(di Avv. Umberto Lanzo)

Una decisione destinata a far discutere

Un sovrintendente della Polizia di Stato, libero dal servizio, aveva multato alcune auto davanti alla scuola frequentata dai figli. Per quell’intervento era stato sottoposto a procedimento disciplinare e sanzionato dall’Amministrazione.

Il Consiglio di Stato, però, ha ribaltato la decisione: quella condotta non integra un illecito disciplinare. Anzi, secondo i giudici, l’agente era tenuto a intervenire se si trovava davanti a una situazione rilevante per la sicurezza pubblica.

La sentenza chiarisce un principio importante per tutto il personale delle Forze di polizia: un appartenente alla Polizia di Stato conserva i doveri della funzione anche fuori servizio, quando ricorrono i presupposti per agire.

Le multe davanti alla scuola

La vicenda nasce nei pressi di una scuola materna, dove il sovrintendente aveva rilevato alcune violazioni al Codice della Strada. Si trattava di auto lasciate davanti agli accessi dell’istituto, transiti in aree vietate e comportamenti ritenuti pericolosi per bambini, genitori e utenti della strada.

L’agente non era in servizio in quel momento. Si trovava lì perché accompagnava o riprendeva i figli da scuola. Ed è stato proprio questo il punto centrale su cui ha fatto leva l’Amministrazione, che aveva ritenuto l’intervento non imparziale e legato a un interesse personale.

Secondo la contestazione disciplinare, il poliziotto avrebbe dovuto evitare di agire direttamente e limitarsi a segnalare la situazione agli uffici competenti, lasciando intervenire altri operatori in posizione di maggiore terzietà.

La sanzione disciplinare

Dopo un esposto presentato da alcuni genitori sanzionati, l’Amministrazione aveva avviato il procedimento disciplinare.

Al sovrintendente veniva contestato di aver rilevato le infrazioni fuori servizio, senza qualificarsi preventivamente, senza procedere alla contestazione immediata e senza indicare nei verbali alcune modalità dell’accertamento.

Per questi motivi gli era stata irrogata una pena pecuniaria, poi confermata anche in sede gerarchica. Il TAR aveva dato ragione all’Amministrazione, ritenendo legittima la sanzione e condividendo l’idea che l’agente avesse agito in una situazione non sufficientemente imparziale.

Il Consiglio di Stato ribalta tutto

Il Consiglio di Stato ha invece accolto l’appello del sovrintendente, annullando gli atti disciplinari.

Secondo i giudici, il punto centrale non era la presenza del poliziotto davanti alla scuola frequentata dai figli, ma la natura della situazione che aveva rilevato. Le infrazioni riguardavano infatti la sicurezza della circolazione su una strada pubblica, in un contesto frequentato da bambini e famiglie.

Per Palazzo Spada, non si trattava di una vicenda meramente personale. Il fatto che l’agente fosse lì come genitore ha rappresentato solo l’occasione dell’intervento, non la sua ragione.

La sentenza sottolinea che non sono emersi elementi idonei a dimostrare un uso distorto dei poteri di polizia o una volontà di perseguire un interesse privato.

Il poliziotto resta tale anche fuori servizio

Il passaggio più rilevante della decisione riguarda la posizione degli appartenenti alla Polizia di Stato quando non sono formalmente in servizio.

Il Consiglio di Stato ricorda che il personale dell’Amministrazione della pubblica sicurezza è comunque tenuto, anche fuori servizio, a rispettare i doveri collegati alla propria funzione.

Questo significa che un agente non perde la propria qualifica di pubblico ufficiale solo perché ha terminato il turno. Se si trova davanti a una situazione che richiede un intervento e ci sono i presupposti previsti dalla legge, può essere chiamato ad agire.

Nel caso esaminato, i giudici arrivano a una conclusione netta: il sovrintendente era tenuto a intervenire. L’inerzia, al contrario, avrebbe potuto risultare lesiva del decoro dell’istituzione, soprattutto in presenza di una situazione percepita come pericolosa da più genitori.

La presenza dei figli non basta a far scattare l’illecito

Uno degli aspetti più delicati era proprio il possibile conflitto tra il ruolo di padre e quello di appartenente alla Polizia di Stato.

Per il Consiglio di Stato, però, la semplice circostanza che i figli frequentassero quella scuola non basta a rendere illegittimo l’intervento. Serve qualcosa di più: occorrerebbe dimostrare che l’agente abbia agito per un vantaggio personale, per risolvere una questione privata o per esercitare una forma di pressione indebita.

Nel caso concreto, questa prova non è emersa. La situazione riguardava la sicurezza degli accessi a un istituto scolastico e la circolazione su una strada pubblica. Inoltre, l’intervento delle istituzioni era stato sollecitato anche da altri genitori, a conferma che il problema non era percepito solo dal sovrintendente.

Verbali trasmessi e Questura informata

Un altro elemento valorizzato dai giudici riguarda il comportamento tenuto dall’agente dopo gli accertamenti.

Il sovrintendente aveva informato la propria Questura tramite annotazioni di servizio, indicando anche la circostanza di trovarsi sul posto per motivi familiari. L’Amministrazione, pur essendo a conoscenza delle modalità dell’intervento, non aveva inizialmente contestato alcuna violazione disciplinare.

La reazione disciplinare è arrivata solo dopo l’esposto di alcuni soggetti sanzionati. Questo dato, secondo la sentenza, conferma che la condotta non era stata percepita fin dall’inizio come incompatibile con il decoro della funzione.

Anche l’esito dei verbali ha avuto un peso nella valutazione complessiva. La gran parte degli accertamenti non era stata impugnata, mentre le archiviazioni emerse riguardavano profili procedimentali o circostanze specifiche, non un’illegittimità sostanziale dell’operato del poliziotto.

Annullata la sanzione

Alla fine, il Consiglio di Stato ha escluso la sussistenza dell’illecito disciplinare. La sanzione pecuniaria è stata quindi annullata, insieme agli atti che l’avevano confermata.

Le questioni relative alla procedura disciplinare e alla proporzionalità della sanzione sono rimaste assorbite, perché il punto decisivo era l’assenza stessa della condotta disciplinarmente rilevante.

Le spese di giudizio sono state compensate, anche in ragione della particolarità del caso e della novità della questione affrontata.

Il principio per le Forze di polizia

La decisione fissa un principio chiaro: un poliziotto fuori servizio non è un semplice cittadino quando si trova davanti a una situazione che coinvolge la sicurezza pubblica.

Naturalmente, l’uso dei poteri di polizia in vicende personali resta un terreno delicato e può esporre a contestazioni quando manca imparzialità. Ma, secondo il Consiglio di Stato, non ogni intervento compiuto in un contesto vicino alla sfera privata diventa automaticamente illecito.

Se il fatto riguarda una strada pubblica, la sicurezza degli utenti e l’incolumità di bambini e famiglie, l’intervento può essere non solo legittimo, ma doveroso.

Nel caso del sovrintendente, la presenza davanti alla scuola dei figli non ha trasformato l’attività di accertamento in abuso. Per i giudici, quella presenza è stata soltanto l’occasione per rilevare una situazione che rientrava nei doveri della funzione.

LEGGI ALTRE SENTENZE DELLA SEZIONE AVVOCATO MILITARE DI INFODIFESA

🎥 Segui InfoDifesa anche su YouTube!

Approfondimenti, notizie, interviste esclusive e analisi sul mondo della difesa, delle forze armate e della sicurezza: iscriviti al canale ufficiale di InfoDifesa per non perdere nessun aggiornamento.


🔔 ISCRIVITI ORA

Unisciti alla community di InfoDifesa: oltre 30.000 utenti già ci seguono!

📲 Unisciti al canale WhatsApp di Infodifesa!

Vuoi ricevere aggiornamenti, notizie esclusive e approfondimenti direttamente sul tuo smartphone?
Iscriviti ora al nostro canale ufficiale WhatsApp!


✅ Iscriviti su WhatsApp

Senza spam. Solo ciò che ti interessa davvero.


#Adessonews seleziona nella rete articoli di particolare interesse.
Se vuoi leggere l’articolo completo clicca sul seguente link
 Avv. Umberto Lanzo

Source link

Di