#Finsubito news dalla rete – Prodotti sostenibili e divieto di distruzione degli invenduti da luglio 2026


3.1 Il quadro generale: dal singolo prodotto energetico ai requisiti orizzontali
Il regolamento non introduce di per sé requisiti di progettazione ecocompatibile immediatamente vincolanti per un prodotto specifico: questi verranno definiti progressivamente con atti delegati della Commissione (art. 4), sulla base di un piano di lavoro triennale che nella sua prima versione (da adottare entro il 19 aprile 2025) dà priorità a ferro e acciaio, alluminio, tessili e calzature, mobili, pneumatici, detergenti, vernici, lubrificanti, prodotti chimici, prodotti ICT/elettronici e prodotti connessi all’energia (art. 18, par. 5). Ogni atto delegato dovrà definire requisiti di prestazione (art. 6) e/o obblighi di informazione (art. 7), questi ultimi ancorati in modo strutturale al passaporto digitale di prodotto (capo III, artt. 9-15), la cui piena operatività — incluso registro doganale e portale pubblico — è scaglionata fino al 2026-2030.
Parallelamente, dal 19 luglio 2026 entrano in vigore i requisiti minimi obbligatori per gli appalti pubblici verdi (art. 65) e resta ferma la possibilità per gli Stati membri di introdurre incentivi mirati alle classi di prestazione più elevate (art. 64).

3.2 Il divieto di distruzione dei prodotti di consumo invenduti: artt. 23-26 e Allegato VII

È questo il nucleo di immediata applicabilità del regolamento, e l’unico che oggi produce già effetti diretti senza attendere un atto delegato di dettaglio.

Il principio generale (art. 23). Ogni operatore economico deve adottare le misure ragionevolmente esigibili per evitare che si renda necessario distruggere prodotti di consumo invenduti: è una clausola generale di prevenzione, distinta dal divieto specifico di cui all’art. 25 e applicabile senza limiti dimensionali.

Il divieto specifico (art. 25, par. 1). Dal 19 luglio 2026 è vietata la distruzione dei prodotti di consumo invenduti elencati nell’Allegato VII. L’Allegato VII individua, ad oggi, due soli gruppi di prodotti, identificati per codice di nomenclatura combinata (NC):

 

  • articoli di abbigliamento e accessori di abbigliamento: codici NC 4203 (capi e accessori in cuoio o pelli naturali/ricostituite), 61 (a maglia o all’uncinetto), 62 (diversi da maglia/uncinetto), 6504 e 6505 (cappelli, copricapo, acconciature e retine per capelli);
  • calzature: codici NC 6401-6405 (l’intera gamma delle voci doganali relative alle calzature, a prescindere dal materiale della suola o della tomaia).

La nozione di “distruzione” (art. 2, punto 34) è definita in negativo rispetto alla preparazione per il riutilizzo: è distruzione il danneggiamento intenzionale o il disfarsi del prodotto come rifiuto, salvo che il disfarsene sia finalizzato esclusivamente al ricondizionamento o alla rifabbricazione. Il “prodotto di consumo invenduto” (art. 2, punto 37) comprende non solo le rimanenze e le scorte in eccesso, ma anche i prodotti restituiti dal consumatore in esercizio del diritto di recesso ex direttiva 2011/83/UE — un punto spesso trascurato nella prassi commerciale, poiché equipara ai fini del divieto il reso dell’e-commerce al capo mai venduto.

Perimetro dimensionale — il punto di maggiore interesse operativo. Il divieto ha un’applicazione scaglionata per dimensione d’impresa che, ad oggi, ne restringe sensibilmente la portata pratica:

 

  • microimprese e piccole imprese: escluse dal divieto in modo strutturale, non solo transitorio (art. 25, par. 1, secondo comma);
  • medie imprese: il divieto si applica solo a decorrere dal 19 luglio 2030 (art. 25, par. 1, terzo comma);
  • grandi imprese: uniche destinatarie immediate del divieto, in vigore dal 19 luglio 2026.

L’art. 25, par. 2 introduce una clausola anti-elusione: un operatore esente dal divieto (micro o piccola impresa) non può distruggere prodotti che gli siano stati forniti da terzi allo scopo di eludere il divieto stesso — disposizione che richiede attenzione nei rapporti di subfornitura logistica e nei contratti di conto lavoro tipici della filiera tessile.

Le deroghe (art. 25, par. 5). Il regolamento prevede che la Commissione adotti, tramite atto delegato, deroghe al divieto per ragioni tassative elencate all’art. 25, par. 5, lett. a)-g). L’atto delegato — atteso entro il 19 luglio 2025 ma adottato dalla Commissione solo il 9 febbraio 2026 — è ora disponibile e disciplina in dettaglio dieci fattispecie derogatorie, efficaci dal 19 luglio 2026: si rinvia al § 6 per il contenuto verificato. Il medesimo atto delegato può inoltre estendere il divieto (o il solo obbligo di divulgazione) alle micro e piccole imprese, ove emergano prove che esse vengano utilizzate per eludere la norma.

Gli obblighi di trasparenza (art. 24). Indipendentemente dal fatto che il prodotto rientri o meno nel divieto di distruzione, l’operatore che si disfi — direttamente o tramite terzi incaricati — di prodotti di consumo invenduti deve divulgare annualmente, su una pagina facilmente accessibile del proprio sito, il numero e il peso dei prodotti invenduti smaltiti per tipo/categoria, i motivi (incluse le deroghe applicate), la ripartizione percentuale tra preparazione al riutilizzo, riciclaggio, altro recupero e smaltimento, e le misure adottate/pianificate per prevenire la distruzione. Anche questo obbligo esclude le microimprese e le piccole imprese e si applica alle medie imprese solo dal 19 luglio 2030 — è quindi oggi vincolante solo per le grandi imprese, in parallelo al divieto di distruzione.

Il quadro conoscitivo (art. 26). La Commissione pubblica, a partire dal 19 luglio 2027 e poi ogni 36 mesi, informazioni consolidate sulla diffusione della pratica di distruzione per gruppo di prodotti e sul relativo impatto ambientale comparativo, sulla base delle divulgazioni ex art. 24: un dato che nei prossimi anni offrirà un termometro settoriale utile anche in chiave di posizionamento competitivo.


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