Bonus mamme 2026, arrivano fino a 720 euro nel mese di dicembre. Le novità nell’ultima circolare dell’Inps del 16 ottobre in cui si illustra la disciplina del Nuovo bonus mamme. In particolare, si illustrano i requisiti di accesso, la misura del beneficio, le modalità di presentazione e gestione delle domande, il regime fiscale e la non rilevanza dell’importo erogato ai fini dell’Isee, nonché le disposizioni in materia di finanziamento e le relative istruzioni contabili.
La misura, 60 euro al mese
Per l’anno 2026, il beneficio è riconosciuto dall’INPS, a domanda, nella misura di 60 euro mensili per ciascun mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività di lavoro autonomo, nel rispetto dei requisiti illustrati nella presente circolare, fino a un massimo di dodici mensilità e a un importo complessivo di 720 euro.
Il nuovo quadro normativo prevede, in particolare:
• l’incremento dell’importo mensile da 40 euro a 60 euro, fino a un massimo annuo di 720 euro;
• il differimento all’anno 2027 dell’esonero contributivo parziale di cui all’articolo 1, comma 219, della legge n. 207/2024;
• il coordinamento, per l’anno 2026, con l’esonero contributivo previsto dall’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, in favore delle lavoratrici madri con almeno tre figli titolari di un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.
I requisiti
L’articolo 1, comma 207, della legge di Bilancio 2026 riconosce per l’anno 2026 il contributo economico in favore delle lavoratrici madri dipendenti e autonome, individuandone la platea, i requisiti di accesso, le condizioni e i limiti. La disciplina riproduce, per l’annualità 2026, i requisiti essenziali già previsti per la misura relativa all’anno 2025, ferma restando la diversa misura mensile del beneficio.
Ai fini dell’accesso al Nuovo bonus mamme per l’annualità 2026 le lavoratrici madri devono possedere, congiuntamente, i requisiti di seguito indicati.
1. Numero di figli
Le lavoratrici devono essere madri con due figli (compresi i figli adottati o in affidamento preadottivo) di cui il più piccolo di età inferiore a dieci anni, o madri con tre o più figli (compresi i figli adottati o in affidamento preadottivo) di cui il più piccolo di età inferiore a diciotto anni.
Il requisito relativo al numero dei figli appartenenti al nucleo familiare della lavoratrice deve sussistere alla data del 1° gennaio 2026 o si deve perfezionare entro il 31 dicembre 2026.
Se la lavoratrice possiede il requisito in argomento, lo stesso si intende soddisfatto per l’intero anno, con esclusione dei periodi di sospensione della responsabilità genitoriale, o fino al compimento del decimo anno di età del secondo figlio o del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo nel caso di tre o più figli.
Se tale requisito si perfeziona in un momento successivo al 1° gennaio 2026, il Nuovo bonus mamme spetta a partire dal mese in cui si perfeziona il requisito. In particolare, nel caso di nascita del secondo o successivo figlio nel corso dell’anno 2026, il requisito si cristallizza nel mese di nascita, non producendo alcuna decadenza dal diritto l’eventuale decesso del bambino o l’affidamento esclusivo di uno o più figli al padre. Ai fini della sussistenza del requisito non rilevano i figli per i quali è cessata la responsabilità genitoriale.
2. Attività di lavoro
Le lavoratrici madri in argomento devono essere titolari di un rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, o lavoratrici autonome iscritte alle gestioni previdenziali obbligatorie autonome, comprese le casse di previdenza professionali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e la Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Rientrano nell’ambito di applicazione del Nuovo bonus mamme anche i rapporti di lavoro intermittenti, nonché quelli a scopo di somministrazione.
Il beneficio spetta esclusivamente per i mesi o le frazioni di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività di lavoro autonomo, con esclusione dei periodi di sospensione.
Per le lavoratrici autonome iscritte alle gestioni speciali rilevano i periodi di iscrizione per i quali sussiste l’obbligo contributivo connesso all’effettivo esercizio dell’attività. Per le professioniste iscritte a una Cassa di previdenza professionale rilevano i mesi di iscrizione alla Cassa o al Fondo di riferimento nell’anno 2026.
Per le lavoratrici iscritte alla Gestione separata rilevano i periodi di effettiva attività lavorativa di competenza dell’anno 2026.
Sono escluse dalla platea delle beneficiarie del Nuovo bonus mamme, le titolari di cariche sociali e le imprenditrici non iscritte all’Assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima.
3. Lavoratrici madri con tre o più figli
Per le lavoratrici madri con tre o più figli, il Nuovo bonus mamme non è riconosciuto per i mesi in cui sussiste, anche in parte, un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Le lavoratrici con tre o più figli, titolari di un contratto a tempo indeterminato, possono infatti accedere fino al 31 dicembre 2026 all’esonero del 100 per cento dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) per la quota posta a loro carico, ai sensi dell’articolo 1, comma 180, della legge n. 213/2023.
Conseguentemente per tali lavoratrici, nel caso di trasformazione di un rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, il diritto al Nuovo bonus mamme cessa a decorrere dal mese di trasformazione del rapporto di lavoro. Si evidenzia, inoltre, che anche i rapporti di apprendistato rientrano nei contratti di lavoro a tempo indeterminato, poiché gli stessi, come previsto dall’articolo 41, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, devono considerarsi contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani.
Alla luce di quanto sopra rappresentato, si esemplificano di seguito alcune casistiche applicative del Nuovo bonus mamme in ordine ai mesi di spettanza:
– la lavoratrice alla data del 1° gennaio 2026 è madre di due figli. La lavoratrice ha diritto al Nuovo bonus mamme dal mese di gennaio 2026 se lavoratrice autonoma o lavoratrice dipendente con contratto a tempo determinato o indeterminato. Il figlio più piccolo compie il decimo anno di età il 15 settembre 2026. Il Nuovo bonus mamme spetta dal mese di gennaio 2026 al mese di settembre 2026;
– la lavoratrice alla data del 1° gennaio 2026 è madre di tre figli. La lavoratrice ha diritto al Nuovo bonus mamme dal mese di gennaio 2026 se titolare di un rapporto di lavoro a tempo determinato o lavoratrice autonoma. Il figlio più piccolo compie il diciottesimo anno di età il 10 novembre 2026. Il Nuovo bonus mamme spetta dal mese di gennaio 2026 al mese di novembre 2026;
– la lavoratrice, alla data del 1° gennaio 2026, è madre di un figlio ed è in corso la gravidanza del secondo figlio. La nascita del secondo figlio avviene il 20 aprile 2026. La lavoratrice ha diritto al Nuovo bonus mamme dal mese di aprile 2026 al mese di dicembre 2026 indipendentemente dalla natura, a tempo determinato o indeterminato, del rapporto di lavoro;
– la lavoratrice alla data del 1° gennaio 2026 è madre di due figli e titolare di contratto di lavoro a tempo indeterminato. La lavoratrice ha diritto al Nuovo bonus mamme dal mese di gennaio 2026. Nel mese di settembre 2026 nasce il terzo figlio; a decorrere dal medesimo mese di settembre il beneficio non spetta più, in quanto la lavoratrice è titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Resta ferma, ove ne ricorrano i requisiti, l’applicazione dell’esonero della quota dei contributi IVS a carico della lavoratrice fino al 31 dicembre 2026, ai sensi dell’articolo 1, comma 180, della legge n. 213/2023;
– la lavoratrice alla data del 1° gennaio 2026 è madre di tre figli di cui il più piccolo ha otto anni ed è titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato. La lavoratrice non ha diritto al Nuovo bonus mamme, ma può accedere, ove ne ricorrano i requisiti, all’esonero totale dei contributi previdenziali IVS per la quota a suo carico fino al 31 dicembre 2026, previsto dall’articolo 1, comma 180, della legge n. 213/2023;
– la lavoratrice alla data del 1° gennaio 2026 è madre di tre figli di cui il più piccolo ha cinque anni ed è titolare di un contratto a tempo determinato; nel mese di luglio 2026, il contratto di lavoro viene trasformato a tempo indeterminato. Il Nuovo bonus mamme spetta dal mese di gennaio 2026 al mese di giugno 2026. A decorrere dal mese di luglio 2026 la lavoratrice può accedere, ove ne ricorrano i requisiti, all’esonero totale dei contributi IVS per la quota a suo carico fino al 31 dicembre 2026, di cui all’articolo 1, comma 180, della legge n. 213/2023;
– la lavoratrice alla data del 1° gennaio 2026 è madre di tre figli, tutti di età superiore ai diciotto anni. La lavoratrice non ha diritto al Nuovo bonus mamme. Si evidenzia che tale lavoratrice non può accedere neanche all’esonero totale dei contributi IVS di cui all’articolo 1, comma 180, della legge n. 213/2023.
4. Requisito economico
Per accedere al Nuovo bonus mamme è necessario che la somma dei redditi da lavoro, autonomo o dipendente, rilevanti ai fini del calcolo delle imposte per l’anno 2026 sia pari o inferiore a 40.000 euro annui.
Ai fini della verifica del limite di reddito pari a 40.000 euro annui, si tiene conto della somma di tutti i redditi da lavoro percepiti dalla madre lavoratrice in relazione alle attività lavorative svolte, compresi quelli esenti da imposizione fiscale o assoggettati a regimi di tassazione sostitutiva o agevolata. Tali redditi sono considerati al lordo di eventuali franchigie o riduzioni percentuali previste ai fini fiscali.
Rilevano altresì i redditi equiparati o sostitutivi della retribuzione percepiti durante la vigenza del rapporto di lavoro, quali, a titolo esemplificativo, le indennità per congedo di maternità, di malattia o di congedo straordinario, trattamenti di integrazione salariale. Non rilevano, invece, le prestazioni connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, quali NASpI, DIS-COLL e i trattamenti pensionistici, comprese le pensioni ai superstiti
Per le lavoratrici dipendenti, il reddito è considerato al netto dei contributi previdenziali obbligatori trattenuti dal datore di lavoro; non sono invece deducibili gli eventuali contributi previdenziali facoltativi, inclusi quelli versati per riscatti o ricongiunzioni.
Le mensilità in un’unica soluzione a dicembre 2026
L’articolo 1, comma 207, della legge di Bilancio 2026 stabilisce che, per l’anno 2026, il Nuovo bonus mamme è pari a 60 euro mensili per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività di lavoro autonomo, fino a un massimo di dodici mensilità e a un importo complessivo di 720 euro.
Le mensilità spettanti per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026 sono corrisposte, in unica soluzione, nel mese di dicembre 2026, contestualmente al pagamento della mensilità riferita al medesimo mese.
Le eventuali ulteriori tempistiche di pagamento del beneficio saranno comunicate dall’Istituto con successivo messaggio.
Presentazione e gestione delle domande
Il beneficio è riconosciuto dall’INPS a domanda. La domanda può essere presentata mediante i servizi telematici dell’Istituto, direttamente dall’interessata o tramite gli Istituti di patronato o il Contact Center Multicanale.
Per la lavoratrice madre incapace di agire o minorenne, la domanda deve essere presentata dal genitore che esercita la responsabilità genitoriale o dal tutore/curatore, ferma restando la verifica dei requisiti in capo al soggetto titolare del beneficio in argomento. Si evidenzia che il genitore che esercita la responsabilità genitoriale può registrare direttamente online la delega a proprio nome per l’esercizio dei diritti del figlio minore (cfr. il messaggio n. 171 del 13 gennaio 2022).
Il servizio per la presentazione della domanda è accessibile attraverso i seguenti canali:
• sito istituzionale www.inps.it, utilizzando la propria identità digitale (SPID di almeno livello 2, CIE di livello 3, CNS o eIDAS);
• Contact Center Multicanale, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
• Istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.
La data di apertura del servizio per la presentazione delle domande sarà comunicata dall’Istituto con successivo messaggio.
Ai fini dell’ammissibilità della domanda, la richiedente deve dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso congiunto dei requisiti previsti per accedere al numero di mensilità richieste del Nuovo bonus mamme e, precisamente, di rientrare in una delle seguenti condizioni:
a. di essere madre di due figli, di cui il più piccolo di età inferiore a dieci anni;
b. di essere madre di tre o più figli, di cui il più piccolo di età inferiore a diciotto anni.
Per ciascun figlio è necessario indicare i dati anagrafici, la data di nascita o, per i figli in affidamento preadottivo o adottati, la data di ingresso nel nucleo familiare e, se attribuito, il codice fiscale. In caso di mancata indicazione del codice fiscale le lavoratrici devono allegare apposita documentazione comprovante la filiazione e l’esistenza in vita dei figli dichiarati nella domanda, secondo i criteri già indicati nella circolare n. 139/2025. In particolare:
• in caso di lavoratrici appartenenti a un Paese dell’Unione europea: certificazione anagrafica o documento pubblico rilasciato dallo Stato membro di appartenenza, ai sensi del regolamento (UE) 2016/1191 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016;
• in caso di lavoratrici appartenenti a un Paese che aderisce alla Convenzione dell’Aja: equipollente certificazione anagrafica o documento pubblico apostillato;
• in caso di lavoratrici appartenenti a Paesi che non aderiscono alla Convenzione dell’Aja: equipollente certificazione anagrafica o documento pubblico legalizzato;
c. di essere una lavoratrice madre dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, o di essere una lavoratrice autonoma iscritta alle gestioni previdenziali obbligatorie autonome, o di essere iscritta a una Cassa di previdenza professionale, comprese le Casse di previdenza professionali di cui al decreto legislativo n. 509/1994 e al decreto legislativo n. 103/1996 e la Gestione separata. Le lavoratrici madri con tre o più figli titolari di un rapporto di lavoro dipendente devono anche dichiarare di non avere un rapporto di lavoro a tempo indeterminato vigente nei mesi di richiesta del Nuovo bonus mamme;
d. che la somma dei redditi da lavoro rilevanti ai fini del calcolo delle imposte relative all’anno 2026 sia pari o inferiore a 40.000 euro annui.
All’atto di presentazione della domanda deve essere indicata anche la modalità di pagamento prescelta mediante accredito su rapporti di conto dotati di IBAN o bonifico domiciliato. L’integrazione del servizio per la presentazione della domanda Nuovo bonus mamme al “Sistema Unico di Gestione IBAN” (SUGI) consente di selezionare uno degli eventuali IBAN già registrati e utilizzati presso l’Istituto per altre prestazioni o indicarne uno nuovo. Nel caso di accredito su IBAN area SEPA (extra Italia) è necessario allegare il modulo di identificazione finanziaria “MV70”, denominato “Identificazione finanziaria Area SEPA • Financial identification SEPA”, disponibile nella sezione “Moduli” del sito dell’INPS, se non già prodotto all’Istituto in occasione di precedenti richieste di pagamento.
Le informazioni fornite oggetto di dichiarazione sostitutiva e la documentazione allegata in sede di presentazione della domanda sono sottoposte, anche dopo l’erogazione della prestazione, alla disciplina dei controlli prevista dal D.P.R. n. 445/2000. In caso di dichiarazioni mendaci è prevista l’applicazione delle sanzioni amministrative e penali, nonché la decadenza dal beneficio, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, con conseguente recupero del Nuovo bonus mamme e contestuale segnalazione alla Procura della Repubblica e/o alle altre sedi giudiziarie competenti.
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