 giugno 2027 per le PMI non già soggette al previgente Reg. (UE) n. 995/2010 (ai sensi del Reg. (UE) 2024/3234).
  • (UE) 2024/3015 (lavoro forzato -FLR): vieta l’immissione, la messa a disposizione sul mercato UE e l’esportazione di prodotti ottenuti mediante lavoro forzato (art. 3), indipendentemente da settore e origine. Si applicherà dal 14 dicembre 2027. L’art. 17 disciplina la fase istruttoria: le autorità valutano le misure adottate per identificare, prevenire e attenuare il rischio, con pieno rimando ai framework OCSE, alle Linee guida ONU e alle Convenzioni OIL n. 29 e 105.

3. Il caso operativo

Il caso di Alfa Arredi Srl – PMI italiana con 48 dipendenti che produce tavoli e sedie in legno massiccio di fascia alta – illustra con precisione come l’intreccio tra EUDR e Regolamento sul Lavoro Forzato, alla luce dei controlli doganali, possa trasformare un problema di compliance apparentemente marginale in un’emergenza industriale da 800.000 euro.

Alfa acquista legname da Beta Wood B.V. (fornitore olandese), a sua volta rifornita da segherie in Brasile e Malesia. In futuro e in particolare nel mese di novembre 2027 -a poche settimane dall’applicazione del Reg. (UE) 2024/3015 -emergono due criticità in rapida successione, frutto del mancato preventivo presidio delle norme di riferimento:

  • Il numero di riferimento DDS trasmesso da Beta Wood copre solo il legname malese, non quello brasiliano (40% degli acquisti di Alfa), privo anche dei dati GeoJSON degli appezzamenti.
  • Un report ONG individua un sub-fornitore di trasporto nel distretto del Pará (Brasile) -fornitore di terzo livello (Tier 3) rispetto ad Alfa -in un’area documentata dall’OIL per pratiche sistematiche di lavoro forzato.

In magazzino giacciono 3.000 tavoli finiti del valore di circa 800.000 euro, pronti per la spedizione al cliente tedesco entro fine dicembre 2027.

4. La soluzione

La risposta all’emergenza richiede interventi immediati (e certamente più costosi) su più livelli simultanei, coordinati tra Procurement, Legal, IT e funzione Esg:

  • Eudr: richiesta scritta urgente a Beta Wood della Dds completa per il legname brasiliano con file GeoJSON; valutazione della sospensione della spedizione dei 3.000 tavoli fino al completamento della copertura; gap analysis interna sul sistema Erp per la gestione di numeri di riferimento e dati di geolocalizzazione.
  • Flr: avvio d’urgenza di un Self-Assessment Questionnaire (Saq) verso Beta Wood con richiesta di evidenze sulla sub-fornitura nel Pará; documentazione di tutte le comunicazioni inviate (anche quelle senza risposta costituiscono prova di diligenza); valutazione legale del rischio sui tavoli in magazzino.
  • Contrattuale: revisione immediata dei contratti con Beta Wood, con inserimento di warranty clauses che obblighino alla conformità Eudr/Flr, prevedano penali per la mancata trasmissione dei dati e consentano audit di seconda parte sui sub-fornitori critici.
  • Organizzativo: istituzione di un tavolo interfunzionale di compliance, con presidio dedicato delle scadenze regolamentari e una figura specifica responsabile della trade compliance.

La lezione strutturale è incontrovertibile: costruire una posizione difendibile ex post costa enormemente più rispetto all’investimento preventivo. Il costo da sostenere nel novembre del 2027 -legale, operativo, reputazionale -è la diretta conseguenza del non aver avviato la gap analysis quando le scadenze erano ancora lontane.

5. Gli errori da evitare

L’approccio di natura globale rispetto all’istituzione preventiva di presidi che riducano drasticamente la possibilità di ritrovarsi di fronte a situazioni di disruption per le imprese deve muovere dall’analisi degli errori che non vanno commessi, tra cui:

6. La check list di verifica

Per essere competitivi allora il primo passo consiste nell’avere a disposizione una check list completa grazie alla quale, partendo dall’esame dei rischi connessi alla non conformità dei propri flussi rispetto a quanto stabilito nella normativa doganale “allargata”, l’impresa ha la possibilità di verificare puntualmente se la propria struttura organizzativa possiede un adeguato assetto:

7. Conclusioni

Il nuovo Codice doganale dell’Unione non è un semplice restyling normativo: è il manifesto di un nuovo ordine del commercio internazionale in cui la dogana non misura solo il confine fisico delle merci, ma anche la loro storia -chi le ha prodotte, con quale legno, in quale foresta, da quali mani.

L’Eu Customs Data Hub renderà questa storia leggibile in tempo reale. Come rilevato nel corso degli Stati generali Adm 2026, chi saprà qualificarsi come operatore affidabile e garantire la trasparenza della propria supply chain avrà una “corsia preferenziale”; gli altri rischiano di rimanere bloccati in controlli sempre più frequenti e complessi. Il caso Alfa Arredi documenta con precisione il prezzo dell’attesa.

Per le imprese, il messaggio è uno solo: la compliance non è un adempimento, è un investimento strategico. Per i professionisti che le assistono, il campo d’azione si è allargato ben oltre la dichiarazione doganale: abbraccia ora il contratto con il fornitore di terzo livello, il questionario di auto-valutazione inviato alla segheria brasiliana, il file GeoJSON allegato alla Dds. La dogana controlla il confine, ma la compliance si costruisce dentro l’impresa e lungo tutta la supply chain.

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